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Acquisto e vendita

Editoria su compravendita auto usate, valutazione veicolo, permuta, passaggio di proprietà, garanzia legale ai sensi del Codice del Consumo.

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Domande frequenti

Il concessionario acquista auto usate?
Sì. Il concessionario acquista auto usate da privati e aziende, anche come ritiro in permuta, con una procedura chiara e tracciabile. La valutazione è rapida ma resta indicativa fino a verifica tecnica e documentale (stato d’uso, chilometraggio, storico manutentivo e sinistri, mercato di riferimento). Documenti e prerequisiti: - carta di circolazione; - Certificato di Proprietà digitale (CDPD) o dati utili per la pratica PRA; - documento d’identità e codice fiscale del venditore, ed eventuale consenso/copie dei cointestatari; - doppie chiavi, libretto tagliandi e fatture manutenzione, se disponibili. Sono necessari l’assenza di vincoli (fermo amministrativo, ipoteche, pendenze) e, in caso di leasing/finanziamento, l’estinzione con relativa liberatoria prima della vendita. Passaggio di proprietà e pratiche: il concessionario redige l’atto di vendita con firma autenticata (presso STA/Comune) e cura la registrazione al PRA entro 60 giorni, come previsto dall’art. 94 del Codice della Strada. Gli oneri e gli emolumenti ACI/PRA (compresa l’IPT, ove dovuta) sono indicati in proposta e saldati secondo gli accordi. Per le pratiche gestite dal concessionario sono adottate le procedure ACI/STA per abbreviare tempi e code. Pagamenti e tracciabilità: i corrispettivi sono effettuati con mezzi tracciabili, nel rispetto dei limiti all’uso del contante e degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231/2007; eventuali soglie possono variare nel tempo: i dettagli attuali vanno verificati alla luce degli aggiornamenti normativi. Privacy: i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003, per finalità connesse a valutazione, acquisto e pratiche PRA/ACI. Esempi pratici: - Permuta: è in corso l’acquisto di una vettura in salone con permuta dell’usato. Il concessionario effettua la perizia, definisce la differenza prezzo e predispone l’atto di vendita contestuale, con registrazione PRA entro i termini di legge. - Vendita diretta: vengono inviati foto e dati; viene fornita una valutazione indicativa. Il concessionario verifica auto e documenti; se non emergono vincoli o difformità, formalizza l’atto e corrisponde il prezzo con bonifico tracciato. Nota bene: le condizioni economiche definitive dipendono dall’esito della perizia e delle verifiche amministrative (visure PRA, controlli fermo). Per casi specifici o dubbi documentali, è opportuno verificare con il venditore il preventivo e l’elenco aggiornato dei documenti necessari.
Posso acquistare un’auto dal concessionario?
Sì. È possibile acquistare veicoli nuovi e usati presso la concessionaria, con assistenza completa nella scelta, nella valutazione dell’eventuale permuta e nelle pratiche amministrative. Il contratto di vendita riporterà in modo trasparente prezzo, dotazioni, servizi opzionali e tempi di consegna. Per le pratiche gestite dal concessionario il passaggio di proprietà viene curato tramite Sportello Telematico dell’Automobilista/ACI-PRA, con trascrizione entro i termini di legge (art. 94 Codice della Strada). Tutele e garanzie. In caso di acquisto come consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale), si applica la garanzia legale di conformità prevista dagli artt. 128-135 del Codice del Consumo: 24 mesi dalla consegna, riducibili a 12 mesi per i beni usati solo con accordo specifico e scritto. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto ai rimedi di legge (riparazione o sostituzione; in alternativa, riduzione del prezzo o risoluzione nei casi previsti). Eventuali garanzie commerciali aggiuntive sono facoltative e non limitano la garanzia legale; le relative condizioni sono fornite su supporto durevole ai sensi dell’art. 133 del Codice del Consumo. Se l’acquisto avviene come professionista o impresa (B2B), non si applica il Codice del Consumo: valgono le norme del Codice Civile sui vizi della cosa venduta (artt. 1490-1495 c.c.), con obbligo di denuncia entro 8 giorni dalla scoperta e azione entro un anno dalla consegna, salvo diversi accordi contrattuali. Acquisti a distanza o fuori dai locali. Se il contratto è concluso a distanza (online/telefono) o fuori dai locali commerciali, il cliente ha diritto di recesso entro 14 giorni senza necessità di motivazione (D.Lgs 21/2014). Se il contratto è firmato in concessionaria, il recesso non si applica. Alcune eccezioni di legge possono valere: il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi e i dettagli attuali applicabili al contratto. Esempi pratici: - Usato e garanzia legale: viene acquistata un’auto usata con garanzia legale concordata a 12 mesi; dopo 6 mesi emerge un difetto preesistente. Il consumatore ha diritto alla riparazione senza spese; se non praticabile in tempi ragionevoli, può chiedere riduzione del prezzo o, nei casi gravi, la risoluzione. - Acquisto a distanza: il contratto viene concluso online e il veicolo viene ricevuto a casa. Entro 14 giorni è possibile recedere, restituendo il veicolo secondo le istruzioni ricevute e nel rispetto delle condizioni di legge. Per casi specifici (es. documenti richiesti, tempi di consegna, condizioni delle eventuali garanzie commerciali), è opportuno verificare direttamente le condizioni applicabili.
Che tipo di auto acquistate?
Il concessionario acquista prevalentemente vetture usate di tutte le marche e alimentazioni (benzina, diesel, ibride, elettriche), con chilometraggi anche elevati, purché in condizioni meccaniche e documentali idonee. L’accettazione è sempre subordinata a una doppia verifica: tecnica (stato d’uso) e giuridico-amministrativa (documenti e assenza di vincoli). Cosa viene acquistato, in linea generale: - autovetture immatricolate in Italia con documentazione completa (documento unico di circolazione e proprietà o, se ancora presente, CdP/Foglio Complementare); - veicoli liberi da gravami, fermi amministrativi o ipoteche risultanti al PRA; - vetture con chilometraggio plausibile e non manomesso, con manutenzione preferibilmente documentata; - ex aziendali, ex noleggio o ex leasing solo se i relativi vincoli/contratti risultano regolarmente estinti prima del trasferimento. Casi che normalmente il concessionario non può acquistare: - veicoli con fermo amministrativo, ipoteca o pignoramento attivi; - auto radiate, destinate a demolizione o con documentazione mancante/non coerente (targa–telaio–intestatario); - veicoli immatricolati all’estero non ancora nazionalizzati in Italia (valutabili solo dopo regolare immatricolazione); - mezzi con danni strutturali gravi o con provenienza non chiara. Il trasferimento di proprietà è effettuato secondo l’art. 94 del Codice della Strada, tramite le procedure ACI–PRA. Prima dell’acquisto il concessionario effettua le verifiche di regolarità al Pubblico Registro Automobilistico e l’identificazione del veicolo. I dati personali forniti per la valutazione sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 aggiornato; l’informativa completa è messa a disposizione dal concessionario. Esempi pratici: - Autovettura 2015 benzina con 160.000 km, manutenzione documentata e nessun vincolo al PRA: dopo il check tecnico e documentale, l’auto è normalmente acquistabile. - Auto con fermo amministrativo o con leasing non estinto: l’acquisto resta sospeso finché il vincolo non viene cancellato e l’intestazione è regolare. Per le pratiche gestite dal concessionario ogni veicolo viene valutato caso per caso, con una quotazione trasparente basata su stato d’uso, mercato e documentazione. Le normative richiamate sono consolidate; è opportuno verificare eventuali aggiornamenti normativi e gli elementi attuali relativi alla specifica vettura.
Posso vedere e provare l’auto prima dell’acquisto?
Sì, è possibile vedere il veicolo in salone e, di norma, effettuare un test drive previo appuntamento e in base alla disponibilità. La prova viene organizzata in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle policy interne e delle normative vigenti. Per effettuare un test drive viene generalmente richiesto: - patente di guida in corso di validità (categoria idonea al veicolo) e un secondo documento di identità; - firma del modulo di accettazione delle condizioni di prova (che illustra durata, percorso, copertura assicurativa e eventuali franchigie); - eventuale deposito cauzionale o pre-autorizzazione, se prevista dalla policy del punto vendita. I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 come aggiornato (informativa privacy disponibile presso il punto vendita). La circolazione durante il test drive è coperta dalla polizza RC Auto del concessionario; eventuali franchigie/deduzioni per danni, e le sanzioni per violazioni del Codice della Strada commesse durante la guida, restano a carico del conducente secondo quanto indicato nel modulo di prova. Per vetture nuove non ancora immatricolate, la prova potrà avvenire su un veicolo demo di caratteristiche analoghe. La possibilità di provare un’auto non limita i diritti del cliente in caso di acquisto: per i consumatori, si applica la garanzia legale di conformità di 24 mesi ai sensi degli artt. 128-135 del Codice del Consumo (durata ex art. 132), riducibile fino a 12 mesi per i veicoli usati solo con accordo scritto. Restano inoltre ferme le tutele per vizi occulti previste dal Codice Civile nei rapporti non consumer. Se il contratto si conclude in showroom, non si applica il diritto di ripensamento. Per contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali, può spettare il diritto di recesso entro 14 giorni (D.Lgs 21/2014), salvo eccezioni di legge; il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi e la documentazione contrattuale per i dettagli attuali. Esempi pratici: - Nel caso di una citycar automatica usata, il test drive viene effettuato previo appuntamento; il cliente presenta patente e documento, firma le condizioni di prova e percorre un itinerario stabilito di circa 15–20 minuti. Eventuali multe per infrazioni commesse durante la prova restano a carico del conducente. - Nel caso di un SUV nuovo configurato online, se l’acquisto si conclude a distanza, può spettare il recesso di 14 giorni; in salone, è invece possibile testare una vettura demo simile e concludere senza diritto di ripensamento. La disponibilità dei veicoli, le condizioni specifiche del test drive e i diritti applicabili al caso concreto dipendono dalle policy del punto vendita, dalla documentazione di prova e dalla normativa vigente.
Le auto vendute sono garantite?
Sì. Per i clienti consumatori (persona fisica che acquista per scopi estranei all’attività professionale), ogni vettura venduta gode della garanzia legale di conformità prevista dagli artt. 128-135 del Codice del Consumo. La durata è di 24 mesi dalla consegna; per i veicoli usati le parti possono concordare per iscritto una durata non inferiore a 12 mesi. La garanzia copre i difetti di conformità esistenti al momento della consegna che si manifestano nel periodo di responsabilità del venditore. I rimedi previsti dalla legge sono, in via primaria, riparazione o sostituzione senza spese (inclusi ricambi, manodopera e trasporto). Se questi rimedi sono impossibili o eccessivamente onerosi, il cliente può chiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, nei casi e con i limiti stabiliti dal Codice del Consumo. Ambito di applicazione: la garanzia legale di conformità si applica alle vendite B2C. Per gli acquisti effettuati da professionisti/aziende (B2B) non si applica il Codice del Consumo; trovano invece applicazione le garanzie per vizi della cosa venduta previste dagli artt. 1490-1495 del Codice Civile, con termini e rimedi differenti. In operazioni di mera intermediazione/conto vendita per conto di privati, possono valere regole diverse: è sempre opportuno chiedere chiarimenti prima dell’acquisto. Garanzie commerciali/estese: oltre alla garanzia legale, possono essere offerte garanzie convenzionali (del venditore o di terzi), facoltative e aggiuntive. Queste non sostituiscono né limitano i diritti derivanti dalla garanzia legale e sono regolate dalle rispettive condizioni scritte (durata, coperture, franchigie, esclusioni, obblighi di manutenzione). È sempre opportuno verificare il certificato di garanzia commerciale prima di aderire. Esempi pratici: - Un privato acquista un’auto usata e, dopo 6 mesi, emerge un guasto al cambio non dovuto a uso improprio. Il cliente ha diritto, ai sensi del Codice del Consumo, alla riparazione senza spese; se non possibile, potrà valutare riduzione del prezzo o risoluzione. - Un’impresa acquista un veicolo per uso professionale e dopo 3 mesi riscontra un vizio. Non si applica la garanzia legale di conformità B2C; si applicano invece le tutele per vizi del Codice Civile, con oneri e termini diversi per la denuncia. Per le pratiche gestite dal concessionario viene sempre illustrata in forma scritta la tipologia di garanzia applicabile (legale e, se presente, commerciale), la durata e le relative condizioni. Le norme sono soggette ad aggiornamenti: il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi o rivolgersi al venditore per dettagli attuali e per valutare il proprio caso specifico.
Posso vendere l’auto anche senza acquistarne un’altra?
Sì, è possibile vendere l’auto anche senza acquistarne un’altra. L’acquisto diretto da parte del concessionario (cessione C2B) è possibile previa perizia tecnica e verifica documentale. Il trasferimento di proprietà viene registrato al PRA ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada, con aggiornamento dei documenti a cura dell’acquirente professionale secondo le procedure ACI/PRA. Requisiti principali per procedere: - È necessario essere intestatario del veicolo (in caso di cointestazione servono le firme di tutti i cointestatari). - Il veicolo deve essere libero da gravami o vincoli che impediscano il passaggio (fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/1973, ipoteche, pignoramenti, vincoli da leasing o finanziamenti non estinti o senza consenso del creditore). - Documentazione necessaria: carta di circolazione, Certificato di Proprietà (digitale o cartaceo), documento d’identità e codice fiscale dell’intestatario; eventuale ulteriore documentazione potrà essere richiesta in base al caso. Pagamenti e tracciabilità: il corrispettivo viene erogato con mezzi tracciabili (es. bonifico o assegno circolare) nel rispetto degli obblighi antiriciclaggio e dei limiti all’uso del contante previsti dal D.Lgs 231/2007 e successive modifiche. La soglia sul contante può variare nel tempo: è possibile verificare gli aggiornamenti normativi per i dettagli attuali. Garanzie e tutele: la garanzia legale di conformità del Codice del Consumo (artt. 128-135 D.Lgs 206/2005) si applica quando il consumatore acquista da un professionista, non quando il privato vende il proprio veicolo al concessionario. Il diritto di recesso del D.Lgs 21/2014 rileva solo per contratti a distanza o fuori dai locali commerciali, fattispecie che di norma non ricorre nella cessione diretta in sede. Come si svolge in pratica: - Valutazione e verifica: ispezione del veicolo, controllo documentale e visure PRA. - Proposta e pagamento: definizione del prezzo in base a stato d’uso, chilometraggio e storico manutentivo; pagamento tracciato. - Passaggio di proprietà: pratica presentata e registrata al PRA secondo la normativa vigente. Esempi pratici: - Auto cointestata: servono le firme di tutti i cointestatari per perfezionare la vendita; senza tali firme il passaggio non può essere registrato. - Auto con fermo amministrativo: la vendita non può essere completata finché il fermo non è cancellato dall’ente impositore. Per le pratiche gestite dal concessionario, la valutazione è subordinata alle verifiche tecniche e PRA; in presenza di vincoli o incongruenze documentali la trattativa potrà essere sospesa. Per il caso specifico è opportuno verificare la documentazione e l’esito delle visure e delle verifiche tecniche.
Posso acquistare anche a distanza?
Sì. È possibile concludere l’acquisto interamente a distanza, nel rispetto della disciplina sui contratti a distanza prevista dal Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005, artt. 49-59, come modificati dal D.Lgs 21/2014). Prima della conclusione, l’acquirente riceve tutte le informazioni precontrattuali obbligatorie (art. 49) e la conferma del contratto su supporto durevole (art. 51). Come funziona in pratica: - Videoperizia e documenti: è possibile visionare il veicolo tramite video/chiamata e ricevere foto, report tecnici e storico manutenzioni disponibili. Lo scambio documentale avviene in sicurezza e nel rispetto del GDPR, secondo informativa privacy disponibile sul sito del venditore. - Contratto e pagamenti: il contratto può essere firmato a distanza; sono ammessi bonifico e, se disponibile, finanziamento con istruttoria digitale (salvo approvazione). Costi di consegna e tempi stimati sono indicati prima dell’acquisto. - Trasferimento di proprietà: il passaggio viene eseguito tramite PRA/STA. Alcuni atti richiedono la firma autenticata (Comune/notaio/STA) o, ove previsto, firma elettronica qualificata; il concessionario può coordinare la procedura a distanza con appuntamenti presso uffici locali o tramite corriere per la raccolta degli originali. Gli aggiornamenti normativi e i dettagli attuali vanno verificati caso per caso. - Consegna: è possibile scegliere il ritiro in sede o la consegna a domicilio con vettore assicurato; responsabilità, costi e tempistiche sono indicati nel contratto. Diritti del consumatore (acquisto come privato): - Diritto di recesso: 14 giorni dal ricevimento del veicolo (art. 52). Il recesso non si applica ai professionisti. In caso di recesso, l’acquirente può essere responsabile della diminuzione di valore derivante da un uso diverso da quello necessario a verificare natura e funzionamento (art. 57, co. 2). Salvo diversa indicazione precontrattuale, i costi di restituzione sono a carico dell’acquirente (art. 57). Il rimborso avviene entro 14 giorni, con facoltà per il venditore di trattenerlo finché non riceve il bene o prova di spedizione (art. 56). - Garanzia legale di conformità: 24 mesi per il nuovo; per l’usato può essere pattuita la limitazione a non meno di 12 mesi (artt. 128-135), con rimedi di riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione, secondo legge. Esempi: (1) Un acquirente che vive a Roma e acquista un usato da Milano firma a distanza, paga con bonifico, riceve a domicilio; se è consumatore, può recedere entro 14 giorni con restituzione del veicolo. (2) Un’impresa che acquista un veicolo N1 non beneficia del recesso, ma resta la garanzia legale se la normativa consumeristica non è applicabile. Per casi specifici o esigenze particolari (firma, deleghe, tempi e costi di trasporto), è opportuno verificare le istruzioni operative applicabili e gli eventuali aggiornamenti normativi.
Posso vendere un’auto con finanziamento in corso?
Sì, è possibile vendere un’auto con un finanziamento in corso, ma le modalità dipendono dal tipo di contratto e da eventuali vincoli annotati al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Principali casi: - Finanziamento con riserva di proprietà: è frequente nei crediti finalizzati. Finché il debito non è estinto, la proprietà resta riservata al venditore/finanziatore (artt. 1523-1526 c.c.). Per vendere occorre estinguere il finanziamento e chiedere la cancellazione della riserva al PRA, oppure ottenere il consenso scritto del creditore alla vendita con contestuale estinzione. - Prestito personale non vincolato al veicolo: l’auto può essere venduta liberamente perché non ci sono annotazioni sul mezzo; il debitore resta comunque obbligato a rimborsare il prestito, con possibilità di estinzione anticipata ai sensi dell’art. 125-sexies TUB (D.Lgs 385/1993). - Leasing: il veicolo è di proprietà della società di leasing. Non è possibile venderlo; è necessaria una cessione/subentro con consenso del lessor o il riscatto anticipato prima della vendita. Passaggi operativi consigliati: 1) Verifica del tipo di finanziamento e dei vincoli con una visura PRA (riserva di proprietà, privilegio speciale, ecc.). 2) Richiesta al finanziatore del conteggio di estinzione anticipata (art. 125-sexies TUB), inclusi eventuali costi o rimborsi pro-quota. 3) Ottenimento di quietanza/nullo osta e presentazione all’ACI-PRA per la cancellazione dei vincoli. 4) Stipula dell’atto di vendita e trascrizione al PRA entro i termini di legge (art. 94 Codice della Strada), preferibilmente con cancellazione dei vincoli contestuale al passaggio di proprietà. Esempi pratici: - Permuta in concessionaria con riserva di proprietà: debito residuo 8.000 €, valutazione del veicolo 10.000 €. Il concessionario estingue il debito, ottiene la quietanza e la cancellazione della riserva; la differenza di 2.000 € viene corrisposta al cliente. - Vendita tra privati con prestito personale: nessun vincolo sul veicolo. L’auto può essere venduta e si può decidere se proseguire i pagamenti o estinguere anticipatamente il prestito; il nuovo acquirente non subentra nel finanziamento del venditore. Per le pratiche gestite dal concessionario, vengono curate visure, conteggi di estinzione e la corretta trascrizione al PRA, così da evitare che il veicolo venga trasferito con vincoli pendenti. Le norme richiamate sono di carattere generale; per aggiornamenti o situazioni particolari (ad es. leasing o privilegi iscritti), è opportuno verificare il caso concreto e la soluzione corretta.
Offrite auto nuove o solo usate?
Sono disponibili sia auto nuove sia vetture usate, incluse le cosiddette “Km0”. Le Km0 sono normalmente già immatricolate a nome del concessionario, con chilometraggio molto basso: dal punto di vista amministrativo e della garanzia sono assimilate all’usato e prevedono il passaggio di proprietà al PRA. Garanzie e tutele del consumatore - Garanzia legale di conformità: per i consumatori, ai sensi degli artt. 128-135 del Codice del Consumo e, in particolare, dell’art. 132, la durata è di 24 mesi dalla consegna. Per i beni usati/Km0 le parti possono concordare per iscritto una durata non inferiore a 12 mesi. La garanzia legale è sempre a carico del venditore e tutela da difetti di conformità non imputabili all’uso scorretto. - Garanzia convenzionale del costruttore: può essere presente su vetture nuove (e talvolta residua su Km0/usate recenti), ma non sostituisce né limita la garanzia legale del venditore. Vendita in sede o a distanza - Acquisti in sede: non si applica il diritto di recesso. - Acquisti a distanza o fuori dai locali commerciali: può operare il diritto di recesso entro 14 giorni ai sensi del D.Lgs 21/2014, salvo eccezioni di legge (es. beni personalizzati). In caso di dubbi, il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi e i dettagli attuali nelle condizioni applicate dal venditore. Esempi pratici 1) Auto nuova: il cliente ordina una vettura da immatricolare a proprio nome. Alla consegna decorrono 24 mesi di garanzia legale; può esserci, in aggiunta, una garanzia convenzionale del costruttore (es. 24/36 mesi secondo il marchio). 2) Auto Km0: il cliente acquista un’auto già immatricolata con 100 km. Il trasferimento richiede passaggio di proprietà al PRA. È prevista la garanzia legale di 24 mesi, salvo accordo scritto che la riduca (non sotto i 12 mesi). Può permanere anche parte della garanzia del costruttore, se ancora valida. In sintesi - Nuove: prima immatricolazione a nome dell’acquirente; garanzia legale 24 mesi. - Usate/Km0: già immatricolate; passaggio di proprietà; garanzia legale fino a 24 mesi (riducibile a non meno di 12 mesi se concordato per iscritto). Per casi specifici (es. disponibilità, condizioni di garanzia, modalità di acquisto in sede o a distanza), è opportuno verificare con il venditore la soluzione applicabile, nonché i documenti e le condizioni contrattuali aggiornati.
Posso vendere un’auto non intestata a me?
In linea generale, non è possibile “vendere” un’auto che non è intestata al soggetto venditore al PRA: l’atto di vendita deve essere sottoscritto dall’intestatario risultante al Pubblico Registro Automobilistico, oppure da un suo rappresentante munito di procura speciale a vendere con firma autenticata. Una semplice delega a presentare le pratiche non autorizza a firmare l’atto di vendita. Riferimenti: art. 94 del Codice della Strada (obbligo di aggiornamento dei registri in caso di trasferimento) e artt. 1387-1392 c.c. sulla rappresentanza/procura. Quando è possibile procedere se il veicolo non è intestato al soggetto venditore: - Procura speciale a vendere: l’intestatario rilascia una procura in favore del rappresentante per la vendita, con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale abilitato (es. Comune o STA/ACI). Con la procura sarà possibile firmare l’atto di vendita in nome e per conto del proprietario. - Cointestazione: se il veicolo è cointestato, devono firmare l’atto di vendita tutti i cointestatari o rilasciare ciascuno una procura speciale. - Veicolo intestato a società: firma il legale rappresentante (con visura camerale aggiornata). Un dipendente non può vendere senza idonea procura. - Proprietario deceduto: occorre la documentazione successoria (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sugli eredi) e l’atto può essere firmato da tutti gli eredi o da un procuratore munito di procura speciale; spesso si esegue l’intestazione/trasferimento in un unico atto. Attenzioni particolari: in presenza di leasing o riserva di proprietà, il vero proprietario è la società di leasing/finanziaria; serve il loro intervento/autorizzazione e la rimozione del vincolo prima della vendita. In caso di fermo amministrativo o pignoramento, la trascrizione del trasferimento può essere rifiutata o limitata. Documenti tipici richiesti: Documento Unico/CdP digitale, documento d’identità e CF dell’intestatario e dell’acquirente, eventuale procura speciale a vendere (originale), per società la visura CCIAA. Ai sensi dell’art. 94 C.d.S., il trasferimento va registrato entro 60 giorni. Esempi pratici: - Vendita dell’auto del padre: è possibile solo con procura speciale a vendere del padre con firma autenticata; con una semplice delega la pratica verrà respinta. - Auto aziendale affidata a un dipendente: il dipendente non può venderla; deve firmare il legale rappresentante o un procuratore della società. Per le pratiche gestite dal concessionario, vengono verificati intestazione, eventuali vincoli (fermi/ipoteche), cointestazioni e la correttezza della procura, con assistenza nella registrazione al PRA. Per casi particolari o aggiornamenti procedurali (es. Documento Unico ex D.M. 214/2017), è opportuno verificare la procedura applicabile.
Come viene valutato il veicolo?
La valutazione del veicolo è una stima professionale che diventa definitiva solo dopo perizia in presenza e verifica documentale. Eventuali quotazioni fornite online o su foto sono da intendersi come non vincolanti fino all’ispezione fisica e al controllo delle carte (artt. 1326 e ss. c.c. sulla formazione del contratto). In sintesi, viene applicato un processo strutturato e trasparente: - Identificazione e documentazione: verifica dei dati a libretto (telaio/VIN, versione, allestimento, dotazioni, eventuali modifiche omologate) e coerenza con la documentazione di manutenzione. - Stato d’uso: controllo di carrozzeria, interni, cristalli, pneumatici, freni e sospensioni; verifica di eventuali riparazioni strutturali; prova su strada ove possibile. - Chilometraggio: valutazione della congruità dei km dichiarati rispetto a manutenzioni e dati disponibili (es. revisioni ministeriali), fermo restando che eventuali incongruenze incidono sul valore. - Verifiche amministrative: visura PRA/ACI per accertare la presenza di ipoteche, fermi amministrativi o pignoramenti; tali gravami possono incidere sul prezzo e, in taluni casi, impedire o ritardare la finalizzazione dell’acquisto fino alla loro cancellazione. Prima del passaggio di proprietà (art. 94 Codice della Strada) il concessionario richiede la piena regolarità della posizione del veicolo. - Dotazioni e storico: presenza del doppio treno di gomme, set chiavi completo, sistemi ADAS e accessori originali; cronologia tagliandi certificata. Esempi pratici: - Un’auto con manutenzione documentata, due chiavi, pneumatici recenti e nessun danno strutturale ottiene normalmente una valutazione superiore rispetto a un veicolo con urti, interni usurati e tagliandi irregolari, a parità di chilometri. - In presenza di un fermo amministrativo non cancellato o di riparazioni strutturali non conformi, la proposta può essere sospesa o ridotta fino alla regolarizzazione. Per le pratiche gestite dal concessionario, eventuali valutazioni a distanza sono accompagnate da un riepilogo dei criteri adottati e diventano vincolanti solo con la firma della proposta d’acquisto e l’esito positivo delle verifiche. I documenti e i dati personali forniti sono trattati ai sensi del GDPR e del D.Lgs 196/2003; l’informativa completa viene fornita su richiesta. La normativa può subire aggiornamenti; è opportuno verificare gli aggiornamenti normativi e i dettagli attuali per una valutazione personalizzata del proprio caso.
Le auto sono controllate prima della vendita?
Sì. Prima della consegna, ogni veicolo è sottoposto a controlli tecnici e funzionali proporzionati all’età e al chilometraggio. Per le vendite gestite dal concessionario, le verifiche includono normalmente: - controlli di sicurezza e funzionamento (freni, sterzo, luci, pneumatici, sistemi di ritenuta, eventuali spie e diagnosi elettroniche); - verifica di fluidi e livelli, stato di batteria e impianto di ricarica; - congruità chilometrica e coerenza documentale (libretto di circolazione, eventuale storico manutenzioni, ultimo esito di revisione, ove disponibili); - prova su strada, se pertinente e in condizioni di sicurezza. Se emergono criticità, si procede agli interventi di ripristino necessari o se ne dà evidenza al cliente nel contratto. Questi controlli mirano a consegnare un veicolo conforme e sicuro, ma non equivalgono a una “certificazione d’assenza di qualsiasi difetto”, soprattutto su componenti soggette a normale usura (ad es. pastiglie freno, pneumatici, spazzole tergi) entro tolleranze adeguate a età e chilometri. Restano in ogni caso fermi i diritti di legge: per gli acquisti effettuati da consumatori, si applica la garanzia legale di conformità ai sensi degli artt. 128-135 del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005), di 24 mesi dalla consegna. Per i beni usati la durata può essere concordemente ridotta, ma non oltre il limite minimo di 12 mesi, con pattuizione espressa. In presenza di un difetto di conformità, il consumatore ha diritto, senza spese, alla riparazione o sostituzione; se non possibili o sproporzionate, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Esempi pratici: - se entro pochi mesi dalla consegna il climatizzatore smette di funzionare per un difetto non dovuto a uso improprio o normale usura, il cliente potrà richiedere la riparazione in garanzia legale senza costi; - se durante il controllo pre-consegna si rileva una batteria non efficiente, si procede alla sostituzione prima della consegna o si concorda l’intervento con il cliente. Per acquisti da parte di professionisti (B2B) trovano invece applicazione, in via principale, le norme del Codice Civile sui vizi della cosa venduta (artt. 1490-1495 c.c.), salvo diverse garanzie convenzionali eventualmente offerte, che in ogni caso non limitano i diritti inderogabili del consumatore quando applicabili. La normativa può essere soggetta ad aggiornamenti: è opportuno verificare gli aggiornamenti normativi e il programma di controlli previsto per il veicolo di interesse. Per casi specifici, è opportuno verificare i dettagli attuali con il venditore.
La valutazione è gratuita?
Sì: la stima preliminare del veicolo è gratuita e senza impegno. Significa che il calcolo indicativo del valore, basato sui dati forniti dal cliente (marca, modello, anno, chilometraggio, stato d’uso) e/o su una verifica visiva presso la sede del concessionario, non comporta alcun costo per il cliente. Restano esclusi dalla gratuità eventuali servizi opzionali che non sono necessari alla semplice valutazione e che comportano costi vivi o attività aggiuntive, ad esempio: - visure PRA/ACI per accertamenti su ipoteche, fermi amministrativi o vincoli; - perizie tecniche approfondite o relazioni scritte certificate; - sopralluoghi o ritiri a domicilio fuori area, quando comportino costi di trasferta. In tali casi, ogni costo viene sempre comunicato in modo chiaro prima dell’erogazione del servizio e applicato solo se accettato dal cliente, in conformità agli artt. 20-22 (pratiche commerciali scorrette) e agli obblighi informativi precontrattuali degli artt. 49 e ss. del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005, come modificato dal D.Lgs 21/2014). La valutazione ha natura indicativa e non costituisce offerta vincolante. Il prezzo definitivo di ritiro o permuta viene confermato solo dopo la verifica tecnica e documentale del veicolo (chilometraggio reale, manutenzione, eventuali danni o sinistri pregressi, conformità dei documenti). L’eventuale periodo di validità della stima viene indicato al momento dell’emissione. Per servizi opzionali acquistati a distanza o fuori dai locali commerciali, può applicarsi il diritto di recesso entro 14 giorni ai sensi del D.Lgs 21/2014, salvo richiesta del cliente di esecuzione immediata e completa del servizio, che comporta la perdita del recesso per la parte già eseguita. Esempi pratici: - L’auto viene portata in salone per una permuta: la stima preliminare e senza impegno è gratuita. - Viene richiesta una perizia scritta con report fotografico e visura sinistri: si tratta di un servizio opzionale; l’eventuale costo viene indicato in anticipo e sarà applicato solo se approvato dal cliente. Per le pratiche gestite dal concessionario, condizioni, eventuali costi dei servizi opzionali e durata di validità della stima devono essere verificati prima dell’avvio. In caso di dubbi normativi, è opportuno verificare gli aggiornamenti di legge e la disciplina applicabile al caso concreto.
Posso vedere lo storico manutentivo?
Sì. Il concessionario mette a disposizione lo storico manutentivo dei veicoli usati quando reperibile e nel rispetto della normativa privacy. La disponibilità e il livello di dettaglio dipendono dalle informazioni fornite dai precedenti proprietari, dalle officine che hanno eseguito gli interventi e dai sistemi delle case costruttrici (libretti digitali). In ottica di trasparenza, il venditore fornisce informazioni chiare e non ingannevoli ai sensi degli artt. 20-22 del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) e, per le vendite a distanza o fuori dai locali, le informazioni precontrattuali richieste dal D.Lgs 21/2014. Cosa può essere mostrato, se disponibile: - estratti del libretto di manutenzione (cartaceo o digitale); - report degli interventi registrati in rete ufficiale (date, chilometraggio, tipologia intervento); - copie di fatture o ricevute di officine indipendenti con oscuramento dei dati personali; - esiti di check tecnici effettuati prima della vendita. Per ragioni di tutela dei dati (Reg. UE 2016/679 – GDPR e D.Lgs 196/2003 aggiornato), eventuali documenti conterranno solo informazioni riferite al veicolo; nominativi, recapiti e altri dati di precedenti intestatari o officine verranno oscurati. Lo storico disponibile può non essere completo (ad esempio, interventi svolti presso officine non collegate ai portali delle case potrebbero non risultare). In ogni caso, i diritti sulla garanzia legale di conformità restano invariati ai sensi degli artt. 128-135 del Codice del Consumo: eventuali difetti di conformità non esclusi o chiaramente comunicati prima dell’acquisto danno diritto ai rimedi di legge. Esempi pratici: - Vettura con tagliandi in rete ufficiale: il concessionario fornisce la stampa dello storico digitale con date, chilometri e tipologia di intervento; i dati personali dei precedenti intestatari non compaiono. - Vettura d’importazione con storico parziale: viene consegnato quanto disponibile (ricevute recenti, controlli interni) e viene segnalata l’eventuale necessità di verifica presso la rete ufficiale della marca. Come richiederlo: prima della firma, è possibile chiedere di visionare lo storico disponibile in salone o riceverne copia digitale. Per le pratiche gestite dal concessionario, in caso di vendita online o a distanza, viene inviata la documentazione precontrattuale pertinente ai sensi del D.Lgs 21/2014. Per situazioni specifiche o per verificare eventuali aggiornamenti normativi, è opportuno verificare con il concessionario la documentazione disponibile sul singolo veicolo.
I chilometri sono certificati?
Sì. Per ogni vettura il concessionario documenta il chilometraggio dichiarato attraverso verifiche e fonti oggettive. In particolare: vengono consultati i dati registrati in sede di revisione periodica presso la Motorizzazione Civile (in attuazione della Dir. 2014/45/UE e del D.M. 214/2017, i chilometri vengono annotati sul certificato di revisione e nella banca dati MCTC), viene analizzato lo storico dei tagliandi/manutenzioni e, quando disponibili, perizie e report diagnostici. Il valore rilevato è riportato in contratto/fattura e nella documentazione consegnata al cliente. Alterare o occultare il chilometraggio è una pratica illecita e sanzionabile; una comunicazione non veritiera potrebbe costituire pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20-22 del Codice del Consumo. Per questo il concessionario adotta procedure interne di controllo e i clienti possono verificare i dati di revisione tramite i canali ufficiali (es. banca dati della Motorizzazione). Se, nonostante le cautele, emergesse una difformità rilevante tra chilometraggio dichiarato e chilometraggio reale, per l’acquirente consumatore trovano applicazione la garanzia legale di conformità di 24 mesi prevista dagli artt. 128-135 del Codice del Consumo (riducibile a 12 mesi per beni usati se concordata espressamente). Il chilometraggio è un elemento essenziale di conformità: in caso di non conformità sono previsti i rimedi di cui all’art. 130 (ripristino della conformità, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto), fermo restando l’obbligo di segnalare il difetto entro termini di legge (di regola entro due mesi dalla scoperta). Per acquisti effettuati da professionisti o imprese, si applicano le tutele del Codice Civile sui vizi (artt. 1490-1495). Eventuali aggiornamenti normativi possono essere verificati e i dettagli attuali risultano dalla documentazione del venditore. Esempi pratici: - Acquisto di un’auto usata del 2019: il dato chilometrico sul certificato di revisione 2023 coincide con quello in contratto. Nessuna anomalia. - Dopo l’acquisto, il cliente nota che il dato storico tagliandi di un’officina estera non coincide: si apre una verifica incrociando i dati MCTC e la documentazione. Se emerge una non conformità, si attivano i rimedi previsti dalla legge (riduzione prezzo o, nei casi gravi, risoluzione). Per casi specifici o veicoli d’importazione con storico parziale, è opportuna una verifica documentale completa prima dell’acquisto.
La valutazione è immediata?
Il concessionario può fornire una stima preliminare in tempi molto rapidi, spesso già nella stessa giornata, quando vengono forniti i principali dati del veicolo (targa/VIN, chilometraggio, anno, allestimento e stato d’uso). Questa prima indicazione ha valore puramente orientativo e non costituisce proposta contrattuale né impegno all’acquisto da parte del dealer ai sensi degli artt. 1326 e 1336 c.c.; l’importo definitivo viene confermato solo dopo verifica fisica e documentale. Per rendere la valutazione il più celere e accurata possibile, si segue uno schema trasparente: - Stima preliminare: sulla base dei dati forniti, può essere comunicato un intervallo di valore indicativo. - Verifica in sede: controllo dello stato d’uso (carrozzeria, interni, meccanica), chilometraggio, storico manutentivo, presenza di accessori/doppie chiavi, pneumatici e test drive se necessario. - Controlli documentali: visura PRA/ACI per accertare eventuali gravami (fermi amministrativi, ipoteche, leasing/noleggio in corso) e congruità dei dati. Questi passaggi possono incidere sui tempi e sulla conferma del valore. Tempistiche: nella maggior parte dei casi, la valutazione definitiva avviene in giornata o entro 24–48 ore dalla perizia in sede. Potrebbero servire tempi maggiori se emergono situazioni particolari (ad es. fermo amministrativo, pegno, anomalie sul chilometraggio, danni strutturali, leasing attivo). Per le pratiche gestite dal concessionario, i passaggi e i tempi stimati vengono sempre comunicati in anticipo. Esempi pratici: - Se vengono inviati targa e chilometri e l’auto viene portata in showroom con libretto e storico tagliandi, in assenza di criticità la conferma del valore avviene di norma lo stesso giorno. - Se dalla visura PRA emerge un fermo amministrativo, occorre prima la sua cancellazione: la valutazione potrà essere aggiornata e i tempi si allungano fino alla rimozione del gravame. Privacy: i dati forniti per la stima sono trattati nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per finalità di valutazione e contatto. Il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi; per i dettagli attuali è opportuno fare riferimento al concessionario. Per un’indicazione precisa sul veicolo e sulle tempistiche del caso, è necessario considerare i dati del mezzo, la perizia e gli eventuali controlli documentali, da cui dipendono la valutazione definitiva e i relativi tempi.
La valutazione online è affidabile?
La valutazione online è uno strumento utile e tendenzialmente affidabile come stima preliminare, perché si basa su quotazioni di mercato aggiornate e sui dati inseriti (marca, modello, anno, chilometraggio, allestimento). Tuttavia non costituisce un’offerta vincolante né un prezzo garantito: è una indicazione orientativa che dovrà essere confermata o ricalibrata dopo l’ispezione fisica del veicolo e la verifica documentale. Per chiarezza giuridica, salvo diversa ed espressa indicazione, la stima online non è un’offerta al pubblico e non perfeziona alcun contratto ai sensi degli artt. 1326 e 1336 c.c.; il valore definitivo viene concordato solo al termine della perizia in sede, anche nell’ambito di una eventuale permuta. Le comunicazioni commerciali sono rese in modo chiaro nel rispetto del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005, in particolare artt. 20-22 su pratiche commerciali ingannevoli). Nei casi di trattative o contratti conclusi a distanza, si applicano gli obblighi informativi di cui al D.Lgs 21/2014. Fattori che possono modificare la stima iniziale: - Stato meccanico e di carrozzeria, usura pneumatici, funzionalità sistemi di sicurezza e infotainment. - Storico manutentivo (tagliandi documentati), chilometraggio coerente e certificabile. - Sinistri pregressi, riparazioni, qualità delle verniciature. - Dotazioni e optional, numero di chiavi, presenza di accessori (es. set gomme invernali). - Verifiche PRA/ACI su fermi amministrativi, ipoteche o altri gravami che incidono su trasferibilità e valore. - Andamento del mercato locale (domanda/offerta) al momento della perizia. Esempi pratici: - Un’auto con stima online di 10.500 € può essere rivalutata a 11.200 € se in perizia emergono tagliandi ufficiali completi e optional richiesti dal mercato. - Al contrario, la presenza di danni strutturali non dichiarati o di un fermo amministrativo può comportare una riduzione significativa del valore o l’impossibilità di ritiro finché la situazione non viene regolarizzata. I dati personali conferiti per la valutazione sono trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 vigente; il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi e fare riferimento alle informazioni rese dal concessionario per i dettagli attuali. Per una stima personalizzata e vincolante è sempre necessario fissare la perizia in sede, con visione del veicolo e dei documenti. Per casi specifici, è opportuno rivolgersi al concessionario per la verifica della situazione concreta.
Posso richiedere una diagnosi pre-acquisto?
Sì. È possibile richiedere una diagnosi/pre‑acquisto su un veicolo usato prima di concludere l’acquisto. Sono ammesse sia verifiche effettuate presso le strutture del concessionario o officine partner, sia controlli a cura di un meccanico di fiducia dell’acquirente, nel rispetto di alcune regole operative per sicurezza e coperture assicurative. Modalità e condizioni principali: - Dove: la verifica può svolgersi presso l’officina del concessionario o una struttura partner; in alternativa, il concessionario può autorizzare il trasferimento temporaneo del veicolo presso un’officina esterna indicata dal cliente, con accompagnamento del concessionario o altra misura idonea, previo accordo scritto. - Costi: salvo diverso accordo, i costi della perizia pre‑acquisto sono a carico del richiedente. Il perito/terzo incaricato deve essere abilitato e coperto da idonea polizza RC professionale. - Limiti tecnici: sono consentite ispezioni visive, prova su strada (con personale/assicurazione del concessionario) e lettura diagnosi OBD. Smontaggi o interventi invasivi sono possibili solo con autorizzazione scritta; non è ammesso alcun intervento che possa alterare lo stato del veicolo senza il consenso del concessionario. - Responsabilità e dati: eventuali danni causati durante la perizia presso terzi sono a carico dell’operatore che esegue il controllo. Qualsiasi accesso ai sistemi del veicolo avverrà nel rispetto della normativa privacy applicabile (GDPR e D.Lgs 196/2003 aggiornato), limitando i dati trattati a quanto strettamente necessario. Resta inteso che un controllo pre‑acquisto non limita né esclude i diritti del consumatore sulla garanzia legale di conformità prevista dagli artt. 128–135 del Codice del Consumo: in caso di acquisto da professionista, il bene è coperto per 24 mesi (per l’usato la durata può essere ridotta fino a 12 mesi solo con accordo espresso). Se l’acquisto avviene a distanza o fuori dai locali commerciali, possono inoltre applicarsi i diritti di recesso del D.Lgs 21/2014; è opportuno verificare gli aggiornamenti normativi e i dettagli attuali applicati dal venditore. Esempi pratici: - Meccanico del cliente in salone: effettua ispezione visiva, prova su strada con un incaricato del concessionario e diagnosi OBD in sede; il richiedente sostiene solo i costi della perizia. - Officina esterna: il concessionario autorizza l’uscita del veicolo con proprio personale; dall’esito emergono freni usurati e viene concordato l’intervento prima della consegna. Tempi, costi e modalità operative della diagnosi vengono definiti in base al caso specifico, con la relativa documentazione necessaria.
Posso far valutare l’auto di persona?
Sì. È possibile richiedere una valutazione in presenza sia dell’usato del cliente (per permuta o vendita) sia, previo appuntamento, un’ispezione in sede della vettura che si intende acquistare presso il concessionario. Come funziona la valutazione dell’usato - Prenotazione: il concessionario fissa data e orario per la perizia, così da dedicare il tempo necessario all’ispezione statica e, se concordato, alla prova su strada. - Cosa portare: carta di circolazione, documento d’identità, eventuale certificato di proprietà digitale (CDPD) o dati per visura PRA, storico manutenzione/fatture, doppie chiavi e accessori dichiarati. - Esito: la quotazione ha natura precontrattuale e indicativa; diventa vincolante solo con la sottoscrizione del contratto di acquisto/permuta (art. 1326 c.c.). In fase di perizia il concessionario può richiedere verifiche documentali (es. visura PRA per gravami) e tecniche che possono incidere sull’importo. La fase è svolta nel rispetto della buona fede precontrattuale (art. 1337 c.c.). Ispezione della vettura che si intende acquistare - Visione e test: è possibile vedere l’auto e, quando possibile, effettuare un test drive. Un meccanico/perito di fiducia può partecipare previo accordo, nel rispetto delle regole di sicurezza e assicurative del salone; non sono ammessi smontaggi invasivi senza autorizzazione. - Garanzie: per acquisti da professionista, sui beni di consumo si applica la garanzia legale di conformità (artt. 128-135 Codice del Consumo). Per i veicoli usati la durata può essere concordemente ridotta fino a un minimo di 12 mesi; in assenza di pattuizione resta di 24 mesi. Tutela dati personali I dati e, se del caso, le immagini raccolte in sede di perizia sono trattati per finalità di valutazione e predisposizione di un’eventuale offerta, quali misure precontrattuali ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) GDPR, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 aggiornato. L’informativa privacy completa è consultabile in sede o sul sito del concessionario. Esempi pratici - Permuta: il cliente presenta la propria auto con libretto e storico manutenzione; la stima preliminare è formulata dopo l’ispezione e si consolida nel contratto di acquisto con ritiro dell’usato. - Ispezione con tecnico: si concordano giorno e orario; il meccanico del cliente verifica l’auto in sede, senza interventi invasivi, prima della decisione d’acquisto. Per casi particolari (ad es. veicoli con allestimenti speciali o sinistri pregressi) e per verificare eventuali aggiornamenti normativi, è opportuno rivolgersi al concessionario o al venditore per ottenere indicazioni operative e legali aggiornate.
Quali metodi di pagamento accettate?
Il concessionario accetta metodi di pagamento tracciabili e conformi alla normativa italiana. Le opzioni disponibili sono confermate in sede di proposta d’acquisto, anche in base alle policy interne e ai limiti operativi dei circuiti di pagamento. - Bonifico bancario SEPA: modalità raccomandata per il saldo. La consegna del veicolo avviene dopo l’effettivo accredito. Il concessionario indica causale, IBAN e intestatario corretti. - Pagamenti elettronici (carte di debito/credito, POS): in ottemperanza all’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici (art. 15 D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. 36/2022), sono utilizzabili per acconti e, ove consentito dai plafond dei circuiti e dalle condizioni applicative, per il saldo. In caso di indisponibilità tecnica momentanea vengono offerte alternative tracciabili. - Assegno circolare non trasferibile: intestato alla società venditrice; soggetto a verifiche di autenticità. La consegna avverrà dopo i controlli bancari di rito. - Finanziamento al consumo: previa approvazione dell’ente erogante, secondo il Testo Unico Bancario (D.Lgs 385/1993) e D.Lgs 141/2010. Il concessionario fornisce il modulo informativo europeo (SECCI) e indica TAN/TAEG e costi. - Leasing (per imprese e professionisti): subordinato a valutazione e delibera della società di leasing. - Permuta del veicolo usato: può integrare parzialmente il prezzo; restano a carico le formalità di passaggio di proprietà presso ACI/STA. - Contanti: accettabili solo entro i limiti di legge sull’uso del contante (art. 49 D.Lgs 231/2007) e in base alle policy interne. Alla data odierna la soglia è pari a 5.000 euro; il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi, mentre i dettagli attuali sono confermati in sede di proposta d’acquisto. È vietato il frazionamento artificioso dei pagamenti in contanti. Acconti/caparre: l’eventuale caparra confirmatoria è regolata dall’art. 1385 c.c. e viene indicata chiaramente in proposta con importo, modalità e condizioni di restituzione o ritenzione. Esempi pratici: 1) Acquisto con bonifico: il cliente effettua il bonifico con causale e numero di proposta; alla valuta dell’accredito, si procede all’immatricolazione e consegna. 2) Finanziamento + acconto POS: si versa un acconto con carta; il saldo è erogato dalla finanziaria alla delibera, quindi si pianifica la consegna. Per casi particolari (importi elevati, tempistiche urgenti, esigenze aziendali) la soluzione di pagamento applicabile viene confermata dal venditore in base al caso concreto e nel rispetto della normativa vigente.
Posso finanziare l’acquisto dell’auto?
Sì, l’acquisto dell’auto può essere finanziato tramite banche e società finanziarie convenzionate. Per le pratiche gestite dal concessionario, l’eventuale offerta di credito è svolta da intermediari autorizzati; la concessione del finanziamento resta sempre soggetta ad approvazione della finanziaria, previa valutazione del merito creditizio (artt. 121 e segg. del D.Lgs 385/1993 – Testo Unico Bancario, “TUB”). Prima della sottoscrizione, il cliente riceve le informazioni precontrattuali standard europee (SECCI) con TAN, TAEG, costi, durata e importo totale dovuto, in conformità al TUB e al Provvedimento Banca d’Italia sulla Trasparenza (29/07/2009 e s.m.i.). Il cliente ha inoltre: - diritto di recesso dal contratto di credito entro 14 giorni senza penali e senza motivazione, restituendo capitale e interessi maturati (art. 125-ter TUB); - diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, con riduzione del costo complessivo del credito (art. 125-quater TUB); - tutela nei “crediti collegati”: se l’acquisto è concluso a distanza o fuori dai locali commerciali e viene esercitato il recesso dal contratto di vendita ai sensi degli artt. 52 ss. del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005 come modificato dal D.Lgs 21/2014), il finanziamento collegato si scioglie senza costi aggiuntivi (art. 125-quinquies TUB). Esempi pratici: - Cliente privato: prezzo 15.000 €, anticipo 3.000 €, rate mensili per 48 mesi. Il cliente riceve il SECCI con tutte le condizioni, firma il contratto di credito e mantiene il diritto di recesso di 14 giorni dal credito. - Acquisto online: se l’ordine dell’auto è concluso a distanza e viene poi esercitato il recesso entro i termini del Codice del Consumo, il contratto di credito collegato viene risolto automaticamente, senza penali ulteriori. Documentazione tipicamente richiesta: documento d’identità e codice fiscale, prova di reddito (busta paga/CUD o dichiarazione redditi), eventuale permesso di soggiorno in corso di validità. La lista può variare in base alla politica della finanziaria. I dati personali saranno trattati nel rispetto del GDPR e del D.Lgs 196/2003. Condizioni economiche e disponibilità dei prodotti finanziari possono variare; è opportuno verificare gli aggiornamenti normativi, nonché preventivo personalizzato, tempi di delibera e chiarimenti sul caso specifico presso il venditore o la finanziaria.
Quali documenti servono per vendere l’auto?
Per vendere un’auto servono alcuni documenti indispensabili per redigere l’atto di vendita e completare il passaggio di proprietà presso PRA e Motorizzazione (Sportello Telematico dell’Automobilista). Riferimenti normativi principali: art. 94 del Codice della Strada (obbligo di aggiornamento entro 60 giorni a cura dell’acquirente) e disciplina del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà introdotto dal D.Lgs 98/2017 e dal D.M. 214/2017. Documenti essenziali del/i venditore/i: - Documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tutti i cointestatari, se presenti). - Carta di circolazione (libretto). - Certificato di Proprietà (cartaceo o digitale) oppure Documento Unico (DU). Su uno di questi si redige la dichiarazione di vendita con firma autenticata (presso Comune, notaio o STA). L’imposta di bollo è assolta secondo la procedura applicata dallo sportello. Casi particolari: - Veicolo cointestato: serve la firma autenticata e i documenti di tutti i cointestatari. In mancanza, è necessaria procura/delega con firma autenticata. - Venditore società/partita IVA: occorrono visura camerale aggiornata o certificazione equivalente che attesti i poteri di firma del legale rappresentante, oltre ai documenti di identità e alla P.IVA. - Vincoli/gravami: in presenza di fermo amministrativo, privilegio del creditore o leasing annotato al PRA, è necessaria la relativa liberatoria/quietanza per procedere alla cancellazione del vincolo in sede di trasferimento. Alcuni operatori (inclusi i concessionari) richiedono la preventiva cancellazione del fermo prima dell’acquisto. - Smarrimento/sottrazione dei documenti: occorre denuncia alle Forze dell’Ordine e richiesta di duplicato prima della vendita. - Successione: per auto di proprietario deceduto, è necessaria la documentazione successoria (dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 e, se del caso, atto di accettazione) per l’intestazione agli eredi o per la vendita contestuale. - Comunione legale tra coniugi: può essere richiesto il consenso del coniuge, dato che i beni mobili registrati acquistati in costanza di comunione rientrano nel regime legale (artt. 177 ss. c.c.). Esempi pratici: - Vendita a concessionario: servono documento, CF, libretto, CdP/DU. In sede STA, si firma la vendita con autentica; il concessionario cura la trascrizione entro i termini. - Auto con finanziamento estinto: prima della vendita, occorre la liberatoria della finanziaria per cancellare l’annotazione di privilegio al PRA. Per le pratiche gestite dal concessionario, l’autentica della firma e la trascrizione PRA/Motorizzazione sono curate in sede STA. Per casi specifici o aggiornamenti normativi, è opportuno verificare documenti e vincoli e richiedere assistenza al soggetto che gestisce la pratica.
Posso acquistare tramite leasing?
Sì, è possibile acquistare l’auto tramite leasing. In pratica, la società di leasing acquista il veicolo dal venditore e lo concede in uso all’utilizzatore (azienda, professionista o – ove previsto dalla finanziaria – anche privato), con facoltà di riscatto finale. La locazione finanziaria è disciplinata, per i profili essenziali, dall’art. 1, commi 136‑140, della L. 124/2017. Requisiti e disponibilità: le soluzioni di leasing sono normalmente offerte a imprese ed esercenti con partita IVA; alcune finanziarie prevedono anche formule per clienti privati. L’attivazione è sempre soggetta a valutazione del merito creditizio della società di leasing e al rispetto degli adempimenti antiriciclaggio. Il trattamento dei dati avviene ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003. Aspetti amministrativi: durante il contratto la proprietà resta alla società di leasing; l’utilizzatore è indicato nei documenti di circolazione. Le annotazioni e gli aggiornamenti presso PRA/Motorizzazione seguono l’art. 94 del Codice della Strada. In caso di riscatto, si procede al trasferimento di proprietà all’utilizzatore con le relative formalità ACI. Tutele e garanzie: la garanzia legale di conformità del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005, artt. 128‑135) opera quando l’acquirente è un consumatore che compra da un professionista. Nel leasing, l’acquirente del veicolo è di regola la società di leasing (professionista), per cui trovano applicazione, nel rapporto di compravendita, gli artt. 1490‑1495 c.c. e le condizioni contrattuali pattuite. Restano ferme eventuali garanzie convenzionali del costruttore, che l’utilizzatore può far valere presso la rete autorizzata; molti contratti di leasing disciplinano inoltre le modalità di gestione di vizi e difetti. Il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi e i dettagli attuali presso il venditore. Esempi pratici: - Un professionista con P.IVA sceglie un’auto con anticipo, 48 canoni e valore di riscatto: il veicolo resta intestato alla società di leasing; al termine, pagando il riscatto, si effettua il trasferimento al PRA. - Un privato interessato al leasing verifica se la finanziaria convenzionata lo prevede per i consumatori; in alternativa, può scegliere un finanziamento rateale (anche con maxirata finale) o il noleggio a lungo termine, con caratteristiche diverse. Per le pratiche gestite dal concessionario possono essere illustrati soluzioni, documenti necessari e tempistiche, nonché verificata con le finanziarie partner la disponibilità per il profilo del cliente. È opportuno verificare il preventivo personalizzato e i chiarimenti sui diritti in base al contratto scelto.
Serve il certificato di proprietà?
Non sempre. Il “certificato di proprietà” tradizionale (CdP) è stato dematerializzato dal 05/10/2015: oggi esiste il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) registrato nei sistemi ACI-PRA. Inoltre, per molte pratiche dal 2020 in poi si rilascia il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU), che sostituisce sia il CdP/CDPD sia la carta di circolazione (ai sensi del D.Lgs. 98/2017). Cosa significa per il passaggio di proprietà: - Se il veicolo ha ancora il CdP cartaceo (tipico dei veicoli più datati), è utile presentarlo: può essere utilizzato come supporto per l’atto di vendita con firma autenticata. Lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) provvederà alla trascrizione al PRA e all’aggiornamento dei documenti. - Se esiste solo il CDPD (nessun documento cartaceo), non serve “portare” un certificato: lo STA reperisce i dati in banca dati PRA. Si redige l’atto di vendita su modulistica PRA (es. NP3C) con firma autenticata e si procede alla trascrizione. - Se il veicolo è già corredato dal Documento Unico (DU), non esiste né serve un CdP/CDPD. Si presenta il DU per l’aggiornamento; l’operatore STA gestisce la trascrizione al PRA e l’emissione/aggiornamento del DU. Riferimenti: il Documento Unico è previsto dal D.Lgs. 98/2017; l’obbligo di aggiornare la documentazione di circolazione entro i termini in caso di trasferimento di proprietà discende dall’art. 94 del Codice della Strada. La dematerializzazione del CdP in CDPD decorre dal 05/10/2015 a cura di ACI-PRA. Esempi pratici: - Auto del 2013 con CdP cartaceo: si presenta il CdP, si firma l’atto di vendita sul CdP (con autenticazione della firma) e lo STA curerà la trascrizione e l’aggiornamento dei documenti. - Auto immatricolata nel 2022 con DU: si presenta il DU e i documenti d’identità/codici fiscali delle parti; non è richiesto alcun CdP. Lo STA aggiorna il DU dopo la trascrizione al PRA. In caso di smarrimento del CdP cartaceo, non si blocca la pratica: si procede come per il CDPD con atto di vendita su modulistica PRA e dichiarazione di smarrimento. Per le pratiche gestite dal concessionario, lo STA del concessionario si occupa del reperimento dati e di tutta la modulistica necessaria. Le casistiche possono variare: per aggiornamenti normativi o situazioni particolari, è opportuno verificare gli aggiornamenti normativi e i dettagli attuali con il soggetto che gestisce la pratica.
È possibile bloccare l’auto con un acconto?
Sì, è possibile richiedere la riserva temporanea di un veicolo versando una somma, ma occorre distinguere con precisione lo strumento utilizzato e gli effetti legali. Di regola la riserva avviene tramite una proposta di acquisto sottoscritta dal cliente con versamento di una somma che può essere: - Caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.): se il cliente non adempie, perde la caparra; se è il venditore a non adempiere, deve restituire il doppio. La caparra vincola le parti una volta che la proposta è accettata dal venditore (art. 1326 c.c.). - Acconto sul prezzo: è un’anticipazione del prezzo e, se il contratto non si perfeziona, di norma va restituito. Non produce gli effetti tipici della caparra salvo diverso accordo scritto. Per “bloccare” realmente l’auto occorrono: (i) una proposta di acquisto o un accordo scritto che indichi chiaramente importo versato, sua natura (caparra o acconto), prezzo del veicolo, eventuali condizioni (es. esito pratiche finanziarie, permuta), e (ii) l’accettazione del venditore. In alternativa, si può pattuire una proposta irrevocabile/opzione per un tempo determinato (art. 1329 c.c.), con indicazione espressa della durata della riserva. In assenza di accettazione o di un patto di opzione, il venditore può vendere il veicolo ad altri (“salvo venduto”). Contratti a distanza o fuori dai locali: se la proposta è conclusa online o fuori sede, può applicarsi il diritto di recesso di 14 giorni ai sensi del D.Lgs 21/2014 (Codice del Consumo), fatte salve le esclusioni previste dall’art. 59. Poiché la disciplina è soggetta ad aggiornamenti e valutazioni caso per caso, il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi e i dettagli attuali applicabili al caso concreto. Esempi pratici: - Caparra confirmatoria di 500 € su un’auto usata, proposta accettata dal venditore: se il cliente rinuncia senza giustificato motivo, perde i 500 €; se il venditore non consegna, deve restituire 1.000 €. - Acconto di 300 € con proposta non ancora accettata: il cliente decide di non procedere. In assenza di accettazione e di diversa pattuizione scritta, l’importo va restituito. Prima di versare qualunque somma, è opportuno verificare che sul modulo siano indicati: natura della somma (caparra/acconto), durata della riserva, condizioni sospensive (finanziamento, permuta), termini di restituzione e ricevuta di pagamento tracciabile. Per casi specifici e per un fac-simile di proposta conforme alle esigenze del cliente, è opportuno verificare con il venditore condizioni, tempi di riserva e documenti necessari.
Serve il documento del proprietario se non sono io?
Sì: se il veicolo sarà intestato a un’altra persona (fisica o giuridica) o se vengono gestite pratiche per conto dell’attuale proprietario, è necessario acquisirne dati e documenti. In particolare, per istruire correttamente le pratiche presso Motorizzazione/PRA (art. 94 Codice della Strada) servono copia di un documento d’identità valido e del codice fiscale dell’intestatario. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003. Attenzione alla differenza tra delega e procura: - Delega per la gestione delle pratiche: consente all’interessato o al concessionario di presentare e seguire le formalità amministrative (immatricolazione, aggiornamento intestazione), ma non di firmare atti al posto dell’intestatario. - Procura speciale (artt. 1387-1392 c.c.): necessaria quando occorre firmare in nome e per conto dell’intestatario un atto dispositivo (es. vendita/trasferimento di proprietà di un usato). La semplice delega non è sufficiente. Nei passaggi di proprietà la firma del venditore deve essere autenticata presso gli uffici competenti (es. Comune, STA/ACI o notaio). Documenti tipici richiesti: - Persona fisica: documento d’identità e codice fiscale dell’intestatario; delega firmata per la presentazione delle pratiche; ove occorra firmare per conto, procura speciale notarile. - Persona giuridica: visura camerale aggiornata, documento e codice fiscale del legale rappresentante, eventuale procura interna/esterna che attesti i poteri di firma. - Cointestazione: documenti e firme (o procure) di tutti i co-intestatari. - Minori o soggetti sottoposti a tutela: documenti dei genitori/tutori e, se necessario, autorizzazioni di legge. Esempi pratici: - Acquisto intestato al coniuge: per l’immatricolazione servono documento e codice fiscale del coniuge e una delega per la gestione delle pratiche. Il coniuge non deve conferire procura se non deve firmare atti dispositivi. - Vendita di un’auto intestata a tuo padre: per il passaggio di proprietà è richiesta la sua firma con autentica sull’atto. Se non può presentarsi, occorre una procura speciale che abiliti a firmare per suo conto. Per le pratiche gestite dal concessionario, vengono indicati il modulo di delega/procura e la lista documenti in base al caso specifico. Le procedure possono aggiornarsi: il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi e richiedere al concessionario i dettagli attuali e l’assistenza personalizzata.
Come avviene il pagamento?
Il concessionario accetta esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili, nel rispetto dei limiti all’uso del contante di cui all’art. 49 del D.Lgs 231/2007 (antiriciclaggio) e delle procedure interne di verifica. In generale, al momento dell’ordine può essere richiesto un acconto/caparra confirmatoria; il saldo è dovuto prima dell’immatricolazione (per il nuovo) o del passaggio di proprietà (per l’usato) e, in ogni caso, prima della consegna del veicolo. Metodi di pagamento ammessi: - Bonifico bancario SEPA da conto intestato all’acquirente indicato in contratto; la consegna avviene dopo l’effettivo accredito. - Assegno circolare non trasferibile, intestato al venditore, previa verifica di autenticità presso l’istituto emittente. - Carte di debito/credito per acconti, entro eventuali massimali POS e secondo le condizioni del circuito. - Finanziamento/leasing: il saldo è erogato direttamente dalla banca/finanziaria alla consegna, previa approvazione del contratto di credito. - Permuta: il valore della vettura data in rientro è detratto dal prezzo come pagamento parziale; l’eventuale differenza viene saldata con uno dei mezzi tracciabili sopra indicati. Contanti: sono accettati solo entro la soglia pro tempore vigente ai sensi del D.Lgs 231/2007; oltre tale soglia il pagamento in contanti non è consentito. Poiché tali limiti possono variare, il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi e la soglia applicabile al momento del pagamento. Caparra e rimborsi: quando previsto, l’acconto può assumere la forma di caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.). In caso di recesso o inadempimento, si applicano le relative conseguenze di legge. Per contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali si applica il D.Lgs 21/2014: il consumatore ha diritto di recesso entro 14 giorni e il rimborso è effettuato con lo stesso mezzo di pagamento usato per l’acquisto, salvo diverso accordo e senza costi a suo carico (art. 56). Per acquisti conclusi in salone, il diritto di recesso non si applica, salvo diverse previsioni contrattuali o di legge. Esempi pratici: - Auto usata con permuta: valore permuta 8.000 €, prezzo vettura 18.000 €; saldo 10.000 € con bonifico. Consegna dopo accredito e firma del passaggio di proprietà. - Auto nuova con finanziamento: caparra 1.000 € con carta; saldo erogato dalla finanziaria alla consegna, dopo immatricolazione. Per esigenze particolari (co-intestazioni, pagamenti da conti esteri, tempistiche di accredito), è opportuno verificare in anticipo con il venditore la soluzione conforme e più adatta al caso specifico.
Posso permutare il mio veicolo usato?
Sì, è possibile permutare un veicolo usato. In termini giuridici, la permuta è disciplinata dall’art. 1552 del Codice Civile e, nel settore auto, si traduce nel ritiro dell’usato con compensazione del suo valore sul prezzo del veicolo acquistato. Come funziona - Valutazione: il valore dell’usato è definito previa ispezione tecnica, verifica dello stato d’uso, chilometraggio e controlli documentali (eventuali sinistri, manutenzioni, numero di proprietari). La stima è sempre soggetta a visione del mezzo e verifica documentale. - Trasferimento di proprietà: il passaggio è curato tramite ACI-PRA; è obbligatorio aggiornare l’intestazione entro 60 giorni (art. 94 Codice della Strada). L’ex intestatario cessa responsabilità civile/amministrativa dal momento della trascrizione al PRA. - Requisiti minimi: il veicolo deve essere intestato a chi firma l’atto (o a tutti i cointestatari), libero da gravami che ne impediscano la trascrizione (es. fermo amministrativo) e consegnato con documenti e chiavi disponibili. In presenza di finanziamenti/leasing o ipoteche/privilegi, si procede all’estinzione o alla liberatoria prima o contestualmente al ritiro. Obblighi e tutele - Il venditore privato deve consegnare un bene libero da diritti di terzi e risponde per eventuali vizi occulti ai sensi degli artt. 1490-1495 c.c.; dichiarazioni non veritiere o omissioni su danni/sinistri/gravami possono comportare rinegoziazione della valutazione o risoluzione dell’accordo. - Le condizioni economiche (valore di ritiro, eventuale conguaglio a favore del proprietario o a suo carico) sono riportate nel contratto; eventuali oneri amministrativi (IPT e formalità PRA) sono indicati in modo trasparente. Per le pratiche gestite dal concessionario, il passaggio e la relativa modulistica vengono curati internamente per semplificare tempi e adempimenti. Esempi pratici - Finanziamento residuo: se sull’usato restano 4.000 € di finanziamento, il concessionario può estinguerlo e scalare l’importo dalla valutazione, indicando il conguaglio nel contratto. - Fermo amministrativo: il veicolo non è trasferibile fino alla cancellazione del fermo; una volta rimosso, si procede alla permuta. Cosa portare - Documento e codice fiscale dell’intestatario (e dei cointestatari, se presenti) - Carta di circolazione/Documento Unico, chiavi disponibili, attestati di manutenzione Per casi specifici (co-intestazioni, veicoli ereditati, radiazioni per esportazione) è opportuna una verifica documentale preventiva.
Come viene valutata la permuta?
La valutazione della permuta avviene in due fasi: una pre‑valutazione (anche online/telefonica) e una perizia tecnica in sede, che determina il valore definitivo di ritiro. Criteri principali considerati: - Dati del veicolo: marca, modello, anno, allestimento, optional, mercato di riferimento. - Documentazione: Documento Unico (o precedenti Carta di Circolazione/Certificato di Proprietà), storico manutentivo e fatture, numero di proprietari, revisione, doppie chiavi, eventuali accessori. - Stato d’uso: chilometraggio coerente, carrozzeria e interni, meccanica, pneumatici, eventuali anomalie o spie. - Verifiche amministrative: controlli al PRA/ACI su gravami (fermo amministrativo, ipoteche, leasing/noleggio), sinistrosità e provenienza. Eventuali gravami devono essere estinti o gestiti in sede di ritiro. La pre‑valutazione basata su foto e informazioni è indicativa e non vincolante; il valore viene confermato solo dopo visione fisica, prova dinamica e verifica dei documenti originali. Eventuali difformità o vizi non dichiarati possono comportare ricalcolo del valore o rifiuto del ritiro, ai sensi degli artt. 1490-1492 c.c. (vizi nella compravendita). La permuta del veicolo usato verso un professionista è regolata dal Codice Civile (artt. 1470 ss.); la garanzia legale di conformità del Codice del Consumo (artt. 128-135) si applica invece all’auto acquistata dal concessionario, non al veicolo ceduto in permuta. Per le pratiche gestite dal concessionario, la proposta di ritiro viene formalizzata per iscritto, specificando valore lordo, eventuali estinzioni finanziarie, passaggi di proprietà, tempi e condizioni. In caso di cointestazione, sono necessarie le firme di tutti gli intestatari. Dati e immagini forniti per la valutazione sono trattati nel rispetto del GDPR e del D.Lgs 196/2003. Esempi pratici: - Auto con tagliandi certificati, revisione recente e nessun sinistro rilevante: generalmente ottiene una valutazione più alta. - Auto con chilometraggio incoerente o fermo amministrativo: la valutazione può ridursi in modo significativo o il ritiro può essere subordinato all’estinzione del fermo. Le regole documentali (es. Documento Unico) e le procedure PRA/Motorizzazione possono aggiornarsi; è opportuno verificare gli aggiornamenti normativi o i dettagli attuali presso il concessionario. Per casi specifici e per una quotazione accurata, sono normalmente necessari targa, chilometraggio e foto recenti.
In quanto tempo ricevo il pagamento?
Il pagamento avviene di regola con mezzi tracciabili (bonifico bancario SEPA o, se disponibile, bonifico istantaneo) dopo il perfezionamento della vendita e il completamento delle verifiche amministrative. I tempi dipendono da alcuni passaggi essenziali e dalle condizioni pattuite nel contratto di compravendita. In particolare: - Firma e autenticazione dell’atto di vendita: la sottoscrizione deve essere autenticata (es. presso Sportello Telematico dell’Automobilista, Comune o notaio). Solo da quel momento l’operazione è perfezionata ai fini del trasferimento. - Verifiche PRA/fermi amministrativi: il concessionario effettua i controlli sulla presenza di eventuali gravami e procede alle formalità di passaggio. L’annotazione è gestita nel rispetto dell’art. 94 del Codice della Strada (aggiornamento entro 60 giorni), di norma in via telematica. - Eventuali finanziamenti pendenti: se sull’auto grava un finanziamento, si procede prima all’estinzione e all’acquisizione della quietanza; il saldo al venditore è corrisposto per la parte eccedente. - Antiriciclaggio e limiti al contante: i pagamenti seguono gli obblighi del D.Lgs 231/2007 (adeguata verifica e tracciabilità). I trasferimenti in contanti sono soggetti ai limiti di legge (art. 49 D.Lgs 231/2007), attualmente pari a 5.000 euro salvo aggiornamenti normativi. Il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi e i dettagli attuali presso il venditore. Tempistiche indicative: una volta autenticato l’atto, ricevuti tutti i documenti (libretto, CdP/DU, doppie chiavi, ecc.) e conclusi i controlli PRA, il concessionario dispone il bonifico generalmente entro 1–2 giorni lavorativi. L’accredito dipende dalla banca del cliente (i bonifici SEPA standard richiedono in media 24–48 ore; i bonifici istantanei, se disponibili, arrivano in pochi minuti). Festività, cut-off bancari e verifiche aggiuntive possono incidere sui tempi. Esempi pratici: - Vendita diretta: consegna e firma autenticata lunedì mattina, documenti completi e nessun fermo. Bonifico disposto martedì e accredito tra mercoledì e giovedì, a seconda dei tempi bancari. - Permuta: valore dell’usato imputato come anticipo sul veicolo acquistato. Se l’importo della permuta supera l’anticipo dovuto, l’eccedenza è pagata con bonifico dopo le verifiche e, se presenti, le estinzioni di finanziamento. Per le pratiche gestite dal concessionario le condizioni e i tempi sono sempre specificati nel contratto; per una stima personalizzata e per qualsiasi esigenza o urgenza di pagamento è opportuno verificare quanto previsto contrattualmente.

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