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Acquisto e vendita

Editoria su compravendita auto usate, valutazione veicolo, permuta, passaggio di proprietà, garanzia legale ai sensi del Codice del Consumo.

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Comprare un'auto usata: guida completa 2026

Guida all’acquisto di un’auto usata nel 2026: controlli su visura e chilometraggio, garanzia, Documento Unico, passaggio di proprietà, costi, RCA, pagamenti e finanziamento.

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Guida all’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di veicoli destinati a persone con disabilità: beneficiari, mezzi ammessi, limiti tecnici, documenti, detrazione IRPEF, bollo e PRA.

Domande frequenti

Il concessionario acquista auto usate?
La possibilità di acquistare un’auto usata e le relative condizioni dipendono dalle politiche del singolo operatore. Prima di una vendita è utile verificare sia la situazione documentale del veicolo sia la presenza di eventuali vincoli iscritti. Nelle pratiche ordinarie, il documento di riferimento è il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU), che ha progressivamente sostituito carta di circolazione e CDP/CDPD. I documenti precedenti possono restare rilevanti per veicoli immatricolati in passato o per specifiche situazioni amministrative. Per l’autentica della firma sull’atto di vendita, il venditore deve disporre di un documento d’identità valido. L’autentica può essere svolta presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista, in Comune oppure dal notaio. La richiesta della formalità di trasferimento deve essere presentata dall’acquirente entro 60 giorni dall’autentica della firma, direttamente o tramite un incaricato. Se l’autentica viene effettuata presso uno STA del PRA o della Motorizzazione, la richiesta di passaggio di proprietà deve avvenire contestualmente. Fermo amministrativo, ipoteche e altri gravami possono essere controllati tramite i servizi PRA/ACI. Questa verifica è opportuna prima della conclusione dell’operazione, ma la presenza di un fermo non impedisce in assoluto la vendita o l’acquisto del mezzo: il vincolo continua infatti a gravare sul veicolo fino al pagamento del debito. Al passaggio di proprietà sono collegati IPT, quando applicabile, ed emolumenti ACI/PRA. I pagamenti devono rispettare le regole sull’impiego del contante e gli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007. I dati personali raccolti per la pratica sono soggetti alle tutele del GDPR, Regolamento UE 2016/679, e del D.Lgs. 196/2003.
Che tipo di auto acquistate?
In generale, per acquistare o trasferire un’auto usata occorre verificare con attenzione sia lo stato del veicolo sia la sua posizione amministrativa e documentale. Per il passaggio di proprietà, la documentazione può essere costituita dal Documento Unico di circolazione e di proprietà oppure, per i veicoli che conservano ancora i documenti cartacei, dalla carta di circolazione e dal CdP o Foglio Complementare. L’assenza di questi atti non esclude sempre la possibilità di procedere: a seconda del caso possono essere utilizzate la denuncia di smarrimento, furto o distruzione, oppure la dichiarazione sostitutiva prevista. Prima dell’acquisto è utile effettuare una visura al PRA, così da accertare l’eventuale presenza di fermi amministrativi, pignoramenti, sequestri o ipoteche. Un fermo amministrativo o un pignoramento non rendono di per sé impossibile il trasferimento di proprietà, ma continuano a gravare sul veicolo e possono incidere sulle tutele e sulle possibilità di utilizzo dell’acquirente. Anche i veicoli radiati e quelli immatricolati all’estero richiedono valutazioni specifiche. Un mezzo radiato dal PRA non può circolare senza nuova immatricolazione e iscrizione al Registro; può però essere consegnato per demolizione nell’ambito dell’acquisto di un altro veicolo. Per un’auto proveniente dall’estero, l’acquisto può avvenire prima dell’immatricolazione italiana, mentre la circolazione in Italia richiede successivamente l’immatricolazione presso l’UMC e l’iscrizione al PRA. Il trasferimento è regolato dall’art. 94 del Codice della strada. La richiesta dell’acquirente deve essere presentata entro 60 giorni dall’autentica della sottoscrizione dell’atto o dal relativo accertamento giudiziale. I dati personali raccolti durante una valutazione dell’auto rientrano nelle tutele del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003; deve quindi essere resa disponibile un’informativa sul trattamento dei dati.
Posso vedere e provare l’auto prima dell’acquisto?
La possibilità di visionare e guidare un’auto prima dell’acquisto dipende dalle condizioni stabilite dal singolo venditore. Per mettersi al volante è necessaria una patente valida e adatta alla categoria del veicolo. L’eventuale richiesta di un ulteriore documento d’identità rientra invece nelle procedure adottate dalla struttura. Il veicolo che circola su strada deve disporre della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi. I dati personali eventualmente raccolti in occasione della prova devono essere trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 aggiornato. In caso di infrazione al Codice della strada, l’autore della violazione è tenuto al pagamento della sanzione. Per le sanzioni pecuniarie, tuttavia, il proprietario del veicolo o un altro soggetto previsto dalla normativa può essere obbligato in solido, salvo dimostrare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Eventuali accordi tra le parti possono disciplinare la rivalsa nei confronti del conducente. La prova del mezzo non modifica le tutele previste dopo l’acquisto. Per i consumatori, la garanzia legale di conformità dura 24 mesi dalla consegna; per un veicolo usato può essere ridotta fino a 12 mesi esclusivamente con accordo scritto. Nei rapporti non consumer restano applicabili le norme del Codice civile sui vizi occulti. Un contratto concluso in showroom non prevede il diritto legale di ripensamento. Se l’acquisto viene perfezionato a distanza o fuori dai locali commerciali, può invece spettare il diritto di recesso entro 14 giorni, nei limiti e con le eccezioni previste dalla legge.
Le auto vendute sono garantite?
Sì, quando l’auto è acquistata da un consumatore presso un professionista si applica la garanzia legale di conformità disciplinata dagli artt. 128-135-septies del Codice del Consumo. La responsabilità del venditore dura 24 mesi dalla consegna e riguarda i difetti di conformità già presenti in quel momento, anche se emergono successivamente entro il periodo previsto. Per i veicoli usati è possibile limitare la durata della responsabilità e il termine di prescrizione, ma non al di sotto di 12 mesi. La garanzia legale si applica alle vendite B2C, mentre non opera negli acquisti effettuati da aziende o professionisti per finalità legate alla propria attività. In presenza di un difetto di conformità, il consumatore può scegliere innanzitutto tra riparazione e sostituzione senza spese, salvo che una delle due soluzioni sia impossibile oppure comporti costi sproporzionati. Se tali rimedi non sono praticabili o risultano eccessivamente onerosi, possono trovare applicazione la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, nei casi stabiliti dal Codice del Consumo. Un esempio: se un’auto usata viene acquistata da un professionista e, dopo 6 mesi, manifesta un problema al cambio non riconducibile al normale utilizzo, il consumatore può richiedere riparazione o sostituzione senza costi, nei limiti previsti dalla legge. Per i difetti che si manifestano entro 12 mesi dalla consegna, si presume che fossero già presenti alla consegna, salvo prova contraria. Eventuali garanzie commerciali o estese si aggiungono alla tutela legale: non possono sostituirla né ridurne i diritti e vincolano chi le offre secondo quanto dichiarato e pubblicizzato.
Posso vendere l’auto anche senza acquistarne un’altra?
Sì, un’auto può essere venduta anche senza acquistare un altro veicolo. L’operazione richiede comunque che il trasferimento di proprietà sia formalizzato correttamente. Il venditore deve essere l’intestatario del veicolo. Se l’auto è cointestata, occorrono le firme di tutti i cointestatari. Prima di procedere è inoltre utile controllare la situazione del mezzo con le visure PRA, verificando sia l’intestazione sia l’eventuale presenza di ipoteche, pignoramenti, fermi amministrativi o altri vincoli. Un fermo amministrativo non esclude in modo assoluto la vendita né la trascrizione del passaggio, ma rimane legato al veicolo anche dopo il trasferimento fino al pagamento integrale del debito. Per questo la verifica dei gravami è particolarmente importante per chi acquista. Per la trascrizione del passaggio servono la carta di circolazione e il Certificato di Proprietà cartaceo o il foglio complementare, in alternativa il Documento Unico. Il venditore deve presentarsi con un documento d’identità valido per l’autentica della firma. La richiesta può essere presentata dall’acquirente o da un incaricato presso uno STA e il passaggio deve risultare trascritto al PRA e all’Archivio Nazionale Veicoli. Se la registrazione non viene effettuata, il precedente proprietario può continuare a comparire come intestatario al PRA, con possibili conseguenze connesse al presunto possesso e utilizzo dell’auto. Sul pagamento, il D.Lgs. 231/2007 vieta il trasferimento di denaro contante, titoli al portatore e libretti al portatore per importi pari o superiori a 5.000 euro. Per importi inferiori non stabilisce, in via generale, l’obbligo di ricorrere a bonifico o assegno circolare. La garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo riguarda l’acquisto del consumatore da un professionista e non il caso in cui un privato venda il proprio veicolo a un concessionario. Anche il diritto di recesso disciplinato dal D.Lgs. 21/2014 si applica ai contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali. Quando un veicolo viene affidato a un concessionario per la rivendita, la minivoltura deve essere trascritta al PRA.
Posso acquistare anche a distanza?
Sì, l’acquisto di un’auto può essere concluso interamente a distanza quando ricorrono i presupposti previsti dal Codice del consumo per i contratti a distanza. La disciplina di riferimento è contenuta negli artt. 49-59 del D.Lgs. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. 21/2014. Prima della conclusione del contratto, il venditore professionale deve comunicare le informazioni precontrattuali obbligatorie, tra cui prezzo del veicolo, eventuali costi di consegna, modalità di pagamento e termini di consegna. La conferma del contratto deve poi essere trasmessa al consumatore su un supporto durevole. Il contratto può essere sottoscritto a distanza. Se l’accordo viene concluso telefonicamente, il consumatore risulta vincolato solo dopo avere firmato l’offerta oppure avere espresso un’accettazione scritta, anche mediante firma elettronica secondo l’art. 21 del CAD. Il trasferimento di proprietà segue le procedure previste tramite PRA/STA e comporta l’aggiornamento della carta di circolazione. Per l’atto di vendita è richiesta l’autenticazione della firma del venditore, effettuabile presso Comune, PRA, notaio o funzionario STA. Per gli acquisti effettuati da un privato in qualità di consumatore, il diritto di recesso può essere esercitato entro 14 giorni dal ricevimento dell’auto. Il diritto non si applica a chi acquista nell’esercizio della propria attività professionale o d’impresa. In caso di recesso, il consumatore può rispondere dell’eventuale diminuzione di valore causata da un utilizzo che ecceda quanto necessario per accertare natura, caratteristiche e funzionamento del veicolo. Le spese dirette per la restituzione possono essere poste a carico del consumatore soltanto se il venditore non ha scelto di sostenerle e lo ha informato preventivamente di tale costo. In assenza di questa informazione, il consumatore non è tenuto a pagare la restituzione. Il rimborso deve essere eseguito entro 14 giorni, ma il venditore può attenderne l’effettuazione fino alla riconsegna del veicolo o alla ricezione della prova di spedizione, se antecedente. Resta inoltre applicabile la garanzia legale di conformità prevista dagli artt. 128-135-septies del Codice del consumo: dura 24 mesi per un veicolo nuovo e, per un usato, può essere ridotta per contratto fino a un minimo di 12 mesi. Tra i rimedi previsti rientrano riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, nei casi stabiliti dalla legge. Recesso e garanzia legale di conformità del Codice del consumo riguardano i contratti tra professionista e consumatore. Un’impresa che acquista il veicolo per la propria attività non beneficia di queste tutele consumeristiche, pur potendo disporre delle eventuali garanzie contrattuali e delle protezioni previste dalla disciplina civilistica.
Posso vendere un’auto con finanziamento in corso?
Sì, la vendita di un’auto con un finanziamento ancora in corso può richiedere verifiche diverse in base al contratto stipulato e alla presenza di vincoli registrati sul veicolo. Prima di procedere è utile consultare una visura PRA, che permette di accertare proprietario o utilizzatore e di individuare gravami o altre annotazioni rilevanti. Nella vendita a rate con riserva della proprietà, disciplinata dagli artt. 1523-1526 c.c., il veicolo viene immatricolato all’acquirente ma la proprietà resta al venditore fino al pagamento dell’ultima rata. L’iscrizione al PRA riporta anche il nominativo del venditore e la data dell’ultima rata. Il PRA prevede formalità specifiche per trascrivere, modificare o cancellare la riserva di proprietà. Se il finanziamento rientra nel credito ai consumatori, il debitore può rimborsare in anticipo, totalmente o in parte, quanto dovuto. In questo caso ha diritto a una riduzione proporzionale di interessi e costi, con esclusione delle imposte. Il finanziatore può applicare un indennizzo quando previsto, nei limiti stabiliti dalla legge. Il leasing presenta una situazione differente: il veicolo è intestato alla società di leasing, mentre al PRA risultano l’utilizzatore e la scadenza del contratto. Per la durata del leasing, l’utilizzatore non può trasferire il mezzo come se ne fosse proprietario. L’eventuale subentro o cessione del contratto segue le condizioni previste dal contratto e richiede gli assensi eventualmente richiesti. Dopo l’acquisto o il riscatto del veicolo, la vendita segue invece le regole ordinarie del trasferimento di proprietà. In ogni caso, l’atto di vendita deve essere seguito dalla regolarizzazione del passaggio di proprietà presso PRA e Archivio Nazionale Veicoli. Dopo l’acquisto, la richiesta del passaggio di proprietà va presentata nei termini previsti dall’art. 94 del Codice della strada. Verificare in anticipo la situazione giuridica del veicolo aiuta a impostare correttamente la vendita e a evitare trasferimenti con vincoli non considerati.
Offrite auto nuove o solo usate?
La disponibilità di auto nuove, usate o Km0 dipende dall’offerta del singolo venditore. Per un veicolo già immatricolato che passa a un diverso acquirente, il trasferimento di proprietà deve essere registrato al PRA e all’Archivio Nazionale Veicoli, con emissione del Documento Unico. Garanzia legale e garanzia del costruttore Nell’acquisto di un’auto nuova da parte di un consumatore, la garanzia legale di conformità dura 24 mesi dalla consegna. La materia è regolata dagli articoli 128-135-sexies del Codice del consumo; l’articolo 133 disciplina la responsabilità del venditore per i difetti che emergono entro 24 mesi. Per un veicolo usato, contratto e normativa possono prevedere un periodo più breve, purché non inferiore a 12 mesi. L’eventuale applicazione di questa regola a una specifica Km0 va valutata in base alle caratteristiche del veicolo e agli accordi contrattuali. La responsabilità per la garanzia legale resta in capo al venditore e riguarda le difformità già presenti alla consegna. Un’eventuale garanzia convenzionale della casa costruttrice si aggiunge a questa protezione, senza ridurre i diritti previsti dalla garanzia legale. Acquisto in sede, a distanza e recesso Quando il contratto viene concluso nei locali del venditore, il Codice del consumo non riconosce un recesso legale. Può tuttavia essere prevista una facoltà di rinuncia all’acquisto nelle condizioni contrattuali. Per i contratti a distanza oppure conclusi fuori dai locali commerciali, l’articolo 52 del Codice del consumo stabilisce di norma un termine di recesso di 14 giorni. Il periodo può arrivare a 30 giorni nelle ipotesi previste per visite non richieste presso l’abitazione del consumatore o per escursioni organizzate dal professionista. I prodotti personalizzati rientrano tra le eccezioni al recesso. In sintesi, per un’auto nuova la garanzia legale decorre dalla consegna e dura 24 mesi. Per l’usato, la durata può essere ridotta fino a un minimo di 12 mesi nei termini consentiti dalla legge. Nel caso di veicoli già immatricolati, occorre inoltre completare correttamente il trasferimento di proprietà e verificare le condizioni riportate nel contratto.
Posso vendere un’auto non intestata a me?
Di norma, la vendita di un’auto viene effettuata dall’intestatario indicato al PRA, che deve sottoscrivere l’atto di vendita con firma autenticata. Tuttavia, non si tratta di una regola senza eccezioni: l’art. 2688 del codice civile consente il trasferimento anche a chi ha acquistato il veicolo ma non ha trascritto il proprio titolo al PRA, a condizione che possa dimostrare l’acquisto non trascritto e seguire la procedura prevista. Se l’intestatario non può firmare personalmente, può agire un rappresentante, ma serve una procura notarile specifica per la vendita. Una delega limitata alla presentazione della pratica non attribuisce il potere di sottoscrivere l’atto in nome del proprietario. Comune e STA possono autenticare la firma sull’atto di vendita, mentre la procura a vendere deve essere rilasciata nelle forme notarili. In presenza di più intestatari, l’atto deve essere firmato da tutti, salvo che qualcuno sia validamente rappresentato con procura idonea. Per i veicoli intestati a una società, sottoscrive il soggetto dotato dei poteri di rappresentanza; un dipendente può farlo soltanto se dispone di adeguata procura o di poteri specifici. Quando l’intestatario è deceduto, la sola dichiarazione sostitutiva che individua gli eredi non è sufficiente. Occorre anche l’atto di accettazione dell’eredità nelle forme richieste e, se esiste un testamento, la relativa documentazione. Accettazione dell’eredità e vendita del veicolo possono essere riunite in un unico atto. Meritano attenzione anche leasing, riserva di proprietà, fermo amministrativo e pignoramento. Nel leasing il veicolo risulta immatricolato al locatore, con annotazione del locatario; nella vendita con patto di riservato dominio, invece, il veicolo è intestato all’acquirente e reca l’annotazione del venditore e della data dell’ultima rata. Le modalità per vendere dipendono quindi dal rapporto contrattuale e dalle annotazioni presenti. Fermo amministrativo e pignoramento non bloccano automaticamente la trascrizione del passaggio. Il fermo continua però a gravare sull’auto anche dopo il trasferimento e la vendita successiva non produce effetti nei confronti del concessionario della riscossione. Anche l’annotazione del pignoramento non impedisce, di per sé, la successiva trascrizione. Tra i documenti normalmente utilizzati figurano il Documento Unico oppure, per i veicoli che ne sono ancora dotati, la carta di circolazione insieme al CdP o al foglio complementare. Il Documento Unico di circolazione e di proprietà è stato istituito dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. Dalla data di autenticazione della firma sull’atto di vendita, oppure dall’accertamento giudiziale, l’acquirente ha 60 giorni per chiedere la trascrizione del trasferimento al PRA e l’aggiornamento del Documento Unico o del documento di circolazione.
Come viene valutato il veicolo?
La valutazione di un veicolo parte dall’esame dei suoi dati identificativi e della documentazione disponibile, come carta di circolazione, numero di telaio, versione, allestimento ed eventuali modifiche omologate. La documentazione relativa alla manutenzione può inoltre contribuire a ricostruire lo storico dell’auto. Un elemento rilevante è la verifica della coerenza del chilometraggio dichiarato. A questo scopo possono essere consultati anche i dati delle revisioni ministeriali, utili per confrontare le percorrenze registrate nel tempo. Sul piano amministrativo, una visura PRA/ACI permette di individuare eventuali ipoteche, fermi amministrativi o pignoramenti iscritti sul veicolo. Questi gravami possono limitare la disponibilità e il pieno utilizzo dell’auto, rendendo l’acquisto più rischioso. Non escludono però in modo assoluto il trasferimento di proprietà: per esempio, un veicolo sottoposto a fermo amministrativo può essere venduto o acquistato, ma il vincolo resta associato al mezzo fino al pagamento integrale del debito. Il trasferimento di proprietà richiede la trascrizione al PRA e l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale Veicoli. L’art. 94 del Codice della strada disciplina le formalità successive al trasferimento e prevede che l’acquirente presenti la richiesta di aggiornamento dei documenti entro 60 giorni dall’autentica della sottoscrizione o dal relativo accertamento giudiziale. Quando vengono raccolti documenti e dati personali, il trattamento è soggetto al GDPR e al D.Lgs. 196/2003. L’informativa sul trattamento dei dati deve essere resa al momento della raccolta, salvo che l’interessato ne sia già in possesso.
Le auto sono controllate prima della vendita?
Non esiste un obbligo generale che imponga un controllo pre-consegna per ogni auto né il ripristino di qualsiasi criticità riscontrata. In ogni caso, eventuali verifiche effettuate prima della vendita non costituiscono una garanzia di assenza assoluta di difetti: lo stato dei componenti soggetti a usura va valutato considerando età e chilometraggio del veicolo. La congruità del chilometraggio può essere confrontata, quando i dati sono disponibili, anche con quelli registrati in occasione dell’ultima revisione. Per le vendite a consumatori trovano applicazione gli artt. 128-135-sexies del Codice del consumo. Il venditore risponde dei difetti di conformità già presenti alla consegna e manifestati entro 24 mesi dalla consegna; ordinariamente, l’azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna. Per un’auto usata, le parti possono concordare una durata inferiore, ma non al di sotto di 12 mesi. Se l’auto presenta un difetto di conformità, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione senza spese, salvo che uno dei rimedi sia impossibile oppure comporti costi sproporzionati. La riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto sono previste nei casi stabiliti dalla legge; la risoluzione non si applica quando il difetto è lieve. Ad esempio, un guasto al climatizzatore può dare diritto alla riparazione senza costi se costituisce un difetto già esistente alla consegna e manifestatosi entro 24 mesi. Entro 12 mesi dalla consegna, salvo prova contraria, si presume che il difetto fosse già presente al momento della consegna. Quando l’acquirente è un professionista, si applicano principalmente le norme del Codice civile sui vizi della cosa venduta, previste dagli artt. 1490-1495 c.c., salvo diverse garanzie convenzionali. Le eventuali garanzie convenzionali non possono limitare i diritti inderogabili riconosciuti al consumatore.
La valutazione è gratuita?
La gratuità della valutazione non può essere data per scontata: dipende dalle condizioni commerciali applicate dal singolo operatore e va verificata prima dell’avvio della procedura. Possono inoltre esserci attività aggiuntive, come le visure PRA/ACI utili a rilevare eventuali fermi amministrativi, ipoteche o altri gravami, che possono comportare un costo. Prezzo ed eventuali spese supplementari devono essere comunicati chiaramente prima che il consumatore sia vincolato, quando non risultino già evidenti dal contesto. Gli articoli 20-22 del Codice del consumo disciplinano le pratiche commerciali scorrette, comprese le informazioni ingannevoli o le omissioni rilevanti. Per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, l’articolo 49 riguarda le informazioni precontrattuali; per quelli conclusi presso la sede si applica l’articolo 48. In generale, per i servizi acquistati a distanza o fuori dai locali commerciali è previsto il recesso entro 14 giorni, salvo le eccezioni stabilite dalla legge. Il termine diventa di 30 giorni per visite domiciliari non richieste ed escursioni promozionali. Se il servizio inizia su richiesta espressa del consumatore durante il periodo di recesso, può essere dovuto un importo proporzionato a quanto già svolto. La perdita del diritto di recesso richiede invece il completamento del servizio e un accordo espresso del consumatore, con accettazione della relativa conseguenza.
Posso vedere lo storico manutentivo?
Lo storico manutentivo di un’auto usata non costituisce, in generale, una documentazione che il venditore sia sempre tenuto a possedere, esibire o consegnare. La sua eventuale disponibilità va quindi verificata per il singolo veicolo. Restano comunque fermi gli obblighi di correttezza e trasparenza: il venditore deve fornire informazioni chiare e non ingannevoli, in base agli artt. 20-22 del Codice del consumo. Nelle vendite a distanza, prima che il consumatore assuma un impegno contrattuale, devono essere fornite o rese disponibili con modalità adeguate le informazioni precontrattuali previste dagli artt. 49-51 del Codice del consumo. Questo non comporta però un obbligo generale di trasmettere l’intero storico manutentivo. L’eventuale gestione di documenti relativi agli interventi sull’auto deve rispettare le regole sulla protezione dei dati personali previste dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 aggiornato. La comunicazione dei dati deve avere una base giuridica e limitarsi alle informazioni necessarie; quando occorre, i dati personali di terzi identificati o identificabili devono essere protetti, anche mediante oscuramento. La presenza o l’assenza di uno storico non modifica le tutele sulla garanzia legale di conformità nei rapporti tra venditore professionista e consumatore, disciplinate dagli artt. 128-135 del Codice del consumo. Un’eventuale caratteristica difforme non esclude la responsabilità del venditore soltanto perché è stata comunicata: il consumatore deve esserne stato informato in modo specifico e deve averla accettata espressamente e separatamente alla conclusione del contratto. Per un veicolo usato può essere concordato un periodo di responsabilità più breve, purché non inferiore a 1 anno.
I chilometri sono certificati?
Il chilometraggio rilevato durante la revisione periodica viene registrato sul relativo certificato e trasmesso alla banca dati della Motorizzazione, secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/45/UE e dal D.M. 214/2017. Questo dato rappresenta un utile riferimento per ricostruire la storia del veicolo, ma non equivale a una verifica completa dell’intero storico. La consultazione delle revisioni può essere effettuata attraverso il servizio ufficiale del Portale dell’Automobilista. Sono visualizzabili le revisioni svolte dopo il 1° giugno 2018. La manomissione del contachilometri è punibile ai sensi del Codice della strada. Inoltre, indicare un chilometraggio non veritiero può configurare una pratica commerciale scorretta in base agli artt. 20-22 del Codice del consumo. Se il chilometraggio compare nell’annuncio, nel contratto o nei documenti di vendita, eventuali differenze rispetto al dato effettivo possono costituire un difetto di conformità, poiché il veicolo deve corrispondere alle caratteristiche dichiarate. Per chi acquista come consumatore, la garanzia legale di conformità dura 24 mesi; per i beni usati può essere ridotta a 12 mesi, purché l’accordo sia espresso. La disciplina è contenuta negli artt. 128 e seguenti del Codice del consumo, mentre i rimedi per il difetto di conformità sono regolati dall’art. 135-bis. Non è previsto un termine generale di due mesi dalla scoperta per segnalare il difetto. Per i difetti non dolosamente occultati, l’azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna; resta comunque opportuno informare tempestivamente il venditore. Negli acquisti effettuati da professionisti o imprese trovano invece applicazione le norme del Codice civile sui vizi, previste dagli artt. 1490-1495. In pratica, la coincidenza tra il chilometraggio riportato in una revisione e quello dichiarato nella vendita è un riscontro favorevole, ma la valutazione dell’auto richiede sempre di considerare tutta la documentazione disponibile.
La valutazione è immediata?
Una valutazione può essere formulata come indicazione iniziale, ma il suo significato dipende da come viene presentata. Per evitare equivoci, una stima dovrebbe essere chiaramente definita come non vincolante e subordinata alle verifiche necessarie: la natura di una comunicazione, infatti, varia in base al contenuto, alle condizioni previste e all’effettiva volontà di assumere un impegno. Tra i controlli utili rientra la visura PRA, che permette di verificare la situazione giuridica del veicolo e l’eventuale presenza di vincoli o gravami, come fermi amministrativi e ipoteche. Nei casi di leasing, può inoltre risultare l’utilizzatore del mezzo. Un fermo amministrativo non impedisce in assoluto la trascrizione del passaggio di proprietà, ma continua a essere opponibile al concessionario della riscossione. Finché il fermo risulta iscritto, il veicolo non può circolare; per questa ragione, chi acquista può scegliere di subordinare l’operazione alla sua cancellazione. Per quanto riguarda le informazioni personali raccolte nel corso di una valutazione, il quadro normativo di riferimento in Italia comprende il Regolamento (UE) 2016/679, noto come GDPR, e il D.Lgs. 196/2003, con le successive modificazioni.
La valutazione online è affidabile?
La valutazione online può essere utile per orientarsi sul possibile valore di un’auto, ma le sue modalità e la sua attendibilità concreta dipendono dalle condizioni previste dal singolo servizio. Prima di considerare una cifra come definitiva, è quindi importante leggere con attenzione termini, limiti e caratteristiche della proposta ricevuta. La normativa tutela i consumatori dalle pratiche commerciali ingannevoli attraverso il Codice del consumo, D.Lgs. 206/2005, in particolare agli artt. 20-22. Se il contratto viene concluso a distanza, trovano applicazione anche gli obblighi informativi richiamati dal D.Lgs. 21/2014. Un controllo della situazione del veicolo può comprendere la verifica presso ACI/PRA di eventuali fermi amministrativi, ipoteche e altri vincoli o gravami. Queste circostanze possono limitare la disponibilità o il pieno utilizzo dell’auto. Il fermo amministrativo, in particolare, non impedisce automaticamente la vendita né il passaggio di proprietà: resta però associato al veicolo fino al pagamento del debito. Anche i dati personali raccolti per una valutazione devono essere gestiti conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, come modificato e coordinato. Non esiste un obbligo normativo generale che imponga una perizia in sede per rendere vincolante una proposta o un contratto. La natura vincolante della valutazione dipende dalle condizioni dichiarate dall’operatore; i contratti con i consumatori possono infatti essere conclusi anche a distanza, nel rispetto degli obblighi informativi applicabili.
Posso richiedere una diagnosi pre-acquisto?
Una diagnosi pre-acquisto può essere richiesta prima di acquistare un’auto usata, ma modalità, tempi, costi e condizioni operative dipendono dagli accordi con il venditore. Le verifiche presso un’officina, l’eventuale intervento di un tecnico esterno, la prova su strada e le attività diagnostiche sono quindi aspetti da definire preventivamente. Per la circolazione del veicolo durante una prova su strada deve essere presente la copertura RC richiesta dalla normativa applicabile. Qualora la diagnosi o l’accesso ai sistemi del veicolo comportino il trattamento di dati personali, trovano applicazione GDPR e Codice privacy: i dati trattati devono essere pertinenti, adeguati e limitati a quanto necessario per la verifica. Il controllo effettuato prima dell’acquisto non riduce né esclude i diritti del consumatore legati alla garanzia legale di conformità. Per un’auto usata acquistata da un professionista, il venditore risponde dei difetti di conformità per 24 mesi; per i veicoli usati, il periodo può essere ridotto a 12 mesi esclusivamente con un accordo espresso. La disciplina è contenuta negli artt. 128-135-septies del Codice del consumo, mentre i rimedi riconosciuti al consumatore sono regolati dagli artt. 135-bis e seguenti. In caso di acquisto a distanza o fuori dai locali commerciali, possono inoltre applicarsi i diritti di recesso previsti dal D.Lgs. 21/2014.
Posso far valutare l’auto di persona?
Sì, una valutazione dell’auto può comprendere controlli sul veicolo e sulla sua situazione documentale, ma modalità, documenti richiesti e condizioni dell’eventuale offerta dipendono dalle procedure applicate dal singolo venditore. Per i veicoli interessati da documenti rilasciati dal 1° ottobre 2021, il riferimento ordinario è il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU). Il CDP o CDPD resta invece pertinente per i documenti emessi prima di quella data. Lo storico della manutenzione può contribuire a ricostruire l’utilizzo e gli interventi eseguiti sul mezzo. Nella verifica dell’usato può essere utile anche una visura PRA, che permette di accertare la situazione giuridica del veicolo e l’eventuale presenza di vincoli o gravami iscritti. L’importo indicato in una quotazione può essere non vincolante oppure subordinato a specifiche condizioni: occorre quindi valutarne il contenuto. La conclusione del contratto, in generale, avviene quando chi ha formulato la proposta viene a conoscenza dell’accettazione, come previsto dall’art. 1326 c.c. Durante le trattative, entrambe le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1337 c.c. Se l’acquisto avviene da un professionista e riguarda un bene di consumo, opera la garanzia legale di conformità disciplinata dagli artt. 128-135 del Codice del consumo. Per un veicolo usato, la responsabilità per i difetti di conformità può essere ridotta con accordo fino a 12 mesi; se non viene pattuita alcuna riduzione, rimane di 24 mesi. Qualora, nel corso della valutazione, vengano raccolti dati personali o immagini, il trattamento può fondarsi sull’art. 6, par. 1, lett. b) GDPR solo quando risulta necessario per misure precontrattuali richieste dall’interessato. L’informativa sui dati personali deve essere fornita al momento della raccolta e contenere gli elementi previsti dall’art. 13 GDPR.
Quali metodi di pagamento accettate?
Le modalità di pagamento effettivamente disponibili dipendono dalle condizioni indicate nella proposta d’acquisto e dagli accordi con il venditore. In ogni caso, i soggetti che vendono beni o servizi, concessionari compresi, sono tenuti ad accettare carte di debito e di credito ai sensi dell’art. 15 del D.L. 179/2012, salvo oggettiva impossibilità tecnica. Il pagamento può inoltre essere disciplinato tramite bonifico, assegno circolare, finanziamento o permuta, secondo quanto previsto dal contratto. Per l’assegno circolare, la normativa richiede l’indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; sotto 1.000 euro il richiedente può domandarne l’emissione senza questa clausola. Il venditore può comunque adottare regole interne più restrittive. Il finanziamento al consumo rientra nella disciplina del Testo Unico Bancario, D.Lgs. 385/1993, come modificato dal D.Lgs. 141/2010. Le informazioni precontrattuali mediante SECCI devono essere consegnate dal finanziatore o dall’intermediario del credito; il venditore vi provvede soltanto quando opera in una di tali qualità. L’eventuale permuta dell’usato può concorrere alla formazione del prezzo. Il relativo passaggio di proprietà deve essere regolarizzato tramite STA, mentre la ripartizione dei costi va definita nell’accordo tra le parti. Per il contante, alla data di verifica il limite ordinario per i trasferimenti è di 5.000 euro; non è ammesso suddividere artificialmente un pagamento per aggirare la soglia. Se è prevista una caparra confirmatoria, condizioni e importo devono essere riportati nella proposta: la materia è regolata dall’art. 1385 del codice civile.
Posso finanziare l’acquisto dell’auto?
Sì, l’acquisto di un’auto può essere sostenuto con un finanziamento erogato da banche o società finanziarie. Quando la pratica viene svolta in concessionaria, la proposta di credito fa riferimento a soggetti autorizzati o abilitati all’erogazione. L’approvazione non è automatica: dipende dalla valutazione del merito creditizio del consumatore, disciplinata dall’art. 124-bis del Testo Unico Bancario. Prima della firma deve essere consegnato, su carta o su un altro supporto durevole, il modulo «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori». Il documento riporta gli elementi essenziali dell’offerta, inclusi TAN, TAEG, costi, durata e importo totale dovuto. Il contratto di credito può essere oggetto di recesso entro 14 giorni, senza doverne indicare il motivo. Qualora il finanziamento sia già stato eseguito, il consumatore deve restituire capitale e interessi maturati entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso, oltre alle eventuali somme non ripetibili versate dal finanziatore alla pubblica amministrazione. Non possono essere richiesti altri importi. È inoltre possibile rimborsare il finanziamento in anticipo, in tutto o in parte, ottenendo una riduzione del costo totale del credito. Questo diritto è previsto dall’art. 125-sexies TUB. Per i finanziamenti collegati all’acquisto dell’auto, il recesso dal contratto di vendita concluso a distanza o fuori dai locali commerciali comporta lo scioglimento automatico del credito, senza costi aggiuntivi. Nei contratti a distanza il termine ordinario per il recesso è di 14 giorni, con le eccezioni previste dall’art. 59 del Codice del consumo; per le visite domiciliari non richieste e le escursioni organizzate con finalità di vendita, il termine è di 30 giorni. I dati personali raccolti durante l’istruttoria della pratica di finanziamento sono trattati nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. 196/2003.
Quali documenti servono per vendere l’auto?
Per vendere un’auto è necessario predisporre i documenti utili a formare l’atto di vendita e a completare il passaggio di proprietà. La procedura comporta la trascrizione al PRA e l’aggiornamento degli archivi della circolazione attraverso uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA). Il venditore deve presentarsi per l’autentica della firma con un documento di identità valido. Per la trascrizione sono necessari la carta di circolazione e il Certificato di Proprietà o foglio complementare; in alternativa può essere utilizzato il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà. Il Documento Unico è disciplinato dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98. La dichiarazione unilaterale di vendita può essere compilata sul retro del CdP cartaceo o del CdPD e sottoscritta con firma autenticata. Presso lo STA, invece, l’atto può essere formato direttamente in digitale. In caso di atto digitale, il bollo viene versato allo sportello; se l’autentica avviene su un atto cartaceo presso Comune o notaio, si applica la marca da bollo. Quando il veicolo è cointestato, tutti i proprietari devono sottoscrivere l’atto. Qualora intervenga un rappresentante, deve disporre di un idoneo potere di rappresentanza. Se carta di circolazione, CdP o Documento Unico sono stati smarriti, rubati o distrutti, la vendita può essere gestita presentando la denuncia oppure una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla denuncia. Non è previsto che il duplicato debba essere ottenuto necessariamente prima della vendita. Per un’auto proveniente da successione occorrono la documentazione successoria, la dichiarazione che attesta la qualità di erede e l’atto di accettazione dell’eredità. La pratica può riguardare l’intestazione agli eredi oppure il successivo trasferimento del veicolo a un terzo. Prima dell’acquisto è inoltre importante verificare al PRA l’eventuale presenza di vincoli o gravami. La loro cancellazione segue procedure autonome e richiede il titolo previsto per lo specifico vincolo: non esiste una regola generale che imponga di eliminarli contestualmente al trasferimento di proprietà. L’art. 94 del Codice della strada attribuisce all’acquirente l’obbligo di richiedere l’aggiornamento dei documenti entro 60 giorni dall’autentica della firma del venditore. Un concessionario o un’agenzia possono occuparsi materialmente della pratica se ricevono incarico, ma l’obbligo resta in capo all’acquirente.
Posso acquistare tramite leasing?
Sì. Con il leasing, la banca o l’intermediario finanziario acquista l’auto scelta dall’utilizzatore e gliela concede per un periodo definito. Alla scadenza può essere prevista la facoltà di acquisto del veicolo a un prezzo stabilito in precedenza, attraverso il riscatto finale. La locazione finanziaria è regolata, negli aspetti principali, dall’art. 1, commi 136-140, della L. 124/2017. Per tutta la durata del contratto il veicolo risulta immatricolato a nome del locatore; il nominativo del locatario e la data di scadenza del leasing vengono annotati sia sul documento di circolazione sia al PRA. Le relative registrazioni e variazioni presso PRA e Motorizzazione seguono l’art. 94 del Codice della strada. Se viene esercitato il riscatto, la proprietà passa all’utilizzatore e sono necessarie le formalità previste presso il PRA. Sul piano delle tutele, la garanzia legale di conformità si applica alle vendite tra professionista e consumatore. La disciplina è contenuta negli artt. 128-135-septies del D.Lgs. 206/2005. Le condizioni relative a eventuali difetti del veicolo e alle garanzie ulteriori dipendono invece dagli accordi contrattuali e dalle eventuali garanzie convenzionali previste. Anche il trattamento dei dati personali connesso al rapporto contrattuale deve avvenire nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.
Serve il certificato di proprietà?
Dipende dall’età del veicolo e dai documenti di cui è già dotato. Dal 5 ottobre 2015 il Certificato di Proprietà cartaceo è stato sostituito dal Certificato di Proprietà Digitale, conservato negli archivi informatici ACI/PRA e non consegnato in formato cartaceo. Il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, previsto dal D.Lgs. 98/2017, riunisce invece le informazioni relative alla circolazione e alla proprietà del mezzo. La sua introduzione è iniziata in modo progressivo dal 1° gennaio 2020 e dal 1° ottobre 2021 ha sostituito a regime sia il CdP o il CDPD sia la carta di circolazione. Per il passaggio di proprietà, le situazioni più comuni sono queste: - un veicolo che conserva il CdP cartaceo può utilizzare tale documento per l’atto di vendita, con firma del venditore autenticata; - quando è presente soltanto il CDPD, non occorre esibire un certificato fisico: per le pratiche gestibili con il Documento Unico si utilizza l’Istanza Unificata; - se l’auto possiede già il Documento Unico, il CdP o il CDPD non sono richiesti. Il DU è il documento da presentare per la pratica. Lo Sportello Telematico dell’Automobilista cura la trascrizione del trasferimento di proprietà e il rilascio del Documento Unico. L’aggiornamento della documentazione in caso di vendita è previsto dall’art. 94 del Codice della strada, entro il termine stabilito. Un’auto immatricolata nel 2022, ad esempio, è corredata dal Documento Unico e non richiede alcun certificato di proprietà separato per effettuare il passaggio. Se il CdP cartaceo è stato smarrito, rubato o distrutto, è necessario produrre la denuncia oppure una dichiarazione sostitutiva della resa denuncia. Per il veicolo viene quindi rilasciato il Documento Unico. Il modello NP-3, in precedenza denominato NP3C, resta previsto solo per pratiche che non possono essere gestite con le procedure del DU e nelle quali non sia utilizzabile il retro del CdP o del CDPD.
È possibile bloccare l’auto con un acconto?
Sì, un veicolo può essere riservato mediante il versamento di una somma, ma le conseguenze dipendono dal tipo di accordo concluso e da quanto previsto nel contratto. Se la somma è qualificata come caparra confirmatoria, trova applicazione l’art. 1385 c.c. In caso di inadempimento, la parte non inadempiente può scegliere di recedere dal contratto: può trattenere la caparra ricevuta oppure chiedere il doppio di quella versata. Rimane inoltre possibile domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno secondo le regole ordinarie. Un esempio: con una caparra confirmatoria di 500 €, se vi è inadempimento e la parte non inadempiente decide di recedere ai sensi dell’art. 1385 c.c., può trattenere 500 € oppure richiedere 1.000 €. Non si tratta però di un effetto automatico legato alla sola rinuncia all’acquisto o alla mancata consegna dell’auto. Per rendere vincolante una riserva possono assumere rilievo anche la proposta irrevocabile e il patto di opzione, che non sono lo stesso strumento. La proposta irrevocabile è disciplinata dall’art. 1329 c.c.; il patto di opzione dall’art. 1331 c.c. Con l’opzione, una parte resta vincolata alla propria dichiarazione, mentre l’altra può decidere se accettare oppure no. In linea generale, senza accettazione il contratto non è concluso; un’opzione validamente stipulata vincola invece il concedente per il periodo stabilito. Attenzione anche alle modalità con cui viene concluso l’accordo. Per i contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, il diritto di recesso è generalmente di 14 giorni, con le eccezioni previste dall’art. 59 del Codice del consumo. Il termine sale a 30 giorni per contratti conclusi durante visite domiciliari non richieste o escursioni commerciali, come previsto dall’art. 52, comma 1-bis. Il D.Lgs. 21/2014 è il riferimento normativo per il recesso nei contratti a distanza o conclusi fuori dai locali commerciali. Prima di versare una somma per fermare l’auto, è quindi importante leggere con attenzione il documento contrattuale e verificare la qualificazione attribuita al pagamento, le condizioni dell’accordo e gli eventuali termini previsti per la riserva.
Serve il documento del proprietario se non sono io?
Sì. Quando l’auto deve essere intestata a una persona diversa da chi svolge la pratica, sono necessari i dati dell’intestatario e la copia del suo documento di identità, oltre al codice fiscale. Questi elementi servono per le formalità di trasferimento di proprietà e di aggiornamento dei documenti del veicolo previste dall’art. 94 del Codice della strada. I dati personali devono essere gestiti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003. È importante distinguere tra delega e procura. La delega permette a un’altra persona di presentare o seguire una pratica amministrativa, ma non le attribuisce il potere di sottoscrivere atti al posto dell’interessato. Per firmare un atto di vendita in nome dell’intestatario, invece, occorre una procura speciale a vendere. La firma dell’intestatario sulla procura deve essere autenticata; in base alla situazione concreta, l’ufficio competente può effettuare ulteriori verifiche sulla documentazione. Nel passaggio di proprietà, la firma del venditore sull’atto di vendita richiede l’autentica. L’adempimento può essere svolto presso uno STA ACI/PRA, uno STA della Motorizzazione, il Comune oppure un notaio. Se l’intestatario è una società o un’altra persona giuridica, la documentazione comprende la visura camerale e il documento del legale rappresentante. Gli eventuali ulteriori atti dipendono dai poteri di firma risultanti e dalla singola pratica. In presenza di più acquirenti, l’istanza unificata può essere firmata anche da uno solo di loro, purché disponga di una delega specifica degli altri. Diverso è il caso di più venditori o intestatari cedenti: le firme richieste sull’atto di vendita vanno valutate separatamente. Per un acquisto intestato al coniuge, il documento e il codice fiscale del coniuge sono necessari anche se la pratica viene presentata da un’altra persona. La procura non serve per la sola presentazione o gestione della formalità, se il coniuge non deve essere rappresentato nella firma di atti dispositivi. Se si vende un veicolo intestato al padre, è necessaria la sua firma autenticata sull’atto di vendita. Qualora firmi un terzo in sua vece, serve una procura speciale a vendere.
Come avviene il pagamento?
Le modalità di pagamento sono definite nelle condizioni di vendita applicabili al singolo acquisto. Sul piano normativo, il pagamento in contanti è consentito soltanto per importi inferiori a 5.000 euro: dal limite di 5.000 euro in poi il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi è vietato dall’art. 49 del D.Lgs. 231/2007, fatte salve eventuali regole speciali previste per casi specifici. L’eventuale acconto può essere qualificato come caparra confirmatoria ai sensi dell’art. 1385 c.c. In caso di inadempimento, la parte non inadempiente può recedere trattenendo la caparra ricevuta oppure chiedendo il doppio di quella versata. Per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, il diritto di recesso è disciplinato dagli artt. 52 e seguenti del Codice del consumo. In via generale il termine è di 14 giorni e, per la vendita di un veicolo, decorre normalmente dal momento in cui il consumatore ne ottiene il possesso fisico. Restano ferme le eccezioni previste dall’art. 59. In caso di recesso, il rimborso deve avvenire entro 14 giorni, con lo stesso mezzo di pagamento utilizzato, salvo un diverso accordo e senza costi per il consumatore. Per gli acquisti conclusi in salone, il diritto di recesso non si applica, salvo quanto eventualmente previsto dal contratto o dalla legge.
Posso permutare il mio veicolo usato?
Sì. La permuta di un veicolo usato è prevista dall’art. 1552 del Codice civile e, nell’acquisto di un’auto, può tradursi nella vendita del proprio mezzo al concessionario, con il relativo valore economico considerato nell’operazione. Il trasferimento di proprietà deve essere regolarizzato presso il PRA e l’Archivio Nazionale Veicoli, presentando la pratica a uno Sportello Telematico dell’Automobilista, disponibile presso PRA, Motorizzazione e soggetti abilitati. L’aggiornamento dell’intestazione va richiesto entro 60 giorni dall’autentica della firma del venditore, come previsto dall’art. 94 del Codice della strada. Con la trascrizione al PRA, il precedente intestatario non risponde più civilmente e amministrativamente del veicolo. Per il passaggio di proprietà sono necessari il documento d’identità e il codice fiscale dell’acquirente, oltre alla carta di circolazione e al certificato di proprietà o foglio complementare; in alternativa, occorre il Documento Unico. Chiavi aggiuntive e documentazione degli interventi di manutenzione non sono richieste per la trascrizione, ma possono avere rilievo nella trattativa. Un eventuale fermo amministrativo non blocca la vendita né il trasferimento dell’auto. Rimane però iscritto sul veicolo fino al pagamento integrale del debito e, finché il fermo è in vigore, il mezzo non può circolare. La disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta è regolata dagli artt. 1490-1495 del Codice civile. Per situazioni quali co-intestazioni, successioni e altri casi particolari, è opportuna una verifica preventiva della documentazione. L’IPT dovuta per il passaggio di proprietà è a carico dell’acquirente.
Come viene valutata la permuta?
La valutazione di un’auto in permuta può comprendere verifiche amministrative e documentali necessarie per il trasferimento di proprietà. Tra i documenti richiesti possono rientrare il Documento Unico oppure, per i veicoli che ne sono ancora dotati, la carta di circolazione insieme al certificato di proprietà cartaceo o al foglio complementare. Le verifiche presso il PRA consentono di accertare l’intestatario del veicolo o l’eventuale utilizzatore registrato, anche nei casi di leasing, oltre alla presenza di vincoli e gravami. Fra questi rientrano fermo amministrativo, ipoteche, sequestri e pignoramenti. Il PRA ricostruisce inoltre le vicende giuridico-patrimoniali del mezzo, ma la visura non costituisce uno storico dei sinistri. La presenza di un fermo amministrativo non impedisce in assoluto la vendita o il passaggio di proprietà: il vincolo continua però a gravare sul veicolo finché il debito non viene pagato. Un’eventuale richiesta di estinzione preventiva dipende quindi dalle condizioni contrattuali stabilite dall’operatore, non da una regola generale applicabile a ogni trasferimento. Se l’auto è cointestata, l’atto di vendita richiede la sottoscrizione di tutti gli intestatari. Le informazioni e le immagini utilizzate durante la valutazione sono dati personali e devono essere trattati nel rispetto del GDPR e del Codice privacy italiano, D.Lgs. 196/2003, come modificato. Sul piano giuridico, è utile distinguere tra la vendita del proprio usato a un professionista e la permuta in senso tecnico. La garanzia legale di conformità opera nei rapporti tra consumatore e venditore; il Codice del consumo equipara espressamente anche la permuta ai contratti di vendita. Non trova invece applicazione automatica quando il privato cede il veicolo e il professionista ne diventa acquirente. Documentazione e procedure di PRA e Motorizzazione, compresa la disciplina del Documento Unico, possono essere aggiornate nel tempo.
In quanto tempo ricevo il pagamento?
Non esiste un termine unico valido per il pagamento nella vendita di un’auto: la tempistica dipende dagli accordi tra le parti e dalla modalità scelta per il trasferimento del denaro. Per l’atto di vendita, la firma del venditore deve essere autenticata presso uno STA, il Comune oppure un notaio. L’autentica è necessaria per l’atto; presso uno STA può avvenire insieme alla trascrizione del passaggio di proprietà. Se invece l’autentica viene eseguita altrove, la trascrizione deve essere richiesta separatamente. L’acquirente deve chiedere l’aggiornamento degli archivi e la trascrizione entro 60 giorni dall’autentica della firma. La procedura prevede la carta di circolazione e il certificato di proprietà cartaceo o il foglio complementare, oppure il Documento Unico. Il PRA riceve documenti e informazioni per via telematica e può rifiutare la formalità entro 3 giorni in presenza di irregolarità. Sul piano dei pagamenti, il D.Lgs. 231/2007 regola gli obblighi antiriciclaggio e di adeguata verifica nei casi previsti per i soggetti obbligati, ma non impone il bonifico per ogni compravendita di auto. I trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi non possono superare 5.000 euro. Quando si utilizza un bonifico ordinario in euro, la banca del pagatore deve rendere disponibile l’importo alla banca del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell’ordine. L’orario limite della banca e le giornate non operative possono quindi influire sull’accredito. Se disponibile, il bonifico istantaneo viene invece ricevuto in pochi minuti.
È possibile ricevere un pagamento immediato?
La possibilità di ottenere un pagamento immediato non può essere definita in modo generale, poiché la richiesta può riferirsi a situazioni diverse, come la vendita dell’auto, un rimborso, un incentivo oppure il ritiro dell’usato. È quindi necessario verificare le condizioni applicabili al singolo caso.

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