Aggiornata al 24 agosto 2026. Il programma PNRR per i veicoli elettrici disciplinato dal decreto dell'8 agosto 2025 non consente più validazioni: la scadenza era fissata al 30 giugno 2026. Questa guida riepiloga le condizioni, i contributi e la procedura previsti dalla misura, distinguendola dai precedenti incentivi legati alle classi di emissione di CO2.
Cos'è l'Ecobonus
Il termine Ecobonus viene comunemente usato per indicare gli incentivi pubblici destinati al ricambio dei veicoli. Il Fondo automotive è stato istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Va separata la misura PNRR dal precedente Ecobonus: il decreto ministeriale 20 marzo 2019 disciplina infatti l'Ecobonus storico per i veicoli M1 a basse emissioni di CO2 e per i veicoli L elettrici o ibridi, mentre non regola il programma PNRR del decreto dell'8 agosto 2025.
La misura PNRR 2025-2026
Per le persone fisiche, il programma era riservato ai residenti nelle aree urbane funzionali e riguardava un solo veicolo nuovo di categoria M1, purché esclusivamente elettrico a batteria.
Rientrano nella categoria M1 i veicoli per il trasporto di persone dotati di almeno quattro ruote e di non più di 8 posti, oltre a quello del conducente.
Il prezzo di listino del veicolo non poteva superare 35.000 €, senza IVA e optional. Era inoltre necessaria la rottamazione di un veicolo M1 fino a Euro 5.
Fasce di emissione: cosa è cambiato
Le fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO2 appartengono a un diverso sistema di incentivi. Il programma PNRR non includeva le classi 21-60 o 61-135 g/km di CO2 e non articolava il sostegno in tre importi collegati ai livelli emissivi.
Erano finanziabili soltanto veicoli BEV, quindi senza emissioni allo scarico. In ogni caso, la validazione dei bonus era ammessa esclusivamente fino al 30 giugno 2026.
Importi previsti dal programma PNRR
- Persone fisiche con ISEE fino a 30.000 € — contributo di 11.000 €, con rottamazione.
- Persone fisiche con ISEE oltre 30.000 € e fino a 40.000 € — contributo di 9.000 €, con rottamazione.
- Microimprese — contributo fino al 30% del prezzo di acquisto, con un tetto di 20.000 € per ciascun veicolo BEV N1 o N2.
La misura non contemplava un incentivo di 6.000 € in assenza di rottamazione. Per le microimprese era richiesta anche la sede legale in un'area urbana funzionale.
Rottamazione e vincoli di possesso
Per l'acquisto di un M1 da parte di una persona fisica, il mezzo destinato alla demolizione doveva essere un M1 fino a Euro 5. Il richiedente doveva esserne primo intestatario da almeno 6 mesi. Il bonus poteva essere generato a favore di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo ISEE.
Il veicolo acquistato doveva restare in possesso del beneficiario per almeno 24 mesi. Il medesimo obbligo valeva per i veicoli N1 e N2 acquistati dalle microimprese.
Come funzionava la procedura
- Il richiedente si registrava sulla piattaforma informatica prevista dalla misura.
- Il venditore validava il bonus entro 30 giorni.
- Il contributo veniva applicato come sconto in fattura e il venditore otteneva successivamente il rimborso dal MASE.
- Ai fini della pratica, il venditore inseriva le informazioni richieste e conservava atto e fattura di acquisto, documento unico di circolazione e proprietà, presa in carico e certificato di cancellazione per demolizione.
La procedura non è più attivabile per questa misura PNRR, poiché la data ultima per le validazioni era il 30 giugno 2026.
Disponibilità delle risorse
L'accesso alla piattaforma era possibile fino all'esaurimento del plafond. Il MASE doveva pubblicare con cadenza periodica gli aggiornamenti sulle risorse residue. Il decreto non prevedeva un rifinanziamento automatico e, anche qualora fossero rimaste risorse, non era possibile validare bonus oltre il 30 giugno 2026.
Riferimenti
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
- Decreto ministeriale 20 marzo 2019.
- Decreto 8 agosto 2025 relativo alla misura PNRR.






