Acquisto veicoli
Posso vendere l’auto anche senza acquistarne un’altra?
Sì, un’auto può essere venduta anche senza acquistare un altro veicolo. L’operazione richiede comunque che il trasferimento di proprietà sia formalizzato correttamente.
Il venditore deve essere l’intestatario del veicolo. Se l’auto è cointestata, occorrono le firme di tutti i cointestatari. Prima di procedere è inoltre utile controllare la situazione del mezzo con le visure PRA, verificando sia l’intestazione sia l’eventuale presenza di ipoteche, pignoramenti, fermi amministrativi o altri vincoli.
Un fermo amministrativo non esclude in modo assoluto la vendita né la trascrizione del passaggio, ma rimane legato al veicolo anche dopo il trasferimento fino al pagamento integrale del debito. Per questo la verifica dei gravami è particolarmente importante per chi acquista.
Per la trascrizione del passaggio servono la carta di circolazione e il Certificato di Proprietà cartaceo o il foglio complementare, in alternativa il Documento Unico. Il venditore deve presentarsi con un documento d’identità valido per l’autentica della firma. La richiesta può essere presentata dall’acquirente o da un incaricato presso uno STA e il passaggio deve risultare trascritto al PRA e all’Archivio Nazionale Veicoli.
Se la registrazione non viene effettuata, il precedente proprietario può continuare a comparire come intestatario al PRA, con possibili conseguenze connesse al presunto possesso e utilizzo dell’auto.
Sul pagamento, il D.Lgs. 231/2007 vieta il trasferimento di denaro contante, titoli al portatore e libretti al portatore per importi pari o superiori a 5.000 euro. Per importi inferiori non stabilisce, in via generale, l’obbligo di ricorrere a bonifico o assegno circolare.
La garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo riguarda l’acquisto del consumatore da un professionista e non il caso in cui un privato venda il proprio veicolo a un concessionario. Anche il diritto di recesso disciplinato dal D.Lgs. 21/2014 si applica ai contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali.
Quando un veicolo viene affidato a un concessionario per la rivendita, la minivoltura deve essere trascritta al PRA.
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