Garanzie e tutele legali

Difetto di conformità

Il difetto di conformità è la mancata corrispondenza del veicolo al contratto di vendita tra consumatore e venditore, valutata in base ai requisiti previsti dal Codice del consumo. Rientrano tra questi la descrizione e le qualità pattuite, mentre campioni o modelli messi a disposizione prima dell’acquisto costituiscono requisiti oggettivi, insieme all’idoneità all’uso e alle prestazioni normalmente attese. Il difetto può derivare anche da un’installazione eseguita in modo errato dal venditore. Nei veicoli con elementi digitali, il venditore deve inoltre informare e fornire gli aggiornamenti necessari, compresi quelli di sicurezza, per mantenere la conformità nel periodo stabilito dalla legge. Se il problema emerge entro 2 anni dalla consegna, il venditore ne risponde; per l’usato può essere concordato un termine di 1 anno. Nei primi 12 mesi si presume, salvo prova contraria, che il difetto esistesse già alla consegna. Riparazione e sostituzione sono senza spese e il consumatore può scegliere, tranne nei casi di impossibilità o costi sproporzionati; in determinate situazioni spettano riduzione del prezzo o risoluzione, esclusa per difetti lievi. Per i contratti soggetti alla disciplina in vigore dal 1° gennaio 2022 non è previsto un termine di denuncia di 2 mesi. La materia è regolata dagli artt. 128-135-septies del Codice del consumo, modificati dal D.Lgs. 170/2021: gli artt. 129 e 130 riguardano i requisiti di conformità, l’art. 135-bis i rimedi.

Esempio

Dopo aver acquistato un’auto usata descritta come dotata di navigatore funzionante, il nuovo proprietario scopre che il sistema si blocca continuamente e non riceve gli aggiornamenti necessari. Se il problema era già presente al momento della consegna o dipende da quanto promesso nella vendita, non viene considerato un normale inconveniente da usare: il venditore deve occuparsene. Lo stesso vale se era stata mostrata un’auto con determinati accessori e quella consegnata ne è priva.

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