Acquisto e vendita

IVA agevolata 4% per disabili (Legge 104)

Guida all’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di veicoli destinati a persone con disabilità: beneficiari, mezzi ammessi, limiti tecnici, documenti, detrazione IRPEF, bollo e PRA.

Acquisto e vendita

In sintesi

  • L’IVA al 4% anziché 22% si applica ai sensi della L. 449/1997, art. 8, una sola volta ogni quattro anni.
  • Il beneficio spetta in quattro casistiche di disabilità, con requisiti specifici e, in alcuni casi, anche se il disabile non guida.
  • Il veicolo deve rispettare i limiti del DPR 633/72: 2.000 cm³ benzina, 2.800 cm³ diesel o 150 kW per elettriche e ibride.
  • L’auto agevolata non può essere venduta o donata nei 2 anni successivi; la cessione anticipata fa perdere il beneficio.
  • Oltre all’IVA al 4%, è prevista una detrazione IRPEF del 19% su 18.075,99 €, anche per auto usate.

L’aliquota IVA ridotta è legata alla categoria fiscale risultante dalla documentazione sanitaria e al rispetto dei requisiti previsti per il veicolo.

IVA al 4%: quando si applica

Per l’acquisto dei veicoli ammessi, l’IVA può essere applicata con aliquota del 4% in luogo di quella ordinaria del 22%, nell’ambito previsto dalla L. 449/1997, art. 8 e dalla tabella A, parte II-bis, del DPR 633/72. Il solo riconoscimento generico dell’invalidità, così come il semplice richiamo alla legge 104/1992, non è sufficiente: occorre che i documenti permettano di individuare la categoria agevolata.

L’agevolazione è riconosciuta per un solo acquisto nel quadriennio. Prima della scadenza, un nuovo acquisto è possibile se il precedente mezzo è stato demolito e cancellato dal PRA. La sostituzione anticipata può avvenire anche in seguito a furto, purché vi siano denuncia e perdita di possesso al PRA.

Persone beneficiarie

L’IVA ridotta riguarda le seguenti categorie:

  1. Non vedenti.
  2. Sordi.
  3. Persone con disabilità psichica o mentale titolari di accompagnamento.
  4. Persone con grave limitazione della deambulazione o pluriamputazioni.
  5. Persone con ridotte o impedite capacità motorie.

Per le persone con grave limitazione della deambulazione o pluriamputazioni, il veicolo non deve essere necessariamente adattato. Quando l’acquisto e l’intestazione sono effettuati da un familiare che sostiene la spesa, la persona con disabilità deve risultare fiscalmente a carico. Negli altri casi, i documenti di spesa devono essere intestati alla persona con disabilità.

Per chi ha ridotte o impedite capacità motorie, l’accesso al beneficio richiede invece l’adattamento del veicolo. Gli adattamenti dei comandi di guida sono riservati ai titolari di patente speciale.

Mezzi ammessi e soglie tecniche

Possono rientrare nell’agevolazione autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifici, motocarrozzette e motoveicoli per trasporto promiscuo o specifico. Restano fuori minicar e quadricicli leggeri. Per gli autocaravan è prevista soltanto la detrazione IRPEF.

  • Veicoli a benzina e ibridi: cilindrata fino a 2.000 cm³.
  • Veicoli diesel e ibridi: cilindrata fino a 2.800 cm³.
  • Veicoli elettrici: potenza fino a 150 kW.

Cessione del veicolo entro due anni

La vendita, la donazione o qualunque altra cessione gratuita oppure onerosa prima di 2 anni dall’acquisto comporta il recupero della differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata. Fa eccezione la cessione dovuta a mutate necessità della persona con disabilità, quando l’acquisto successivo richiede adattamenti nuovi e diversi.

Documenti da predisporre

La certificazione sanitaria deve descrivere una condizione utile a identificare la specifica categoria fiscale. La documentazione valida non coincide necessariamente con un unico tipo di verbale: a seconda della categoria possono essere rilevanti verbali della commissione per l’handicap o di altre commissioni mediche pubbliche.

  1. Verbale o altra documentazione sanitaria ammessa, con elementi idonei a riconoscere la categoria agevolata.
  2. Per le ridotte o impedite capacità motorie, documenti relativi agli adattamenti del veicolo; per i comandi di guida rileva la patente speciale.
  3. Codice fiscale della persona beneficiaria.
  4. In caso di acquisto da parte del familiare, prova che la persona con disabilità è fiscalmente a carico.
  5. Documentazione relativa all’utilizzo esclusivo o prevalente del mezzo a favore della persona con disabilità, quando richiesta.

Detrazione IRPEF sull’acquisto

All’acquisto può affiancarsi la detrazione prevista dall’art. 15 del TUIR: è pari al 19% e si calcola su una spesa non superiore a 18.075,99 €. Il valore teorico massimo della detrazione è pertanto di 3.434,44 €.

  • La detrazione può essere utilizzata per intero nell’anno dell’acquisto.
  • In alternativa, può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
  • Il beneficio riguarda anche i veicoli usati.

Bollo e imposta di trascrizione

L’esenzione dal bollo può riguardare un solo veicolo. Per il primo anno, domanda e documentazione devono essere presentate entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del pagamento. La competenza è della Regione oppure, se manca l’ufficio regionale, dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate; in alcune Regioni la gestione è affidata all’ACI.

L’esenzione dall’imposta di trascrizione va richiesta al PRA competente per territorio. Non è prevista per non vedenti e sordi.

Obblighi dell’impresa

  1. L’impresa acquisisce la documentazione necessaria per applicare l’aliquota ridotta.
  2. La fattura deve contenere l’annotazione normativa relativa all’IVA al 4%.
  3. Entro 30 giorni dalla vendita o dall’importazione, l’impresa trasmette all’Agenzia delle Entrate data dell’operazione, targa, dati anagrafici e residenza dell’acquirente.
  4. La documentazione deve essere conservata per eventuali verifiche.

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