Garanzie e tutele legali

Vizi occulti

Si tratta di difetti non facilmente riconoscibili al momento dell’acquisto che rendono il veicolo inidoneo all’uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Rilevano soprattutto nelle vendite non soggette al Codice del Consumo (ad esempio tra privati o tra professionisti), dove si applicano le norme del Codice Civile. Il compratore deve denunciare il vizio al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, salvo patto o uso contrario, e l’azione si prescrive in 1 anno dalla consegna (artt. 1490-1495 c.c.). I rimedi sono: azione redibitoria (risoluzione del contratto con restituzione del prezzo) o azione estimatoria (riduzione del prezzo, c.d. quanti minoris), oltre all’eventuale risarcimento se il venditore era a conoscenza del vizio. Diverso è il “difetto di conformità” del Codice del Consumo, che tutela il consumatore con termini e rimedi specifici. Nelle compravendite di autoveicoli, rientrano tra i vizi occulti, ad esempio, gravi sinistri pregressi non dichiarati o danni strutturali non rilevabili con una normale diligenza dell’acquirente.

Esempio

Un acquirente acquista da un privato un’auto che presenta il telaio storto per un vecchio sinistro non dichiarato. Una volta scoperto il vizio, l’acquirente denuncia entro 8 giorni e chiede la risoluzione del contratto.