Assicurazione

RCA

RCA, o RC Auto, indica la Responsabilità Civile Auto: è l’assicurazione prevista dalla legge per i danni provocati a terzi nell’uso del veicolo come mezzo di trasporto. La tutela comprende i danni materiali a veicoli, cose e infrastrutture, oltre ai danni fisici subiti da terzi, compresi i passeggeri trasportati. Restano invece esclusi i danni al veicolo di chi ha causato il sinistro e le lesioni riportate dal conducente responsabile, rischi per i quali possono essere previste garanzie facoltative quali Kasko e Infortuni conducente. L’obbligo non riguarda soltanto la circolazione su suolo pubblico: si applica anche a terreni privati e aree ad accesso ristretto quando il veicolo è utilizzato secondo la propria funzione di trasporto, fatti salvi i casi di deroga stabiliti dalla legge. Per alcune collisioni fra due veicoli immatricolati e assicurati in Italia è previsto il risarcimento diretto, con richiesta presentata alla propria compagnia; per i danni a cose o veicoli, il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti riduce da 60 a 30 giorni il termine per formulare l’offerta. L’obbligo assicurativo è disciplinato dall’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 209/2005. Ogni polizza stabilisce inoltre un massimale, cioè l’importo massimo risarcibile per ciascun sinistro.

Esempio

Durante una manovra nel parcheggio del supermercato, un automobilista urta l’auto vicina e danneggia paraurti e fanale. La sua RCA interviene per i danni subiti dall’altra vettura, mentre la riparazione della propria auto resta a suo carico se non ha scelto una copertura aggiuntiva.

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