Gravami e verifiche

Fermo amministrativo

Il fermo amministrativo fiscale è un vincolo registrato al PRA su un veicolo quando non risultano pagati tributi o altre somme dovute. La procedura viene avviata dall’agente della riscossione mediante una comunicazione preventiva: se il debito non viene regolarizzato entro 30 giorni, il fermo viene iscritto senza ulteriori avvisi. Dal momento dell’iscrizione il veicolo non può circolare e il vincolo continua a gravarlo anche dopo un’eventuale vendita; chi lo acquista, quindi, lo riceve con il fermo. La situazione può essere verificata attraverso una visura gravami del PRA. La regolarizzazione del debito comporta la richiesta di cancellazione, mentre revoca o annullamento possono portare alla cancellazione nei casi applicabili; la sospensione, invece, blocca gli effetti del provvedimento ma non rimuove il fermo. Il vincolo impedisce inoltre la radiazione per esportazione finché non viene cancellato. Dal 20 febbraio 2026, nei casi stabiliti dalla legge, non può invece impedire la cancellazione dal PRA di un veicolo fuori uso destinato alla rottamazione. La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 187 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Il fermo fiscale è diverso dal fermo amministrativo previsto dal Codice della strada come sanzione accessoria, regolato da disposizioni differenti.

Esempio

Una persona trova un’auto usata con pochi chilometri e un prezzo interessante, ma prima dell’acquisto fa controllare la situazione al PRA. Scopre che sul veicolo risulta un fermo: anche cambiando proprietario, l’auto resterebbe inutilizzabile su strada finché il problema non viene risolto. Per questo rinuncia all’acquisto oppure chiede che la pratica venga sistemata prima del passaggio di proprietà.

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