Aggiornata. La RC familiare è disciplinata dall’art. 134, comma 4-bis, del CAP. La regola deriva dalle modifiche introdotte dall’art. 55-bis del D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157/2019, ed è efficace dal 16 febbraio 2020.
Bersani e RC familiare: le differenze principali
I due strumenti consentono, in presenza dei requisiti previsti, di applicare una classe di merito più favorevole a una nuova polizza. Le rispettive condizioni, tuttavia, non coincidono.
- Decreto Bersani — Il D.L. 7/2007, convertito dalla L. 40/2007, riguarda la stipula di un contratto per un ulteriore veicolo acquistato e appartenente alla medesima tipologia di quello già assicurato. Non è limitato al primo acquisto del componente della famiglia.
- RC familiare — La disciplina permette di estendere la classe migliore all’interno del nucleo familiare anche quando i veicoli appartengono a tipologie differenti, come auto e moto.
Cosa consente la RC familiare
L’art. 134, comma 4-bis, del CAP regola l’applicazione della classe più favorevole sia alla stipula sia al rinnovo della copertura. Il beneficio può riguardare un veicolo della persona fisica già titolare di polizza oppure di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare.
Gli aspetti essenziali sono:
- la classe può essere applicata anche fra veicoli di tipologia diversa, compreso il passaggio tra auto e moto;
- non è necessario acquistare un veicolo nuovo e la possibilità opera anche al rinnovo annuale;
- la posizione assicurativa del veicolo dal quale proviene la classe non viene modificata: il titolare conserva la propria classe di merito;
- nell’attestato di rischio relativo agli ultimi cinque anni non devono comparire sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria.
Differenze pratiche tra Bersani e RC familiare
| Profilo | Bersani | RC familiare |
|---|---|---|
| Quando si applica | Con un nuovo contratto per un ulteriore veicolo acquistato | In caso di stipula o rinnovo |
| Tipologia dei veicoli | Veicoli della medesima tipologia | Può operare anche fra tipologie differenti |
| Veicolo nuovo | Rileva l’acquisto di un ulteriore veicolo | Non è un requisito necessario |
| Rapporto familiare | Opera nell’ambito del nucleo familiare previsto dalla disciplina | Richiede la titolarità della polizza o la stabile convivenza nel nucleo familiare |
| Sinistri nel quinquennio | Restano applicabili le condizioni previste per il caso concreto | Escludono il beneficio le responsabilità esclusiva, principale e paritaria |
Documentazione e attestato di rischio
Per l’assegnazione della classe è rilevante la carta o il certificato di circolazione, oppure il documento unico del veicolo. L’attestato di rischio viene di norma reperito direttamente dall’impresa attraverso le banche dati telematiche.
Solo quando l’attestato non risulta disponibile nelle banche dati può essere richiesta documentazione al contraente. Non esiste un elenco nazionale e inderogabile che imponga sempre, per entrambi i soggetti, la presentazione di stato di famiglia, patente e codice fiscale.
Casi particolari
Coniugi separati o divorziati
Lo stato civile, la separazione o il solo indirizzo anagrafico non rappresentano criteri autonomi. Occorre verificare il requisito previsto dalla disposizione: il veicolo deve essere acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza oppure da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare.
Familiari maggiorenni che lasciano la casa
Il figlio che trasferisce la propria residenza non può più utilizzare la RC familiare in relazione alla posizione del genitore. Le polizze già attive restano efficaci fino alla loro scadenza.
Veicoli con assicurazione sospesa
In caso di sospensione, l’ultimo attestato di rischio mantiene validità per cinque anni. L’accesso alla RC familiare resta comunque legato al rispetto di tutte le condizioni dell’art. 134, comma 4-bis, compresa l’assenza dei sinistri ostativi nel quinquennio.
Sinistri e condizioni di accesso
La presenza, negli ultimi cinque anni indicati nell’attestato di rischio, di un sinistro con responsabilità esclusiva, principale o paritaria impedisce l’applicazione della RC familiare. La responsabilità paritaria non costituisce quindi una limitazione discrezionale ulteriore: è già compresa tra le condizioni ostative previste dalla disciplina.
Classe di partenza e premio
In assenza dell’applicazione dell’art. 134, comma 4-bis, la CU 14 è prevista nei casi di prima immatricolazione del veicolo, voltura al PRA o prima registrazione nell’Archivio nazionale dei veicoli. Il premio RC dipende comunque da molteplici elementi assicurativi, oltre alla classe universale assegnata.
Riferimenti normativi
- Art. 134, comma 4-bis, CAP
- D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157/2019
- D.L. Bersani 7/2007, convertito dalla L. 40/2007






