Garanzie e diritti

Classe di merito (CM): come si calcola l'attestato di rischio

Classe di merito CU e attestato di rischio: regole IVASS, calcolo del bonus-malus, validità e lettura del documento. Aggiornata maggio 2026.

In sintesi

  • La Classe Universale va da 1 a 18 ed è gestita da IVASS; serve a rendere confrontabili le storie assicurative tra compagnie.
  • Al rinnovo, la CU si calcola su classe di provenienza e sinistri degli ultimi cinque anni con responsabilità principale o paritaria.
  • All'art. 133 del CAP, un anno senza sinistri con responsabilità principale vale -1 CU; ogni sinistro principale comporta +2 CU.
  • Dal 1° luglio 2015 l'attestato è solo elettronico ed è valido per cinque anni dalla scadenza dell'ultima polizza.
  • Se l'attestato riporta sinistri non riconducibili all'assicurato, il reclamo formale alla compagnia va presentato entro 45 giorni.

Aggiornata al maggio 2026. Le procedure operative possono cambiare con nuovi regolamenti IVASS: è sempre opportuno verificare l'ultima versione su ivass.it.

Cos'è la classe di merito universale

La Classe Universale (CU) è una scala da 1 (migliore) a 18 (peggiore), introdotta dal Provvedimento ISVAP n. 2590 del 23 dicembre 2008 e oggi gestita da IVASS. La finalità è rendere confrontabili le storie assicurative tra compagnie diverse: la CU 1 di una compagnia ha lo stesso significato della CU 1 di un'altra.

Le compagnie possono mantenere internamente una propria "classe di assegnazione" (CIP), ma l'attestato di rischio deve indicare sempre anche la CU per consentirne la portabilità.

Come si calcola

Il calcolo della nuova CU al rinnovo si basa su tre elementi:

  1. Classe CU di provenienza.
  2. Numero di sinistri con responsabilità principale (>50%) negli ultimi cinque anni.
  3. Numero di sinistri con responsabilità paritaria (=50%) cumulati negli ultimi cinque anni.

Le regole base, fissate dal CAP all'art. 133:

  • Anno senza sinistri con responsabilità principale → -1 CU (miglioramento).
  • Sinistro con responsabilità principale → +2 CU (peggioramento) per ogni sinistro.
  • Sinistri con responsabilità paritaria → cumulati: il primo non incide, dal secondo in poi (nei cinque anni) si applica il peggioramento.

Cosa contiene l'attestato di rischio

Il documento, definito dal Regolamento IVASS 9/2015, riporta:

  • Dati identificativi dell'assicurato e del veicolo.
  • Compagnia di provenienza e numero polizza.
  • CU di provenienza, CU di assegnazione, CIP della compagnia.
  • Storico degli ultimi cinque anni dei sinistri con responsabilità principale e paritaria, ciascuno con la quota di responsabilità.
  • Eventuali frodi accertate (formula prevista dal regolamento).

Validità nel tempo

L'attestato è valido per cinque anni dalla data di scadenza dell'ultima polizza. Trascorso questo periodo senza copertura RC Auto, la storia assicurativa decade e si torna alla classe di ingresso (in Italia tipicamente CU 14).

Come ottenerlo

Dal 1° luglio 2015 l'attestato è esclusivamente elettronico. La compagnia lo mette a disposizione dell'assicurato almeno trenta giorni prima della scadenza, tramite area riservata del sito o via email. Può essere richiesto anche fuori scadenza per il cambio compagnia o per la verifica dei dati.

Per le pratiche in corso il portale IVASS consente la verifica della copertura RC Auto in tempo reale tramite targa.

Errori e contestazioni

Se l'attestato riporta sinistri non riconducibili all'assicurato, il primo passaggio è il reclamo formale alla compagnia, da presentare entro 45 giorni (Regolamento IVASS 24/2008). In caso di mancata risposta o di riscontro insoddisfacente, l'IVASS interviene tramite il proprio sportello reclami.

Casi particolari

Sinistri rimborsati

Se l'assicurato rimborsa direttamente alla compagnia il sinistro causato (entro i termini previsti dalla polizza), il sinistro non concorre al calcolo della CU del rinnovo. La possibilità di "rimborso" è una facoltà contrattuale, non sempre presente in tutte le polizze.

Sospensione e congelamento

La sospensione della polizza non interrompe la maturazione del periodo utile al miglioramento. Il regolamento IVASS specifica le condizioni minime: la sospensione complessiva deve di regola superare i tre mesi nell'anno per non far scattare il miglioramento automatico.

Riferimenti normativi

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