Aggiornata al maggio 2026. La scatola nera RC Auto è disciplinata da norme specifiche: le condizioni economiche applicate dipendono dalla proposta assicurativa.
Cosa è la scatola nera in ambito RC Auto
La scatola nera, indicata dalla normativa come dispositivo elettronico installato sul veicolo, è prevista dall'art. 132-ter del Codice delle Assicurazioni Private. Si tratta di un sistema destinato a registrare l'attività del veicolo.
Vantaggi normativi previsti dalla legge
Quando l'installazione del dispositivo è proposta dall'impresa assicurativa, l'assicurato ha diritto a uno sconto significativo sul premio. La legge non stabilisce una percentuale uguale per tutti i contratti.
- Lo sconto deve essere indicato nel preventivo e nel contratto, sia in valore assoluto sia in percentuale, rispetto al prezzo della polizza che sarebbe applicato senza il dispositivo.
- La disciplina del valore probatorio è contenuta nell'art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni Private: le registrazioni fanno piena prova dei fatti a cui si riferiscono, salvo che la parte contro cui vengono utilizzate dimostri il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo.
Quanto si risparmia: cosa valutare
Non esiste una misura di sconto fissata dalla legge. Per valutare il vantaggio economico occorre quindi verificare quanto riportato nel preventivo e nel contratto, dove la riduzione deve essere resa evidente rispetto al premio altrimenti applicabile.
Costi della scatola nera
Per i dispositivi disciplinati dall'art. 132-ter, i costi di installazione e di funzionamento sono a carico dell'impresa assicurativa. Anche la disinstallazione resta a carico dell'impresa. Dal 2024 non possono essere previste clausole che limitino il diritto dell'assicurato alla rimozione gratuita del dispositivo alla scadenza del contratto.
Privacy e protezione dei dati
I dati trattati attraverso la scatola nera sono soggetti al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). La base giuridica del trattamento non è identica per ogni utilizzo: l'esecuzione del contratto e il legittimo interesse possono costituire basi alternative, ma spetta al titolare individuare quella applicabile in relazione a ciascuna finalità.
Per i dispositivi regolati dall'art. 145-bis, senza un consenso espresso per ulteriori servizi di mobilità non è consentito raccogliere informazioni eccedenti quelle necessarie alla determinazione delle responsabilità nei sinistri e alle finalità tariffarie. Non è inoltre ammessa una localizzazione del veicolo continuativa o sproporzionata.
- Conservazione: i dati devono essere mantenuti per un periodo non superiore a quello necessario alle finalità del trattamento. Non è previsto un limite generale unico applicabile a tutti i tracciati.
- Diritti dell'interessato: l'assicurato può richiedere accesso o copia dei dati, rettifica e cancellazione, nei casi previsti dagli artt. 15-17 GDPR.
Funzioni accessorie del dispositivo
Alcune scatole nere possono includere servizi ulteriori, come l'invio di una richiesta di assistenza stradale oppure strumenti di allerta utili a rintracciare il veicolo in caso di furto.
Queste funzionalità non coincidono con il sistema pubblico eCall. Dal 31 marzo 2018, l'obbligo relativo all'eCall 112 riguarda l'omologazione dei nuovi tipi di veicoli delle categorie M1 e N1 dotati di tale sistema; non riguarda indistintamente tutti i veicoli già esistenti.
Quando la scatola nera "vincola" l'automobilista
Il dispositivo non impedisce l'utilizzo del veicolo, ma le sue registrazioni possono assumere rilievo nell'accertamento dei fatti relativi a un sinistro, secondo le regole previste dall'art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni Private.
Quando conviene
La convenienza dipende dalla riduzione proposta nel singolo contratto e dalle condizioni del prodotto assicurativo. Il preventivo e il contratto devono rendere riconoscibile lo sconto applicato rispetto al prezzo della polizza che sarebbe stata prevista senza scatola nera.






