Acquisto e vendita

Intestazione temporanea e passaggio in prova

Targa prova, minivoltura e conto vendita: differenze, soggetti ammessi, utilizzi consentiti, assicurazione e regole per la circolazione di prova.

Acquisto e vendita

In sintesi

  • La guida distingue targa prova, intestazione temporanea al PRA e passaggio in conto vendita come istituti diversi.
  • La targa prova, disciplinata dal DPR 474/2001, serve per prove, dimostrazioni e trasferimenti; non è ammesso l'uso privato.
  • Con targa prova, il conducente deve essere autorizzato, l'autorizzazione originale deve essere a bordo e la RC Auto è obbligatoria.
  • Il trasferimento di proprietà va annotato al PRA entro 60 giorni dalla data dell'atto; per l'usato è prevista una semplificazione.
  • Il passaggio in prova tra privati non è un istituto autonomo nel diritto italiano e indica situazioni informali.

La disciplina della circolazione di prova è contenuta nel DPR 474/2001, modificato dal DPR 229/2023, entrato in vigore il 29 febbraio 2024.

Targa prova, minivoltura e conto vendita: cosa cambia

Nel settore dell'auto, targa prova, minivoltura e conto vendita descrivono operazioni differenti. La distinzione è rilevante sia per l'utilizzo del veicolo sia per l'effettivo trasferimento della proprietà.

  1. Targa prova — si abbina a un'autorizzazione per la circolazione di prova. Può riguardare veicoli privi di immatricolazione e veicoli già dotati di carta o certificato di circolazione, nei limiti delle finalità stabilite dalla disciplina.
  2. Minivoltura — si verifica quando il mezzo viene ceduto al concessionario o al rivenditore. Il trasferimento si completa con la registrazione dell'atto presso gli archivi del PRA e della Motorizzazione Civile.
  3. Conto vendita — il veicolo resta di proprietà dell'intestatario, che lo affida al rivenditore per la vendita. Anche con una procura speciale a vendere, il rivenditore opera per conto del proprietario e non acquista il veicolo.

Targa prova: caratteristiche e rilascio

La targa prova si riconosce per il fondo bianco, i caratteri alfanumerici neri e la lettera P nera. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Motorizzazione Civile; la domanda può essere presentata anche attraverso soggetti che svolgono attività di consulenza automobilistica.

Possono ottenere l'autorizzazione:

  • i costruttori di veicoli e rimorchi, nonché rappresentanti, concessionari, commissionari, agenti e commercianti autorizzati;
  • le aziende che trasferiscono veicoli non immatricolati entro 100 km;
  • gli istituti universitari e gli enti di ricerca pubblici o privati;
  • i costruttori di carrozzerie e pneumatici;
  • i costruttori di specifici sistemi o dispositivi e i soggetti della relativa filiera commerciale;
  • le officine che effettuano riparazioni o trasformazioni.

Quando può essere utilizzata

L'autorizzazione è prevista per prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni e trasferimenti, compresi quelli connessi alla vendita o all'allestimento. L'impiego può quindi interessare anche un'auto già immatricolata.

In quest'ultimo caso, la targa prova deve essere collocata posteriormente e rimanere visibile. La targa di immatricolazione, oppure quella ripetitrice, non può essere tolta né nascosta.

Non è invece ammesso l'utilizzo privato del mezzo da parte del concessionario o del cliente.

Regole durante la circolazione

  • L'autorizzazione deve trovarsi a bordo.
  • Deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o, nelle ipotesi ammesse, un delegato. Può rientrare in questa previsione anche il dipendente delegato di una società controllata o collegata che collabori funzionalmente con il titolare.
  • È necessaria la copertura della responsabilità civile verso terzi riferita al titolare dell'autorizzazione.
  • Se sussistono le condizioni previste, l'assicuratore dell'autorizzazione risponde dei danni anche quando il veicolo impiegato dispone già di documenti di circolazione.

Cessione al rivenditore e procura speciale

La minivoltura comporta una cessione effettiva del veicolo al rivenditore e richiede l'annotazione del trasferimento negli archivi del PRA e della Motorizzazione Civile. L'art. 94 del Codice della Strada prevede che l'acquirente presenti la domanda entro 60 giorni dall'autentica della firma sull'atto oppure dall'accertamento giudiziale.

Lo stesso art. 94 non fissa un termine di tre anni né per una successiva rivendita né per il completamento di un'intestazione definitiva. Diversa è la procura speciale a vendere: il proprietario continua a essere l'intestatario del veicolo, mentre il concessionario può agire in suo nome e per suo conto.

Attenzioni pratiche

  1. La targa prova deve essere esposta quando il veicolo circola in prova. La mancata esposizione richiama le sanzioni previste dall'art. 100, comma 13, del Codice della Strada.
  2. Affidamento in conto vendita e vendita al rivenditore non coincidono: nel primo caso la proprietà rimane all'intestatario, nel secondo avviene il trasferimento registrato mediante minivoltura.
  3. La targa prova non attribuisce una disponibilità personale del veicolo e non elimina l'obbligo della copertura assicurativa.

Riferimenti normativi

  • DPR 474/2001 — circolazione di prova
  • DPR 229/2023 — aggiornamento della disciplina della circolazione di prova
  • Art. 94 del Codice della Strada
  • Art. 100, comma 13, del Codice della Strada

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