Finanziamento e credito

Riscatto finale

Nel contratto di leasing, il riscatto finale indica l’opzione riconosciuta all’utilizzatore di acquistare il veicolo alla conclusione del rapporto, pagando la somma già stabilita dalle condizioni contrattuali. Nel leasing traslativo, l’esercizio di questa facoltà comporta il passaggio della proprietà del mezzo all’utilizzatore. Il corrispettivo del riscatto è previsto dal contratto e può essere soggetto a IVA, secondo la disciplina applicabile. L’eventuale finanziamento dell’importo non determina automaticamente la stipula di un nuovo credito: quando viene sottoscritto un separato contratto di credito al consumo, trovano applicazione le relative regole, fatte salve le esclusioni previste. Nei contratti soggetti a tale disciplina, il TAEG esprime in percentuale annua il costo complessivo del credito e sono previste informazioni precontrattuali; l’art. 124 del TUB disciplina tali informazioni per favorire una scelta consapevole, con un’applicazione da valutare in base al contratto concreto.

Esempio

Una persona prende in leasing un’auto usata per quattro anni e la utilizza per andare al lavoro, percorrendo circa 15.000 chilometri l’anno. Alla fine del contratto l’auto è ancora adatta alle sue esigenze e, invece di riconsegnarla, decide di tenerla versando la cifra prevista fin dall’inizio. Da quel momento il veicolo non resta più legato al leasing, ma diventa suo.

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