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Esenzione bollo per auto elettriche: panoramica regionale 2026

Bollo auto elettriche nel 2026: esenzione nazionale per i primi 5 anni, pagamento successivo e principali differenze tra Lombardia, Trento, Emilia-Romagna, Toscana e Campania. Focus anche su ibride, metano e GPL.

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In sintesi

  • Il D.L. 201/2011 esenta dal bollo le autovetture a trazione esclusivamente elettrica per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione.
  • Dopo i 5 anni, il regime dipende dalla Regione di residenza del proprietario, ai sensi dell'art. 17, comma 10, L. 27/12/1997 n. 449.
  • Lombardia, Trento e Bolzano prevedono un'esenzione totale permanente per i veicoli BEV.
  • Piemonte, Veneto, Toscana e Puglia applicano dopo i 5 anni il bollo pieno con sconto 25%.
  • Dove richiesta, la domanda di esenzione va all'ufficio tributi regionale con la carta di circolazione.

Aggiornata al maggio 2026. Il bollo delle auto elettriche segue una disciplina nazionale, alla quale possono aggiungersi regimi diversi stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome. La differenza risulta particolarmente rilevante dopo il periodo iniziale di agevolazione.

Esenzione nazionale per le auto elettriche

Le autovetture alimentate esclusivamente a energia elettrica non pagano il bollo per i primi 5 anni decorrenti dalla prima immatricolazione. La previsione è contenuta nell'art. 17, comma 5, lettera b), della L. 449/1997, che richiama l'art. 20 del D.P.R. 39/1953.

Dopo il quinquennio

Una volta conclusi i 5 anni, per le autovetture elettriche e gli autoveicoli elettrici a uso promiscuo la disciplina nazionale stabilisce il pagamento di una tassa pari a un quarto dell'importo ordinario. In termini pratici, l'agevolazione corrisponde a una riduzione del 75% e non del 25%.

Regioni e Province autonome possono applicare disposizioni proprie, perciò il trattamento effettivo va distinto dal quadro nazionale generale.

Regimi indicati in alcuni territori

RegioneVeicoli BEV — regime indicato
LombardiaEsenzione permanente dal bollo per i veicoli elettrici.
Trentino-Alto Adige (Trento)Esenzione per 5 anni dalla prima immatricolazione; in seguito, tassa pari a un quarto dell'importo ordinario.
Emilia-RomagnaEsenzione per 5 anni, seguita da un trattamento agevolato regionale.
ToscanaTrascorsi 5 anni, per gli autoveicoli elettrici è dovuta una tassa pari a un quarto di quella prevista per il corrispondente veicolo a benzina.
CampaniaPer le autovetture nuove esclusivamente elettriche immatricolate dal 19 agosto 2020, esenzione per 7 anni, pari a 84 mesi. Al termine dell'agevolazione, la tassa è pari a un quarto di quella dovuta per l'equivalente auto a benzina.

Le misure territoriali possono cambiare in base alla residenza dell'intestatario del veicolo. Per i territori non inclusi nella tabella questa guida non riporta un regime specifico.

Ibride HEV e PHEV: regole differenti

Le auto ibride, comprese HEV e PHEV, non sono assimilate ai veicoli a trazione esclusivamente elettrica ai fini della disciplina nazionale descritta. Per queste motorizzazioni non è prevista una riduzione nazionale generale del 25%.

In Lombardia, per determinate categorie M1 e N1 benzina-elettrico, incluse le versioni ricaricabili, la tassa può essere ridotta del 50% per 5 anni. Per altre auto ibride o bifuel è prevista una tariffa di 2,58 euro/kW.

Veicoli a metano e GPL

Le alimentazioni a metano e GPL non beneficiano dell'esenzione nazionale di 5 anni riservata ai veicoli esclusivamente elettrici. Per le autovetture e gli autoveicoli a uso promiscuo ammessi dalla disciplina nazionale, la tassa è pari a un quarto dell'importo ordinario.

Errori da evitare

  • Confondere un'auto elettrica BEV con un'ibrida plug-in: una PHEV non utilizza esclusivamente la trazione elettrica.
  • Ritenere che il pagamento di un quarto della tassa ordinaria equivalga a uno sconto del 25%: la riduzione è del 75%.
  • Applicare automaticamente l'esenzione dei primi 5 anni anche oltre il periodo previsto, senza considerare le regole locali.
  • Ricondurre l'esenzione quinquennale al D.L. 201/2011: il riferimento normativo è l'art. 20 del D.P.R. 39/1953, richiamato dall'art. 17 della L. 449/1997.

Riferimenti normativi

  • Art. 17, comma 5, lettera b), L. 449/1997.
  • Art. 20 del D.P.R. 39/1953.

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