Il pegno è una garanzia reale posta a tutela di un’obbligazione, che può riguardare beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi a oggetto beni mobili. La disciplina ordinaria, regolata dagli artt. 2784 ss. c.c., richiede la consegna del bene al creditore o a un terzo; se l’obbligazione non viene adempiuta, il creditore pignoratizio può soddisfarsi sul bene con diritto di preferenza. Il D.L. 59/2016, convertito dalla L. 119/2016, introduce per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese il pegno non possessorio, destinato a garantire crediti legati all’attività d’impresa. Nei confronti dei terzi, questa garanzia produce effetti con l’iscrizione nel Registro dei pegni non possessori presso l’Agenzia delle Entrate. In assenza di pattuizioni diverse, i beni vincolati possono essere trasformati, ceduti o impiegati. Il pegno non possessorio esclude però i beni mobili registrati, inclusi i veicoli. La relativa pubblicità non è effettuata al PRA: una visura PRA può mostrare vincoli e gravami annotati sul veicolo, mentre il Registro dei pegni non possessori consente di verificare le iscrizioni riferibili ai beni che possono rientrare in tale garanzia.
Gravami e verifiche
Pegno
Esempio
Chi sta valutando un’auto usata controlla la visura PRA e nota un vincolo annotato sul veicolo. Prima di concludere l’acquisto, verifica che la posizione collegata a quel vincolo sia stata sistemata e che l’annotazione possa essere cancellata. In questo modo evita di ritrovarsi con un’auto coinvolta nella garanzia di un debito precedente.
