La consegna del veicolo è il momento in cui il concessionario trasferisce al cliente il possesso del bene, le chiavi e la documentazione (tra cui Documento Unico di circolazione e proprietà, se disponibile, manuali e certificati). Può essere subordinata al saldo del prezzo, all’immatricolazione o all’esito di pratiche amministrative/assicurative. Nelle vendite ai consumatori, se non è indicato un termine essenziale, il professionista deve consegnare senza ritardo ingiustificato e comunque entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, con rimedi specifici in caso di mancata consegna (art. 61 Codice del Consumo). È opportuno effettuare un controllo congiunto dello stato d’uso, degli accessori e dei chilometri, e redigere un verbale di consegna con eventuali riserve. Per veicoli nuovi, l’eventuale pre-consegna comprende verifica di funzionamento, aggiornamento software e controlli di sicurezza. Per usati, è opportuno annotare difetti noti e garanzie applicabili. La data di consegna rileva anche per l’attivazione della garanzia legale e per il decorso di eventuali diritti di recesso nei contratti a distanza. In caso di ritardo imputabile al venditore, il cliente può fissare un termine supplementare e, se inadempiuto, risolvere il contratto con restituzione delle somme versate.
Processo di acquisto
Consegna del veicolo
Esempio
Contratto concluso il 1° marzo. In assenza di termine essenziale, il concessionario deve consegnare entro 30 giorni; oltre il termine e dopo diffida, il cliente può risolvere e ottenere il rimborso.
