Onere della prova (inversione 12 mesi): nelle vendite di automobili tra venditore e consumatore, quando un difetto di conformità emerge entro 12 mesi dalla consegna, la legge presume che fosse già presente in quel momento. In questa fase è quindi il venditore a dover dimostrare il contrario, salvo che tale presunzione non sia compatibile con le caratteristiche del bene o del difetto riscontrato. Trascorsi i 12 mesi, per i beni ordinari la presunzione non si applica più; resta però una disciplina specifica per i beni con elementi digitali accompagnati da contenuti o servizi digitali forniti in modo continuativo, per i quali l’onere della prova può rimanere a carico del venditore anche oltre tale periodo. Il venditore risponde dei difetti manifestati entro 2 anni dalla consegna. Per i beni usati, durata della responsabilità e termine di prescrizione possono essere ridotti dalle parti, senza scendere sotto 1 anno. La disciplina è contenuta nel Codice del consumo, aggiornato dal D.Lgs. 170/2021.
Garanzie e tutele legali
Onere della prova (inversione 12 mesi)
Esempio
Dopo otto mesi dall’acquisto di un’auto usata, il cambio automatico inizia a dare strattoni e compare una spia in plancia. Il proprietario la riporta al venditore: in questa situazione non deve essere lui, per primo, a ricostruire con una perizia che il problema esistesse già alla consegna. Sarà il venditore, se contesta il difetto, a dover dimostrare che il guasto è nato successivamente, ad esempio per un utilizzo anomalo dell’auto.
