L’aliquota IVA ridotta è legata alla categoria fiscale risultante dalla documentazione sanitaria e al rispetto dei requisiti previsti per il veicolo.
IVA al 4%: quando si applica
Per l’acquisto dei veicoli ammessi, l’IVA può essere applicata con aliquota del 4% in luogo di quella ordinaria del 22%, nell’ambito previsto dalla L. 449/1997, art. 8 e dalla tabella A, parte II-bis, del DPR 633/72. Il solo riconoscimento generico dell’invalidità, così come il semplice richiamo alla legge 104/1992, non è sufficiente: occorre che i documenti permettano di individuare la categoria agevolata.
L’agevolazione è riconosciuta per un solo acquisto nel quadriennio. Prima della scadenza, un nuovo acquisto è possibile se il precedente mezzo è stato demolito e cancellato dal PRA. La sostituzione anticipata può avvenire anche in seguito a furto, purché vi siano denuncia e perdita di possesso al PRA.
Persone beneficiarie
L’IVA ridotta riguarda le seguenti categorie:
- Non vedenti.
- Sordi.
- Persone con disabilità psichica o mentale titolari di accompagnamento.
- Persone con grave limitazione della deambulazione o pluriamputazioni.
- Persone con ridotte o impedite capacità motorie.
Per le persone con grave limitazione della deambulazione o pluriamputazioni, il veicolo non deve essere necessariamente adattato. Quando l’acquisto e l’intestazione sono effettuati da un familiare che sostiene la spesa, la persona con disabilità deve risultare fiscalmente a carico. Negli altri casi, i documenti di spesa devono essere intestati alla persona con disabilità.
Per chi ha ridotte o impedite capacità motorie, l’accesso al beneficio richiede invece l’adattamento del veicolo. Gli adattamenti dei comandi di guida sono riservati ai titolari di patente speciale.
Mezzi ammessi e soglie tecniche
Possono rientrare nell’agevolazione autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifici, motocarrozzette e motoveicoli per trasporto promiscuo o specifico. Restano fuori minicar e quadricicli leggeri. Per gli autocaravan è prevista soltanto la detrazione IRPEF.
- Veicoli a benzina e ibridi: cilindrata fino a 2.000 cm³.
- Veicoli diesel e ibridi: cilindrata fino a 2.800 cm³.
- Veicoli elettrici: potenza fino a 150 kW.
Cessione del veicolo entro due anni
La vendita, la donazione o qualunque altra cessione gratuita oppure onerosa prima di 2 anni dall’acquisto comporta il recupero della differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata. Fa eccezione la cessione dovuta a mutate necessità della persona con disabilità, quando l’acquisto successivo richiede adattamenti nuovi e diversi.
Documenti da predisporre
La certificazione sanitaria deve descrivere una condizione utile a identificare la specifica categoria fiscale. La documentazione valida non coincide necessariamente con un unico tipo di verbale: a seconda della categoria possono essere rilevanti verbali della commissione per l’handicap o di altre commissioni mediche pubbliche.
- Verbale o altra documentazione sanitaria ammessa, con elementi idonei a riconoscere la categoria agevolata.
- Per le ridotte o impedite capacità motorie, documenti relativi agli adattamenti del veicolo; per i comandi di guida rileva la patente speciale.
- Codice fiscale della persona beneficiaria.
- In caso di acquisto da parte del familiare, prova che la persona con disabilità è fiscalmente a carico.
- Documentazione relativa all’utilizzo esclusivo o prevalente del mezzo a favore della persona con disabilità, quando richiesta.
Detrazione IRPEF sull’acquisto
All’acquisto può affiancarsi la detrazione prevista dall’art. 15 del TUIR: è pari al 19% e si calcola su una spesa non superiore a 18.075,99 €. Il valore teorico massimo della detrazione è pertanto di 3.434,44 €.
- La detrazione può essere utilizzata per intero nell’anno dell’acquisto.
- In alternativa, può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
- Il beneficio riguarda anche i veicoli usati.
Bollo e imposta di trascrizione
L’esenzione dal bollo può riguardare un solo veicolo. Per il primo anno, domanda e documentazione devono essere presentate entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del pagamento. La competenza è della Regione oppure, se manca l’ufficio regionale, dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate; in alcune Regioni la gestione è affidata all’ACI.
L’esenzione dall’imposta di trascrizione va richiesta al PRA competente per territorio. Non è prevista per non vedenti e sordi.
Obblighi dell’impresa
- L’impresa acquisisce la documentazione necessaria per applicare l’aliquota ridotta.
- La fattura deve contenere l’annotazione normativa relativa all’IVA al 4%.
- Entro 30 giorni dalla vendita o dall’importazione, l’impresa trasmette all’Agenzia delle Entrate data dell’operazione, targa, dati anagrafici e residenza dell’acquirente.
- La documentazione deve essere conservata per eventuali verifiche.






