Tasse e costi di possesso

IPT prima vs seconda intestazione

Nel linguaggio comune si parla talvolta di prima o seconda intestazione, ma ai fini dell’IPT è più preciso distinguere tra prima iscrizione al PRA e trasferimento di proprietà. La prima iscrizione può riferirsi sia a un veicolo nuovo sia a uno usato e l’imposta è dovuta al momento della richiesta della formalità. Anche i trasferimenti di proprietà rientrano in via generale nell’applicazione dell’IPT, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge: tra questi possono rientrare le minivolture per la cessione di veicoli usati a soggetti che ne svolgono attività di commercio e determinate agevolazioni per persone con disabilità aventi diritto. L’art. 56, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 riconosce alle Province la facoltà di istituire l’imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione richieste al PRA; il comma 2 stabilisce che il versamento è dovuto per ciascun veicolo al momento della richiesta. Le tariffe base sono fissate per decreto ministeriale in funzione del tipo e della potenza del veicolo, mentre le Province possono applicare una maggiorazione fino al 30%. Possono inoltre essere previste riduzioni in specifiche situazioni.

Esempio

Una persona acquista un’auto usata da un privato e la fa registrare a proprio nome: nel linguaggio quotidiano può parlare di “seconda intestazione”, perché il veicolo ha già avuto un proprietario. Se invece un rivenditore ritira quella stessa auto per inserirla nel proprio stock, la pratica può seguire un percorso diverso rispetto al normale passaggio tra due privati. Per capire i costi, quindi, conta soprattutto il tipo di operazione effettuata, non il numero di proprietari indicato informalmente.

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