La caparra penitenziale è la somma prevista dal contratto come corrispettivo dell’esercizio del diritto di recesso, attribuito a una o a entrambe le parti ai sensi dell’art. 1386 del Codice civile. Non opera come garanzia contro l’inadempimento: la parte che ha versato la caparra, se esercita il recesso, la perde; quella che l’ha ricevuta, se recede, è tenuta a restituire il doppio della somma. A differenza della caparra confirmatoria, il recesso è già contemplato dall’accordo e la caparra ne rappresenta il costo. Per il valido esercizio di tale recesso non è dovuto un ulteriore risarcimento, senza escludere eventuali pretese legate a inadempimenti autonomi o ad altre clausole contrattuali. Il recesso segue inoltre le regole dell’art. 1373 del Codice civile: nei contratti che non prevedono esecuzione continuata o periodica può essere esercitato fino all’inizio dell’esecuzione, mentre nei rapporti continuativi o periodici non incide sulle prestazioni già eseguite o in corso. Caparra penitenziale, caparra confirmatoria e clausola penale restano strumenti distinti, con funzioni e conseguenze differenti.
Processo di acquisto
Caparra penitenziale
Esempio
Una persona trova un’auto usata con 45.000 chilometri e firma l’accordo lasciando una somma per tenersi la possibilità di cambiare idea prima del ritiro. Pochi giorni dopo decide di rinunciare perché emerge un’altra vettura più adatta alle sue esigenze: può sciogliere l’accordo, ma lascia al venditore la somma già versata. Se invece fosse il venditore a rinunciare alla vendita, dovrebbe restituire il doppio di quanto ricevuto.
