Gravami e verifiche

Preavviso di fermo

Il preavviso di fermo è la comunicazione con cui l’agente della riscossione informa il debitore dell’intenzione di iscrivere il fermo su un veicolo nei registri mobiliari e al PRA. Dal 2026 la materia è disciplinata dall’art. 187 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, Testo unico della riscossione. Se il debito non viene saldato entro 30 giorni, l’iscrizione può avvenire senza altre comunicazioni; nello stesso termine è possibile dimostrare che il mezzo è strumentale all’attività d’impresa o professionale. Prima della registrazione il provvedimento non ha effetti, mentre dopo l’iscrizione comporta il divieto di circolare con il veicolo. L’eventuale rateazione è regolata separatamente e non deve necessariamente figurare nel preavviso. Il debitore può inoltre presentare all’agente della riscossione una dichiarazione documentata per chiedere la sospensione legale, entro 60 giorni dalla notifica del primo atto utile oppure di un atto cautelare o esecutivo, ad esempio quando il pagamento è avvenuto prima della formazione del ruolo, è intervenuto uno sgravio o sono maturate prescrizione o decadenza prima dell’esecutività del ruolo. La richiesta viene inoltrata all’ente creditore, competente a comunicare l’esito e a disporre la sospensione, lo sgravio o la conferma della legittimità del debito. Qualora il veicolo sia trasferito prima dell’iscrizione, l’eventuale efficacia del fermo nei confronti del nuovo intestatario va valutata in relazione al singolo caso.

Esempio

Chi sta valutando l’acquisto di un’auto usata scopre che il proprietario ha ricevuto un preavviso di fermo, ma il blocco non risulta ancora registrato. Prima di concludere il passaggio di proprietà, il venditore verifica la propria posizione e risolve la situazione entro il termine indicato. In questo modo evita che l’auto possa diventare inutilizzabile su strada dopo l’acquisto.

Esplora