Documenti e pratiche

Targa di prova

La targa di prova è collegata all’autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall’Ufficio Motorizzazione Civile, anche attraverso soggetti che svolgono consulenza automobilistica. Può essere attribuita a costruttori e relativi rappresentanti, concessionari, commissionari, agenti, commercianti autorizzati, imprese di trasferimento, enti di ricerca, produttori di carrozzerie, pneumatici o dispositivi e officine. La targa è trasferibile, ma può essere applicata a un solo veicolo alla volta, per effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni e trasferimenti connessi anche alla vendita o all’allestimento. È utilizzabile sia su mezzi non immatricolati sia su veicoli già provvisti di carta o certificato di circolazione; per questi ultimi, la targa ordinaria deve restare visibile e non può essere tolta né oscurata. L’autorizzazione è intestata personalmente al titolare, non è cedibile e richiede una copertura di responsabilità civile verso terzi. Durante la circolazione devono essere presenti a bordo l’autorizzazione e il titolare oppure un delegato ammesso dalla normativa. L’uso della targa per scopi diversi dalla circolazione di prova comporta sanzioni. La disciplina deriva dal DPR 24 novembre 2001, n. 474, modificato dal DPR 21 dicembre 2023, n. 229, entrato in vigore il 29 febbraio 2024, e integrato da disposizioni successive aggiornate nel 2025 e nel 2026.

Esempio

Un commerciante deve portare un’auto usata appena arrivata al centro revisioni e poi farla provare a un potenziale acquirente, prima che venga completata la vendita. Applica la targa di prova al veicolo per questi spostamenti, lasciando comunque ben visibile la targa già presente sull’auto. Per consegnare la stessa targa a un’altra vettura destinata a una dimostrazione, deve prima rimuoverla dalla prima auto: non possono circolare insieme.

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