L’ipoteca su veicolo è una garanzia reale costituita a tutela di un credito e resa pubblica mediante iscrizione al PRA; il credito garantito può anche non riguardare l’acquisto del mezzo. L’art. 2810 del Codice civile consente infatti di iscrivere ipoteca sui beni mobili registrati, categoria nella quale rientrano i veicoli presenti nei pubblici registri. Pur in presenza del vincolo, il proprietario conserva la possibilità di usare e trasferire il veicolo: in caso di vendita, l’ipoteca continua a gravare sul bene anche nei passaggi di proprietà successivi, salvo estinzione del credito garantito. Se si procede all’espropriazione, il creditore ipotecario viene soddisfatto sul ricavato con priorità determinata dal grado dell’iscrizione. L’avvenuto pagamento del debito non elimina automaticamente l’annotazione al PRA: per la cancellazione occorre normalmente il consenso del creditore, sottoscritto davanti a notaio, oppure un provvedimento giudiziale passato in giudicato. Prima di acquistare un veicolo usato, una visura PRA permette di accertare l’eventuale presenza di ipoteche. L’iscrizione dell’ipoteca automobilistica resta efficace per 5 anni e richiede il rinnovo prima della scadenza per mantenere il grado originario.
Gravami e verifiche
Ipoteca su veicolo
Esempio
Marco trova un SUV usato con pochi chilometri e prezzo interessante, ma dalla visura PRA emerge un’ipoteca iscritta sul veicolo per un debito del precedente proprietario. Anche se l’auto viene venduta e passa a Marco, il vincolo resta collegato al mezzo finché non viene cancellato. Per questo decide di concludere l’acquisto solo dopo aver verificato che il creditore abbia dato il consenso alla cancellazione.
