Aggiornata a maggio 2026. Le condizioni contrattuali variano in base alla compagnia: questo testo descrive il quadro civilistico generale e le coperture tipiche presenti sul mercato.
Le polizze auto oltre l'RC obbligatoria
L'RC Auto copre esclusivamente i danni causati a terzi. Tutto ciò che riguarda il veicolo dell'assicurato richiede coperture accessorie facoltative. Dal punto di vista civilistico, queste sono regolate dagli artt. 1882-1932 del Codice Civile sul contratto di assicurazione.
Polizza furto e incendio
Copre i danni al veicolo causati da:
- Furto totale o parziale del veicolo o di sue parti.
- Tentato furto.
- Rapina.
- Incendio (esterno o interno) e fulmine.
- Esplosione e scoppio.
Di norma non copre: sinistri propri (per i quali servono kasko o collisione), danni derivanti da uso improprio, dolo dell'assicurato.
Massimali e franchigie
Il massimale corrisponde al valore commerciale aggiornato del veicolo (Eurotax o tabella analoga). La franchigia tipica varia tra il 10% e il 20% del danno. È prassi prevedere uno scoperto minimo (importo fisso) per disincentivare i microsinistri.
Polizza kasko
La kasko è la copertura più ampia: indennizza i danni al veicolo dell'assicurato in caso di sinistro stradale, anche in presenza di propria responsabilità. Si distingue in:
- Kasko piena: copre i danni da urto con altri veicoli, oggetti fissi, ribaltamento, uscita di strada, atti vandalici, anche senza controparte identificata.
- Mini-kasko o collisione: copre soltanto i danni da urto con altri veicoli identificati.
Le esclusioni standard riguardano: guida sotto effetto di alcol/sostanze, conduzione senza patente valida, uso del veicolo per gare o competizioni, dolo, danni a gomme/cerchi non causati da urto.
Polizze atti vandalici, eventi naturali e socio-politici
Si tratta di garanzie integrative ma indispensabili in alcune zone:
- Atti vandalici: graffi, vetri rotti, danni dolosi senza furto.
- Eventi naturali: grandine, alluvione, frane, terremoto. La copertura grandine è particolarmente rilevante nel Nord Italia.
- Eventi socio-politici: scioperi, tumulti, azioni terroristiche.
Polizza cristalli
Copre la sostituzione del parabrezza, dei finestrini e del lunotto. In genere prevede una franchigia bassa (50-150 euro) e un massimale annuo limitato.
Polizza assistenza stradale
È una garanzia di servizio: traino in caso di guasto, recupero del veicolo, vettura sostitutiva, rientro al domicilio. Si tratta di una polizza "a prestazione" più che "indennitaria": il servizio viene erogato direttamente dalla centrale operativa della compagnia.
Polizza infortuni del conducente
Indennizza il conducente in caso di lesioni personali da sinistro stradale, indipendentemente dalla responsabilità. Si distingue da altre polizze infortuni perché il rischio è limitato all'attività di guida.
Tutela legale
Copre le spese legali per controversie derivanti dalla circolazione: difesa penale, recupero crediti danni, opposizione a sanzioni amministrative. La compagnia di tutela legale deve essere distinta oppure gestita come "ramo separato" rispetto alla compagnia RC, per evitare conflitti d'interesse (art. 164 CAP).
Quando può essere utile attivare le polizze accessorie
La scelta è di natura economica e dipende dal valore del veicolo, dall'età, dal contesto territoriale e dal profilo di rischio personale. Alcune indicazioni di prassi industriale:
- Su un'auto nuova o seminuova di alto valore (oltre 25-30.000 euro), la kasko piena è frequentemente abbinata.
- In aree a forte rischio furto (zone ad alta sinistrosità per furto secondo dati ANIA), la polizza furto incendio diventa rilevante anche su veicoli usati.
- In zone con grandine ricorrente (Pianura Padana, Nord-Est), la copertura eventi naturali può essere valutata a parte.
Termini di denuncia del sinistro
L'art. 1913 c.c. impone all'assicurato di denunciare il sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La compagnia può dichiarare la decadenza dalla copertura solo se l'omissione dolosa o gravemente colposa ha impedito la verifica del danno (art. 1915 c.c.).
Riferimenti normativi
- Codice Civile, artt. 1882-1932 — assicurazione
- D.Lgs. 209/2005 — Codice delle Assicurazioni Private
- ANIA — statistiche di mercato
