Aggiornata al maggio 2026. Il bollo delle auto elettriche segue una disciplina nazionale, alla quale possono aggiungersi regimi diversi stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome. La differenza risulta particolarmente rilevante dopo il periodo iniziale di agevolazione.
Esenzione nazionale per le auto elettriche
Le autovetture alimentate esclusivamente a energia elettrica non pagano il bollo per i primi 5 anni decorrenti dalla prima immatricolazione. La previsione è contenuta nell'art. 17, comma 5, lettera b), della L. 449/1997, che richiama l'art. 20 del D.P.R. 39/1953.
Dopo il quinquennio
Una volta conclusi i 5 anni, per le autovetture elettriche e gli autoveicoli elettrici a uso promiscuo la disciplina nazionale stabilisce il pagamento di una tassa pari a un quarto dell'importo ordinario. In termini pratici, l'agevolazione corrisponde a una riduzione del 75% e non del 25%.
Regioni e Province autonome possono applicare disposizioni proprie, perciò il trattamento effettivo va distinto dal quadro nazionale generale.
Regimi indicati in alcuni territori
| Regione | Veicoli BEV — regime indicato |
|---|---|
| Lombardia | Esenzione permanente dal bollo per i veicoli elettrici. |
| Trentino-Alto Adige (Trento) | Esenzione per 5 anni dalla prima immatricolazione; in seguito, tassa pari a un quarto dell'importo ordinario. |
| Emilia-Romagna | Esenzione per 5 anni, seguita da un trattamento agevolato regionale. |
| Toscana | Trascorsi 5 anni, per gli autoveicoli elettrici è dovuta una tassa pari a un quarto di quella prevista per il corrispondente veicolo a benzina. |
| Campania | Per le autovetture nuove esclusivamente elettriche immatricolate dal 19 agosto 2020, esenzione per 7 anni, pari a 84 mesi. Al termine dell'agevolazione, la tassa è pari a un quarto di quella dovuta per l'equivalente auto a benzina. |
Le misure territoriali possono cambiare in base alla residenza dell'intestatario del veicolo. Per i territori non inclusi nella tabella questa guida non riporta un regime specifico.
Ibride HEV e PHEV: regole differenti
Le auto ibride, comprese HEV e PHEV, non sono assimilate ai veicoli a trazione esclusivamente elettrica ai fini della disciplina nazionale descritta. Per queste motorizzazioni non è prevista una riduzione nazionale generale del 25%.
In Lombardia, per determinate categorie M1 e N1 benzina-elettrico, incluse le versioni ricaricabili, la tassa può essere ridotta del 50% per 5 anni. Per altre auto ibride o bifuel è prevista una tariffa di 2,58 euro/kW.
Veicoli a metano e GPL
Le alimentazioni a metano e GPL non beneficiano dell'esenzione nazionale di 5 anni riservata ai veicoli esclusivamente elettrici. Per le autovetture e gli autoveicoli a uso promiscuo ammessi dalla disciplina nazionale, la tassa è pari a un quarto dell'importo ordinario.
Errori da evitare
- Confondere un'auto elettrica BEV con un'ibrida plug-in: una PHEV non utilizza esclusivamente la trazione elettrica.
- Ritenere che il pagamento di un quarto della tassa ordinaria equivalga a uno sconto del 25%: la riduzione è del 75%.
- Applicare automaticamente l'esenzione dei primi 5 anni anche oltre il periodo previsto, senza considerare le regole locali.
- Ricondurre l'esenzione quinquennale al D.L. 201/2011: il riferimento normativo è l'art. 20 del D.P.R. 39/1953, richiamato dall'art. 17 della L. 449/1997.
Riferimenti normativi
- Art. 17, comma 5, lettera b), L. 449/1997.
- Art. 20 del D.P.R. 39/1953.






