Le regole relative alla classe di merito e alle informazioni dell'attestato di rischio sono disciplinate dal Regolamento IVASS n. 58/2026.
Cos'è la classe di merito universale
La Classe Universale, indicata con la sigla CU, è una scala che va da 1, livello più favorevole, a 18, livello meno favorevole. Serve a rendere comparabile la posizione assicurativa RCA anche quando cambia l'impresa: nell'attestato di rischio ogni compagnia deve riportarla accanto alla propria classe di merito aziendale.
La classe di merito aziendale è un parametro interno della singola impresa e può quindi seguire criteri diversi dalla CU. La scala universale mantiene invece una funzione comune, utile per leggere la storia assicurativa e confrontare le offerte.
Come si calcola
L'evoluzione della CU al rinnovo dipende dalla classe di provenienza e dalla sinistrosità registrata nel periodo di osservazione. Le regole sono previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento IVASS n. 58/2026.
- In assenza di sinistri con responsabilità principale, la CU migliora di una classe.
- Un sinistro con responsabilità principale comporta normalmente un peggioramento di 2 classi, entro il limite della CU 18. Non si applica però un aumento automatico di 2 classi per ciascun sinistro: dalla CU 14, per esempio, un sinistro determina l'assegnazione alla CU 16, mentre 2 sinistri portano alla CU 18.
- Per i sinistri con corresponsabilità, il primo non produce effetti; il malus può scattare quando, nel quinquennio, il cumulo delle responsabilità paritarie raggiunge almeno il 51%.
La responsabilità principale non coincide necessariamente con una quota superiore al 50%: riguarda il veicolo cui sia attribuita una responsabilità maggiore rispetto agli altri veicoli coinvolti.
Cosa contiene l'attestato di rischio
L'attestato di rischio raccoglie le informazioni essenziali sulla posizione RCA dell'assicurato e del veicolo. Tra queste rientrano:
- i dati identificativi dell'assicurato e del veicolo;
- l'impresa di provenienza e il numero della polizza;
- la CU di provenienza e quella di assegnazione, oltre alla classe di merito aziendale;
- la tabella della sinistralità pregressa relativa ai 10 anni che precedono la scadenza del contratto.
Nella tabella i sinistri sono distinti in base alla responsabilità principale o paritaria. Per la corresponsabilità viene indicata anche la relativa percentuale.
Validità nel tempo
La validità di 5 anni dell'attestato opera nei casi di documentata cessazione del rischio, sospensione o mancato rinnovo dovuto al mancato utilizzo del veicolo. Non esiste una regola generale per cui, trascorso tale periodo, si debba necessariamente tornare alla CU 14.
La CU 14 è la classe prevista per la prima immatricolazione, per la voltura al PRA o per la prima registrazione, fatte salve le eccezioni applicabili.
Come ottenerlo
Dal 1° luglio 2015 l'attestato di rischio è disponibile esclusivamente in formato elettronico. Può essere consultato attraverso i canali digitali messi a disposizione dall'impresa assicuratrice.
La verifica della copertura RCA tramite targa è disponibile sul Portale dell'Automobilista; i dati sono aggiornati in tempo reale dalle compagnie assicuratrici.
Errori e contestazioni
Se nell'attestato figurano dati o sinistri non corretti, l'interessato può presentare un reclamo all'impresa. Il termine di 45 giorni riguarda il tempo entro cui la compagnia deve fornire risposta, non un limite generale per inoltrare il reclamo.
Quando la risposta non arriva oppure non risulta soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS.
Casi particolari
Sinistri rimborsati
Il rimborso di un sinistro causato può evitare l'applicazione del malus e consentire di conservare la classe di merito. Questa possibilità dipende in genere dalle condizioni previste dal contratto.
Sospensione e congelamento
Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza del contratto e termina 60 giorni prima della sua scadenza. Il Regolamento IVASS n. 58/2026 non stabilisce una soglia generale di 3 mesi di sospensione per l'applicazione del miglioramento automatico.
La sospensione può inoltre rilevare ai fini della validità quinquennale dell'attestato nelle situazioni previste dalla disciplina applicabile.
Riferimenti normativi
- Regolamento IVASS n. 58/2026, in particolare artt. 4 e 5.
- Regolamento IVASS 9/2015, rilevante per la dematerializzazione e la banca dati degli attestati di rischio.
- Provvedimento ISVAP n. 2590/2008, dell'8 febbraio 2008, che modifica il Regolamento ISVAP n. 4/2006.
- Art. 133 D.Lgs. 209/2005, relativo alle formule tariffarie.






