La carta di circolazione, oggi integrata per i veicoli interessati nel Documento unico di circolazione e di proprietà, raccoglie i principali dati identificativi e tecnici dell’auto. Leggerla con attenzione aiuta a riconoscere categoria, alimentazione, masse, capacità di traino, posti disponibili e riferimenti ambientali riportati nell’omologazione.
I campi seguono in larga parte codici armonizzati: conoscere il significato delle sigle consente di distinguere i dati anagrafici del veicolo da quelli che incidono sull’uso quotidiano, come pneumatici, rimorchio e modifiche tecniche.
Punti chiave / Cosa sapere
- A identifica il numero di immatricolazione, cioè la targa.
- B riporta la data della prima immatricolazione del veicolo, compreso il caso di una precedente immatricolazione in un altro Paese.
- C.1 contiene i dati dell’intestatario; trattandosi di dati personali, la loro diffusione e il loro trattamento rientrano nelle regole del GDPR.
- D.1 – D.3 descrivono i dati del veicolo, quali marca, tipo, variante, versione e denominazione commerciale.
- E è il numero di identificazione del veicolo, noto come VIN.
- J indica la categoria: M1 corrisponde a un’autovettura, mentre N1 identifica un autocarro leggero fino a 3,5 t.
- K è il numero di omologazione.
- P.1 – P.3 riguardano cilindrata, potenza e alimentazione.
- F.1, F.2 e F.3 indicano rispettivamente la massa massima tecnicamente ammissibile, la massa massima ammessa in circolazione nello Stato di immatricolazione e la massa massima del complesso veicolo-rimorchio.
- G esprime la massa del veicolo in servizio o in ordine di marcia.
- O.1 e O.2 riportano la massa rimorchiabile con freno e senza freno.
- S.1 e S.2 indicano i posti a sedere e, quando previsti, i posti in piedi.
- V.7 indica le emissioni di CO2 in g/km; il ciclo cui si riferisce il valore dipende dall’omologazione e dalla documentazione del singolo veicolo.
- V.9 riporta la categoria ambientale dell’omologazione CE e il riferimento normativo applicabile; spesso permette di ricondurre il veicolo alla classe Euro.
- U.1, U.2 e U.3 riguardano, nell’ordine, rumore da fermo, regime del motore e rumore in marcia.
Come si fa / Cosa controllare
- Identificare correttamente il veicolo
- Il confronto tra A, E e i dati D.1 – D.3 permette di verificare che targa, VIN e descrizione del veicolo siano coerenti con l’auto esaminata.
- Il VIN deve corrispondere al numero identificativo presente sul veicolo.
- Leggere la data di prima immatricolazione
- Il campo B non coincide necessariamente con la prima immatricolazione italiana: per un veicolo importato conserva la data della prima immatricolazione anche se avvenuta all’estero.
- Verificare categoria, motore e alimentazione
- Il campo J chiarisce la categoria di appartenenza. La distinzione tra M1 e N1 è rilevante perché identifica una diversa destinazione del veicolo.
- I campi P.1, P.2 e P.3 consentono di individuare cilindrata, potenza e tipo di alimentazione riportati nel documento.
- Interpretare masse e traino
- F.1 è il limite tecnico previsto per il veicolo, mentre F.2 è il valore ammesso per la circolazione nello Stato di immatricolazione.
- F.3 va considerato quando si circola con rimorchio, poiché riguarda la massa massima dell’insieme formato da veicolo e rimorchio.
- La differenza tra F.2 e G esprime una differenza di massa in kg. Per valutarne l’impiego concreto occorre considerare le condizioni documentali del singolo veicolo.
- I limiti di rimorchio con freno e senza freno sono riportati nei campi O.1 e O.2.
- Controllare emissioni e dati ambientali
- Il valore V.7 indica la CO2 in g/km, senza definire autonomamente il ciclo di prova.
- Il campo V.9 va letto insieme al riferimento dell’omologazione, poiché identifica la categoria ambientale e la disciplina applicabile.
- Esaminare pneumatici e annotazioni
- Misure, indici di carico, codici di velocità e annotazioni aggiuntive devono essere verificati direttamente sul Documento unico o sulla carta di circolazione del veicolo. La loro collocazione non è fissata da un campo armonizzato europeo universale.
- Le caratteristiche degli pneumatici devono rispettare quanto prescritto per il veicolo. Per gli invernali M+S con indice di velocità inferiore sono previste condizioni specifiche nel periodo dal 15 ottobre al 15 maggio; gli pneumatici M+S con parametri già indicati nella carta non sono soggetti a restrizioni temporali.
- Valutare modifiche e aggiornamenti
- L’art. 78 del Codice della Strada disciplina le modifiche delle caratteristiche del veicolo e l’aggiornamento del documento.
- Non ogni intervento richiede sempre visita e prova: il DM 8 gennaio 2021 individua modifiche per le quali tale procedura non è richiesta, restando necessario l’aggiornamento della carta o del Documento unico quando previsto.
- Per accessori e trasformazioni, incluso il gancio traino, occorre applicare la procedura vigente e verificare il caso concreto attraverso la documentazione del veicolo.
- Gestire il documento e i dati personali
- L’art. 180 del Codice della Strada richiede al conducente di avere con sé il documento di circolazione; la violazione comporta una sanzione amministrativa.
- I dati contenuti in C.1 non dovrebbero essere condivisi oltre quanto necessario, poiché riguardano l’intestatario del veicolo.
Errori da evitare
- Confondere la prima immatricolazione con quella italiana: il dato B può riferirsi a una registrazione avvenuta inizialmente in un altro Paese.
- Usare il solo campo V.7 per definire il ciclo di emissioni: il valore indica CO2 in g/km, ma il ciclo applicabile dipende dalla documentazione di omologazione.
- Trascurare F.3 durante il traino: oltre a O.1 e O.2, va rispettata la massa massima dell’insieme veicolo-rimorchio.
- Considerare universale una posizione del documento per pneumatici e note: gli Stati possono usare codici e informazioni nazionali aggiuntivi, quindi la verifica va svolta sulla singola carta o sul Documento unico.
- Ritenere che ogni modifica comporti automaticamente visita e prova: l’art. 78 va letto insieme alle procedure applicabili alla specifica trasformazione.
- Collegare automaticamente una difformità alla perdita della RCA: la violazione dell’art. 78 per modifiche soggette a visita e prova non eseguita è sanzionata, ma dalla sola violazione non deriva una decadenza automatica e generale della copertura assicurativa.
Attenzione: il documento di circolazione deve essere tenuto al seguito dal conducente nei casi previsti dall’art. 180 del Codice della Strada.
Riferimenti normativi
- Direttiva 1999/37/CE: definisce il modello armonizzato del certificato di immatricolazione e i principali codici identificativi e tecnici.
- Art. 78 del Codice della Strada: riguarda modifiche delle caratteristiche del veicolo e aggiornamento del documento nei casi previsti.
- Art. 180 del Codice della Strada: disciplina l’obbligo di avere con sé i documenti di circolazione.
- DM 8 gennaio 2021: individua modifiche per le quali non è richiesta la visita e prova, ferme restando le regole di aggiornamento documentale applicabili.
- D.Lgs. 98/2017: ha introdotto il Documento unico di circolazione e di proprietà, integrando dati di circolazione e di proprietà.
- GDPR – Reg. (UE) 2016/679: si applica al trattamento dei dati personali, inclusi quelli dell’intestatario presenti nel campo C.1.
Conclusioni
La lettura della carta di circolazione o del Documento unico richiede attenzione soprattutto ai campi che definiscono identità del veicolo, categoria, masse, traino, alimentazione e dati ambientali. Le sigle armonizzate rendono più immediata l’interpretazione, ma le annotazioni nazionali e le condizioni legate alla singola omologazione restano importanti.
Una verifica puntuale di B, E, J, F.1, F.2, F.3, O.1, O.2, V.7 e V.9 permette di usare il veicolo nel rispetto dei dati documentati. Per pneumatici, rimorchi e modifiche tecniche, il riferimento decisivo resta sempre quanto risulta dal documento del singolo veicolo e dalle procedure applicabili.






