Gravami e verifiche

Cancellazione fermo amministrativo

La cancellazione del fermo amministrativo consiste nell’eliminazione dal PRA dell’annotazione che segnala questo vincolo sul veicolo. Tale operazione non certifica, tuttavia, l’eventuale assenza di ulteriori gravami. Di norma segue la regolarizzazione del debito verso l’ente creditore, l’agente o concessionario della riscossione oppure il soggetto impositore, secondo il caso; può inoltre derivare da sgravio, annullamento dell’iscrizione o revoca motivata da un errore del concessionario. Il concessionario o l’agente della riscossione trasmette d’ufficio e in modalità telematica al PRA il provvedimento di revoca o cancellazione: al contribuente non è quindi richiesto di presentare una domanda né al PRA né allo STA. Per questa annotazione non è dovuta l’imposta di bollo. Una volta eliminato il vincolo, il veicolo può essere destinato alla demolizione o alla radiazione per esportazione. Il riferimento vigente per il fermo dei beni mobili registrati è l’art. 187 del D.Lgs. 33/2025; la trasmissione telematica dei provvedimenti di fermo e revoca è regolata dall’art. 2, comma 7, del D.Lgs. 98/2017. Nella compravendita di un veicolo, accertare l’avvenuta cancellazione del fermo aiuta a valutarne correttamente la situazione giuridica.

Esempio

Chi sta valutando una citycar usata con 95.000 chilometri effettua una visura prima di concludere l’acquisto e trova un fermo annotato sul veicolo. Il proprietario regolarizza la propria posizione e, dopo l’aggiornamento dell’archivio, l’acquirente controlla che il vincolo non risulti più. Solo allora può considerare con maggiore serenità l’acquisto o, se necessario, la successiva demolizione dell’auto.

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