La distinzione riguarda il momento in cui si paga l’IPT in relazione alla titolarità del veicolo. Per “prima intestazione” (o prima iscrizione al PRA) si intende l’iscrizione del veicolo nuovo direttamente a nome dell’acquirente: in questo caso l’IPT è dovuta al momento della formalità, secondo la disciplina generale. Per “seconda intestazione” (e successive) si intende invece il passaggio di proprietà di un veicolo già iscritto al PRA: l’IPT è dovuta ogni volta che viene trascritto un nuovo atto di vendita. Gli importi sono determinati dalla Provincia competente e possono variare in base a potenza, categoria del veicolo e politiche provinciali; alcune amministrazioni prevedono riduzioni per particolari casistiche, ma non esiste una regola nazionale che esenti la prima intestazione in modo generalizzato. Restano applicabili eventuali esenzioni di legge (ad esempio per soggetti con disabilità aventi diritto). Riferimento normativo: art. 56 del D.Lgs. 446/1997, che assoggetta a IPT le formalità di iscrizione e trascrizione al PRA.
Tasse e costi di possesso
IPT prima vs seconda intestazione
Esempio
Auto nuova intestata a un primo proprietario: IPT dovuta alla prima iscrizione al PRA. Rivendita dopo due anni: nuova IPT dovuta per la trascrizione del passaggio di proprietà.
