I vizi occulti sono difetti del veicolo che, al momento dell’acquisto, non risultano facilmente individuabili e che ne compromettono l’idoneità all’uso oppure ne riducono in misura rilevante il valore. Nelle compravendite escluse dal Codice del Consumo, come quelle tra privati o tra professionisti, trovano applicazione le regole del Codice Civile: l’acquirente deve segnalare il vizio al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, salvo diversi patti o usi, mentre l’azione si prescrive in 1 anno dalla consegna. I rimedi previsti sono l’azione redibitoria, finalizzata alla risoluzione del contratto, e l’azione estimatoria, che consente di ottenere una riduzione del prezzo. Il venditore può essere tenuto anche a risarcire il danno, a meno che dimostri di avere ignorato il difetto senza colpa. La disciplina è differente dal difetto di conformità previsto dal Codice del Consumo, che protegge il consumatore attraverso termini e tutele specifiche.
Garanzie e tutele legali
Vizi occulti
Esempio
Dopo aver acquistato da un privato un’auto usata che durante la prova sembrava funzionare regolarmente, il nuovo proprietario nota dopo pochi giorni continui cali di potenza. L’officina scopre un grave problema al motore, già presente ma non riconoscibile con un normale controllo prima dell’acquisto. In una situazione simile, chi ha comprato può contestare il difetto al venditore e chiedere una soluzione proporzionata al caso.
