Documenti e pratiche

Atto di vendita autenticato

L’atto di vendita autenticato è il documento con cui il venditore di un veicolo, personalmente oppure tramite procura a vendere, formalizza il trasferimento a favore dell’acquirente. La firma del venditore viene apposta davanti a un notaio, al Comune o presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista abilitato: l’autenticatore verifica l’identità del firmatario e indica luogo e data dell’operazione. Nella dichiarazione unilaterale di vendita sono previsti i dati identificativi di venditore e acquirente, il riferimento al veicolo e un apposito spazio per il prezzo in euro. L’atto può essere redatto sul retro del certificato di proprietà cartaceo o digitale; presso gli STA può anche nascere e venire sottoscritto in formato digitale. Una volta autenticato, costituisce un titolo utilizzabile per registrare il trasferimento al PRA e richiedere il Documento Unico aggiornato. L’art. 2703 del Codice civile stabilisce che la sottoscrizione autenticata è considerata riconosciuta, mentre l’efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta è disciplinata dall’art. 2702. L’acquirente deve richiedere la formalità entro 60 giorni dalla data dell’autentica, evitando sanzioni e interessi; se l’autentica è svolta presso uno STA del PRA o della Motorizzazione, la richiesta del Documento Unico va invece presentata contestualmente. In assenza di registrazione, il venditore continua a risultare intestatario al PRA e può subire le conseguenze legate al presunto possesso e utilizzo del veicolo.

Esempio

Marco vende la propria utilitaria usata a Elena, che ha verificato chilometraggio e condizioni del veicolo. Al momento della consegna, Marco firma la dichiarazione di vendita davanti a un soggetto abilitato, così Elena può far aggiornare l’intestazione dell’auto e ricevere i documenti a suo nome. Senza quel passaggio, nei registri l’auto continuerebbe a risultare ancora di Marco.

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