Processo di acquisto

Periodo di prova (se previsto contrattualmente)

Periodo di prova (se previsto contrattualmente): espressione usata per indicare una clausola che collega l’acquisto di un veicolo a una verifica, ma che non identifica un istituto autonomo disciplinato dal codice civile. La sua efficacia dipende quindi dalla formulazione concreta dell’accordo: può, per esempio, rientrare nella vendita con riserva di gradimento dell’art. 1520 c.c., conclusa quando l’acquirente comunica il gradimento al venditore, oppure nella vendita a prova prevista dall’art. 1521 c.c., soggetta alla condizione sospensiva relativa alle caratteristiche pattuite o all’idoneità del mezzo all’impiego concordato. Diversa è la vendita su campione, regolata dall’art. 1522 c.c. Un periodo di prova può dunque andare oltre il normale esame del veicolo al momento della consegna, incidendo sul perfezionamento della vendita. Nei rapporti tra professionista e consumatore, le clausole che, prima della segnalazione del difetto di conformità al venditore, escludano o riducano in danno del consumatore le tutele previste dalla disciplina applicabile non sono vincolanti per il consumatore.

Esempio

Una persona trova un’auto usata adatta agli spostamenti quotidiani, ma vuole verificare per alcuni giorni se il cambio funziona bene nel traffico e se il bagagliaio è davvero sufficiente per l’attrezzatura da lavoro. Nel contratto viene scritto con precisione che l’acquisto dipenderà dall’esito di questa verifica e da quali caratteristiche dovrà avere il veicolo. Se la prova non rispetta quanto concordato, non basta una generica impressione negativa: conta ciò che le parti hanno indicato nell’accordo.

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