Classe di merito (CM): come si calcola l'attestato di rischio
Classe di merito CU e attestato di rischio RCA: scala da 1 a 18, regole di evoluzione, sinistri, validità, formato elettronico e contestazioni.
Guide
Garanzia legale di conformità, garanzia commerciale, garanzie estese, vizi occulti, polizze accessorie (Kasko, cristalli), gravami su veicoli usati.

Classe di merito CU e attestato di rischio RCA: scala da 1 a 18, regole di evoluzione, sinistri, validità, formato elettronico e contestazioni.
Kasko, furto e incendio, assistenza e altre garanzie auto: cosa coprono in linea generale, come leggere limiti e franchigie e quando valutarle oltre alla RC Auto.
RC familiare e Bersani: differenze, requisiti per la classe di merito, sinistri ostativi, documenti e casi particolari della disciplina RC Auto.
RC Auto prima auto: guida alla classe universale CU, alla classe iniziale, all’attestazione di sinistralità, al bonus-malus, ai documenti e alle tutele del contraente.
Scatola nera RC Auto: sconto assicurativo, costi a carico dell'impresa, valore delle registrazioni in caso di sinistro, privacy e dati personali.
Guida al contratto per acquistare un’auto usata: dati del veicolo, prezzo, caparra, consegna, Documento Unico, garanzia legale, recesso, permuta, privacy e clausole da controllare.
Garanzia legale di conformità auto: durata di 24 mesi, regole per l'usato, difetti di conformità, rimedi, onere della prova e aggiornamenti digitali.
Auto usata con difetti dopo l’acquisto: durata della garanzia legale, presunzione entro un anno, rimedi disponibili e come informare correttamente il venditore.
Auto usata con vizi occulti o difetti di conformità: differenze tra Codice Civile e Codice del Consumo, termini, prove, rimedi e clausola visto e piaciuto.
La garanzia legale di conformità protegge il consumatore che acquista un’auto da un venditore professionista. La disciplina è contenuta nel Codice del consumo, D.Lgs. 206/2005, Capo I del Titolo III, artt. 128-135-septies, come sostituito dal D.Lgs. 170/2021.
Per un’auto nuova, il venditore risponde dei difetti di conformità esistenti al momento della consegna per 2 anni dalla consegna. Anche per l’usato il termine ordinario è di 2 anni, ma il contratto può ridurre durata della responsabilità e prescrizione fino a un minimo di 1 anno.
Nei primi 12 mesi dalla consegna, salvo prova contraria, il difetto riscontrato si presume già presente al momento della consegna. Per ripristinare la conformità, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, senza costi, purché il rimedio richiesto non sia impossibile o sproporzionato. Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto sono previste nei casi stabiliti dall’art. 135-bis; la risoluzione non si applica quando il difetto è di lieve entità.
I diritti previsti dalla garanzia legale sono imperativi: prima della comunicazione del difetto non possono essere esclusi o limitati a danno del consumatore. Il venditore può tuttavia riconoscere condizioni più favorevoli. Non esiste un termine generale di 2 mesi dalla scoperta per segnalare il difetto, ma per chiedere riparazione o sostituzione il venditore deve esserne informato. L’azione per i difetti non dolosamente occultati si prescrive in 26 mesi dalla consegna.
La garanzia legale, regolata dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), tutela il consumatore nei rapporti con un venditore professionale. È obbligatoria, gratuita e non rinunciabile e riguarda i difetti di conformità già presenti al momento della consegna dell’auto. La responsabilità del venditore dura 2 anni dalla consegna, anche per un veicolo usato; per l’usato, venditore e consumatore possono però accordarsi per un periodo più breve, purché non inferiore a 1 anno. Questa disciplina non si applica automaticamente alle vendite tra privati.
La garanzia commerciale, o convenzionale, è invece una tutela volontaria e aggiuntiva, proposta dal venditore oppure dal produttore. Può avere una durata più ampia della garanzia legale e segue le condizioni previste dal relativo contratto. Importante: non sostituisce mai la garanzia legale, ma si affianca ad essa. Anche quando la garanzia commerciale è acquistata a pagamento, il consumatore conserva tutti i diritti previsti dalla garanzia legale.
Per gli acquisti da un venditore professionale, un difetto di conformità dell’auto che emerge entro 2 anni dalla consegna rientra nella responsabilità del venditore. Non si applica un termine di decadenza di 2 mesi dalla scoperta: l’azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna, secondo l’art. 133 del Codice del consumo.
La prima richiesta può riguardare la riparazione o la sostituzione senza costi. Se il rimedio non viene effettuato in un periodo ragionevole, il consumatore può domandare una riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
In caso di mancata soluzione, è possibile valutare un organismo ADR competente, come strada extragiudiziale alternativa o precedente all’azione in giudizio. Per le controversie relative a beni mobili, il Giudice di pace ha in via ordinaria competenza fino a 10.000 euro, salvo i casi attribuiti dalla legge a un altro giudice. Fattura, contratto e comunicazioni con il venditore vanno conservati. Le regole possono cambiare negli acquisti tra privati, tra professionisti o in presenza di garanzie convenzionali.
La polizza Kasko è una garanzia facoltativa che si aggiunge alla RCA. Nella formula completa può riconoscere i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in situazioni quali collisioni, urti contro ostacoli, ribaltamento e uscita di strada, anche quando il conducente ha responsabilità nel sinistro. L’incendio, invece, è in genere una garanzia accessoria separata e non è automaticamente compreso: occorre fare riferimento alle condizioni del contratto. La Mini Kasko offre una tutela più circoscritta, limitata alla collisione con altri veicoli identificati. Per capire se la copertura è adatta al proprio caso, è importante controllare con attenzione franchigia, scoperto, massimali, limiti ed esclusioni: tra queste possono rientrare il dolo e la guida in stato di ebbrezza.
I vizi occulti nell’acquisto di un’auto devono essere distinti in base al tipo di vendita. Nella disciplina civilistica, applicabile tra privati, gli artt. 1490 e 1491 c.c. riguardano i difetti che rendono il veicolo inadatto all’uso previsto oppure ne riducono in misura apprezzabile il valore. La garanzia non opera se l’acquirente conosceva il difetto o se questo era facilmente riconoscibile, salvo che il venditore abbia dichiarato che il veicolo era privo di vizi.
Termini di denuncia: nelle vendite tra privati il compratore deve denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta. L’azione di garanzia prevista dalla disciplina civilistica si prescrive in 1 anno dalla consegna. Il compratore può domandare la azione redibitoria, cioè la risoluzione del contratto, oppure la azione estimatoria, ossia la riduzione del prezzo.
Nel rapporto B2C, tra venditore professionale e consumatore, non è previsto un termine di denuncia di 2 mesi dalla scoperta. Il venditore risponde dei difetti di conformità già presenti alla consegna e manifestati entro 2 anni; per un veicolo usato, le parti possono concordare una durata inferiore, ma non sotto 1 anno. L’azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna, salvo l’occultamento doloso.
Nel B2C il consumatore ha in primo luogo diritto al ripristino della conformità, attraverso riparazione o sostituzione nei limiti previsti dalla legge. La riduzione del prezzo o la risoluzione sono possibili alle condizioni dell’art. 135-bis; la risoluzione non è ammessa quando il difetto è di lieve entità. Prova fondamentale: una perizia tecnica non è sempre obbligatoria, ma può essere utile per accertare origine e natura del difetto. Nel B2C, se il problema emerge entro 1 anno dalla consegna, si presume salvo prova contraria che esistesse già alla consegna.
Il diritto di recesso previsto dall’art. 52 del Codice del consumo tutela il consumatore nei contratti conclusi con un professionista a distanza o fuori dai locali commerciali. Per l’acquisto di un’auto, l’ordine effettuato online o per telefono rientra in questa disciplina soltanto se il contratto viene davvero concluso senza la presenza fisica e simultanea delle parti, nell’ambito di un sistema organizzato per le vendite a distanza. Fiere ed eventi temporanei, invece, richiedono una valutazione del caso concreto e non fanno scattare automaticamente il recesso.
Il normale contratto firmato nei locali permanenti di una concessionaria non dà diritto al recesso legale ex art. 52. Il venditore può comunque prevedere nel contratto una diversa facoltà di scioglimento o restituzione. Restano inoltre le eccezioni al recesso stabilite dall’art. 59 del Codice del consumo.
Di regola, per un veicolo il termine è di 14 giorni dalla consegna. Diventa di 30 giorni se il contratto è concluso durante una visita non richiesta del professionista al domicilio del consumatore oppure nel corso di un’escursione organizzata con finalità promozionali o di vendita. Per esercitare il diritto è possibile utilizzare il modulo tipo oppure inviare un’altra dichiarazione esplicita: è essenziale poter provare che il recesso sia stato comunicato entro il termine previsto.
Salvo che il venditore proponga il ritiro, l’auto deve essere restituita o consegnata senza ritardi ingiustificati e comunque entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso. Il costo diretto della restituzione è normalmente a carico del consumatore, se questa condizione è stata comunicata. Il venditore deve rimborsare tutti i pagamenti, comprese le spese di consegna ordinarie, entro 14 giorni da quando riceve la comunicazione; nella vendita di beni può però attendere la riconsegna del veicolo o la prova della spedizione, se precedente.
La caparra confirmatoria, se qualificata come tale nel contratto, non coincide con il diritto di recesso del Codice del consumo. L’art. 1385 c.c. consente alla parte non inadempiente di recedere trattenendo la caparra se inadempie chi l’ha versata, oppure di richiederne il doppio se inadempie chi l’ha ricevuta. L’acquirente non può quindi sciogliere unilateralmente il contratto limitandosi a rinunciare alla caparra, salvo diversi accordi o specifici presupposti di legge.
L'attestato di rischio, denominato anche attestazione di sinistralità pregressa, descrive le caratteristiche del rischio assicurato. Tra le informazioni rilevanti figura la classe di merito CU, con una scala che va da 1, la più favorevole, a 18, la meno favorevole. Il documento contiene inoltre una tabella dei sinistri liquidati, anche solo in parte, nei 10 anni che precedono la scadenza del contratto: distingue la responsabilità principale da quella paritaria e, in quest’ultimo caso, ne indica la percentuale.
Dal 2015 l’attestato è dematerializzato. Le compagnie assicurative inseriscono e consultano i dati nella banca dati elettronica degli attestati di rischio detenuta presso ANIA, mentre IVASS può accedere alle relative informazioni per le proprie attività di controllo.
È importante perché viene utilizzato per determinare il premio RCA, anche quando si passa a un’altra compagnia. Può incidere anche sulle condizioni commerciali: un periodo senza sinistri può essere valorizzato con sconti. Nell’ambito della disciplina del Bonus Familiare, inoltre, non viene assegnata una classe più sfavorevole di quella risultante dall’attestato di un veicolo appartenente a un componente stabilmente convivente, alle condizioni previste; la disciplina può operare anche in caso di rinnovo e per veicoli di diversa tipologia.
L’avente diritto, che può essere il contraente oppure un soggetto diverso individuato dalla norma, riceve l’attestazione in via telematica. Per i contratti conclusi tramite intermediari, l’eventuale stampa richiesta attraverso l’intermediario deve essere rilasciata senza costi. Se compare un sinistro non riconosciuto, occorre prima presentare reclamo alla compagnia, chiedendo la riclassificazione e il ricalcolo. Se l’esito non è soddisfacente, è possibile rivolgersi a IVASS.
No. La garanzia legale di conformità prevista dal Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) riguarda le vendite in cui chi cede l’auto opera nell’ambito della propria attività professionale e chi acquista è un consumatore: il venditore può quindi essere un professionista anche senza essere un concessionario. Quando la compravendita avviene tra privati, si applica invece la garanzia per vizi disciplinata dal Codice civile, agli artt. 1490-1495.
In via generale, l’acquirente deve denunciare il difetto entro 8 giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in 1 anno dalla consegna. L’art. 1495 c.c. contempla eccezioni quando il venditore abbia riconosciuto il vizio oppure lo abbia occultato. Non trova inoltre applicazione la presunzione del Codice del consumo per cui un difetto emerso entro 1 anno dalla consegna si considera già presente al momento della consegna, salvo prova contraria.
In presenza di un vizio, il compratore può scegliere tra la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto; nei casi previsti dall’art. 1494 c.c. può spettare anche il risarcimento del danno. Prima dell’acquisto, è opportuno richiedere una visura PRA, utile per verificare l’intestatario del veicolo e l’eventuale presenza di vincoli o gravami, oltre a far svolgere una perizia o un controllo tecnico. È inoltre sconsigliato versare l’intero prezzo prima di avere visto l’auto e controllato la sua situazione al PRA.
La garanzia furto e incendio è una copertura accessoria danni/CVT: non rientra nella RCA obbligatoria, ma può essere abbinata a essa oppure prevista da un contratto separato. Può indennizzare il furto totale del veicolo e il furto parziale di elementi quali airbag, navigatore e ruote. I danni causati da un tentato furto sono rimborsabili soltanto quando la relativa estensione è inclusa nelle condizioni contrattuali. La garanzia incendio tutela per gli eventi elencati in polizza, normalmente incendio totale o parziale, scoppio, fulmine e alcune cause interne, con eventuali limiti ed esclusioni.
L’indennizzo viene generalmente calcolato sul valore di mercato del veicolo al momento del sinistro, entro la somma assicurata o il massimale e secondo quanto stabilito dal contratto. Franchigia e scoperto incidono sul rimborso solo se previsti; alcune formule possono invece riferirsi al valore definito alla stipula annuale.
La scelta della copertura dipende dal valore e dalle caratteristiche dell’auto, dall’utilizzo, dal luogo di residenza o custodia e dal costo della singola polizza. Prima della sottoscrizione è utile controllare con attenzione massimale, franchigia, scoperto ed esclusioni.
Dipende dalle condizioni previste per la singola garanzia commerciale: non esiste una procedura di attivazione valida per ogni prodotto o garante. Decorrenza, eventuale registrazione e altri adempimenti sono definiti nella dichiarazione di garanzia e nel contratto o nella documentazione applicabile. La garanzia legale di conformità, invece, è distinta dalla garanzia commerciale e segue regole proprie.
Per la garanzia commerciale, il consumatore deve ricevere la relativa dichiarazione su supporto durevole entro la consegna dell’auto. Il documento deve riportare le condizioni della copertura e la procedura da seguire per richiederne l’applicazione. L’eventuale durata o data finale va quindi verificata nelle condizioni stabilite dal garante, quando prevista.
È consigliabile conservare la documentazione, insieme al contratto e alla prova d’acquisto: può essere utile per controllare termini, modalità di utilizzo e coperture previste. La mancata consegna della dichiarazione, tuttavia, non rende la garanzia non vincolante per il garante.