La consegna del veicolo coincide con il momento in cui l’acquirente consumatore acquisisce materialmente la disponibilità dell’auto oppure ne ottiene il controllo, come previsto dall’art. 61 del Codice del consumo. La consegna può includere chiavi, manuali e Documento Unico, senza che questi elementi siano indispensabili per la sua validità giuridica. Nei contratti di vendita tra professionista e consumatore, se non è stato stabilito diversamente, il veicolo deve essere consegnato senza ritardo ingiustificato e comunque entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. Qualora la scadenza concordata o, in mancanza, il termine di 30 giorni non venga rispettato, il consumatore può fissare un ulteriore termine appropriato; se anche quest’ultimo scade senza consegna, può risolvere il contratto e ottenere la restituzione delle somme già pagate senza indebito ritardo. Il giorno della consegna è rilevante anche ai fini della garanzia legale e, nei contratti conclusi a distanza, per il decorso del termine previsto per l’eventuale recesso.
Processo di acquisto
Consegna del veicolo
Esempio
Una persona acquista un’auto usata e concorda di ritirarla il sabato successivo. Quel giorno trova il veicolo pronto, riceve le chiavi e può portarlo via: da quel momento può utilizzarlo e custodirlo come propria auto. Se invece l’auto resta presso il venditore perché non è ancora disponibile, il passaggio non si è ancora concretizzato.
