Documenti e pratiche

Sospensione dalla circolazione

La sospensione dalla circolazione indica un divieto temporaneo di utilizzare un veicolo su strada, senza comportarne la cancellazione dai registri. Può derivare, ad esempio, dalla mancata revisione: l’art. 80, comma 14, del Codice della Strada dispone l’annotazione della sospensione sul documento di circolazione fino a quando il controllo non viene effettuato. In questo caso il mezzo può essere trasferito soltanto per raggiungere la revisione; l’uso non autorizzato comporta una sanzione compresa tra 1.998 euro e 7.993 euro, oltre al fermo amministrativo per 90 giorni. Se la violazione viene reiterata, può scattare la confisca amministrativa. L’esito «revisione ripetere» consente invece la circolazione per un mese, nel rispetto delle condizioni previste, mentre «revisione ripetere-sospeso dalla circolazione» limita gli spostamenti ai trasferimenti ammessi: dal meccanico nella stessa giornata, a una velocità non superiore a 40 km/h, e nel giorno fissato per la nuova prova. Per riprendere a circolare è necessario eliminare la causa della sospensione e sottoporre il veicolo al controllo richiesto. La sospensione è diversa sia dalla radiazione, che comporta la cessazione della circolazione in Italia e la cancellazione o annotazione nei registri, sia dal fermo amministrativo, ossia un vincolo registrato al PRA per la riscossione di crediti non pagati. La visura PRA permette di verificare vincoli e gravami, mentre le revisioni svolte dopo il 1° giugno 2018 sono consultabili tramite il Portale dell’Automobilista.

Esempio

Chi sta valutando un’auto usata nota che la revisione è scaduta e il venditore propone di consegnarla guidandola fino a casa. Prima dell’acquisto, però, verifica la situazione del veicolo: se risulta sospeso, non può essere usato normalmente per quel tragitto. L’auto potrà tornare alle normali commissioni quotidiane solo dopo aver risolto il problema che ha causato il blocco e aver superato il controllo previsto.

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