Il passaggio di proprietà trasferisce formalmente l’intestazione di un veicolo usato e aggiorna i dati relativi alla circolazione e alla proprietà. La pratica richiede un atto di vendita con firma autenticata e deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge.
La procedura interessa venditore e acquirente, che devono predisporre i documenti personali e quelli del veicolo. Il Documento Unico riunisce le informazioni precedentemente riferite ai documenti di circolazione e proprietà.
Di seguito sono illustrati documenti, costi, canali disponibili e aspetti da valutare nelle situazioni meno lineari, quali cointestazioni, vincoli sul veicolo e intestazione a un minore.
Punti chiave / Cosa sapere
- La richiesta del passaggio deve essere effettuata entro 60 giorni dall’autentica della firma del venditore, come previsto dall’art. 94 Codice della Strada.
- La pratica può essere svolta presso uno STA ACI/PRA o Motorizzazione, una delegazione ACI oppure un’agenzia di pratiche auto abilitata.
- Il Comune e il notaio possono autenticare la firma del venditore; dopo l’autentica, la formalità di trasferimento deve essere presentata nei canali abilitati.
- I principali oneri sono IPT, emolumenti ACI, imposte di bollo e diritti Motorizzazione. L’IPT varia in funzione della potenza del veicolo e della provincia dell’acquirente.
- Servono l’atto di vendita con firma autenticata, i documenti e i codici fiscali degli acquirenti, oltre al Documento Unico oppure alla carta di circolazione con CdP/CDPD, secondo la documentazione disponibile.
- Quando la pratica è lavorabile allo sportello, lo STA può rilasciare subito il Documento Unico aggiornato.
- Per vendere un’auto cointestata è necessaria la sottoscrizione di tutti i cointestatari. In presenza di più acquirenti sono richiesti i relativi documenti e la delega per la sottoscrizione dell’istanza unificata.
- Il mancato aggiornamento nel termine comporta sanzioni; se il veicolo circola, può seguire il ritiro del Documento Unico.
Come si fa / Cosa controllare
Documenti necessari
- Atto di vendita: deve riportare la firma autenticata del venditore.
- Acquirente: documento di identità e codice fiscale. In caso di acquisto cointestato occorrono i documenti di tutti gli acquirenti.
- Venditore: documenti necessari per l’identificazione e per la formazione dell’atto.
- Veicolo: Documento Unico oppure carta di circolazione e CdP/CDPD, quando presenti.
Autenticazione della firma del venditore
- Presso il Comune: per l’autentica dell’atto cartaceo è prevista una marca da bollo da 16 euro, cui si aggiungono i diritti comunali. La formalità di passaggio va poi presentata separatamente.
- Presso uno STA: autenticazione e gestione della pratica possono essere svolte nell’ambito dello stesso procedimento.
- Presso il notaio: il notaio può autenticare la firma; il trasferimento deve poi essere formalizzato attraverso i canali abilitati.
Passi operativi (scenario tipico allo STA)
- Controllo preliminare: prima della firma è utile verificare l’eventuale presenza di fermi amministrativi, ipoteche, sequestri, pignoramenti o altri vincoli.
- Formazione dell’atto di vendita: l’atto contiene i dati del veicolo e delle parti; la firma del venditore viene autenticata.
- Presentazione dell’istanza: lo STA gestisce la pratica unificata relativa al trasferimento e al Documento Unico.
- Versamento degli oneri: vengono calcolati IPT, bolli, emolumenti ACI e diritti Motorizzazione.
- Rilascio del Documento Unico: nelle pratiche lavorabili allo sportello, il Documento Unico può essere emesso subito.
Check-list prima di firmare
- Identità delle parti: occorre controllare i documenti del venditore e degli acquirenti.
- Cointestazione: per l’alienazione del veicolo devono intervenire tutti i cointestatari.
- Vincoli: una verifica preventiva aiuta a individuare fermi amministrativi, ipoteche, sequestri, pignoramenti e altre annotazioni rilevanti.
- Fermo amministrativo: non impedisce di per sé la vendita né la formalizzazione del passaggio. Il vincolo resta però sul veicolo, che non può circolare finché il fermo non viene sospeso o cancellato.
- Dati del veicolo: targa, telaio e potenza devono essere coerenti con la documentazione presentata.
- Termine: la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dall’autentica della firma del venditore.
Dove farlo: ACI/STA, agenzia, notaio
- STA ACI/PRA o Motorizzazione: gestiscono la procedura relativa al trasferimento e al Documento Unico.
- Delegazioni ACI e agenzie di pratiche auto abilitate: rappresentano ulteriori canali per la presentazione della pratica.
- Comune: svolge l’autenticazione della firma sull’atto cartaceo, senza sostituire la successiva formalità di trasferimento.
- Notaio: può autenticare la firma del venditore, soprattutto quando l’atto richiede particolari valutazioni.
Costi: voci e stime
Il costo complessivo dipende soprattutto dall’IPT e dall’eventuale compenso richiesto per il servizio di agenzia. Le principali voci fisse indicative sono:
- Emolumenti ACI: 27,00 euro.
- Bollo PRA/IU: 32,00 euro.
- Bollo DU: 16,00 euro.
- Diritti Motorizzazione: 10,20 euro.
- IPT: dipende dalla potenza del veicolo e dalla provincia dell’acquirente. Le Province possono applicare una maggiorazione fino al 30%.
- Compenso di agenzia: varia in base al servizio richiesto e alla complessità della pratica.
L’IPT è la componente più variabile del passaggio di proprietà: per ottenere una stima attendibile occorre considerare potenza del veicolo e provincia dell’acquirente.
Tempi
- Termine di legge: la richiesta va effettuata entro 60 giorni dall’autentica della firma del venditore.
- Documento Unico: lo STA può rilasciarlo immediatamente quando la pratica risulta lavorabile allo sportello.
- Ritardo: l’omessa richiesta entro il termine espone alle sanzioni previste dall’art. 94 Codice della Strada e, in caso di circolazione, al ritiro del Documento Unico.
Procedure online e firma digitale
Presso gli STA l’atto di vendita può essere formato in modalità nativa digitale. La procedura indicata prevede l’impiego della firma elettronica avanzata.
L’utilizzo della modalità digitale non elimina la necessità di rispettare i requisiti previsti per la formazione dell’atto e per la presentazione della pratica di trasferimento.
Cointestazioni
- Vendita di veicolo cointestato: la sottoscrizione è richiesta a tutti i cointestatari.
- Acquisto con più intestatari: devono essere prodotti i documenti degli acquirenti; è prevista una delega per la sottoscrizione dell’istanza unificata.
- Documentazione: la corretta indicazione di tutti i soggetti nell’atto evita incompletezze nella domanda di trasferimento.
Minori
- L’intestazione o la vendita di un veicolo che coinvolga un minore richiede la valutazione dell’operazione concreta da parte del rappresentante legale.
- L’autorizzazione del Giudice Tutelare prevista dall’art. 320 Codice Civile non opera automaticamente per ogni acquisto: riguarda gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e quelli espressamente indicati dalla norma.
- Per l’alienazione di un bene del minore, l’autorizzazione è normalmente necessaria.
Esempi pratici
Esempio 1: privato che acquista un’auto usata 85 kW
Per un’autovettura da 85 kW, con maggiorazione IPT provinciale del 30%, l’IPT base calcolata con tariffa proporzionale è pari a 85 × 3,51 euro, cioè 298,35 euro. Applicando la maggiorazione, l’importo risulta pari a 388 euro arrotondati.
- IPT: circa 388 euro.
- Voci fisse: emolumenti ACI, bollo PRA/IU, bollo DU e diritti Motorizzazione per un totale di 85,20 euro.
- Servizio di agenzia: nell’esempio, da 80 a 150 euro.
Totale indicativo: circa 553-623 euro, senza comprendere eventuali ulteriori costi di esazione o di autentica.
Esempio 2: acquisto cointestato
Due acquirenti intendono intestare il veicolo a entrambi. Nell’istanza devono risultare tutti i nuovi intestatari, con i rispettivi documenti e la delega prevista per la sottoscrizione dell’istanza unificata.
- Documenti: documento di identità e codice fiscale di ciascun acquirente.
- Atto: il venditore sottoscrive l’atto con firma autenticata.
- Istanza: la pratica deve riportare correttamente entrambi gli acquirenti.
Esempio 3: veicolo intestato a minore
Nel caso di un veicolo destinato a un minore, il rappresentante legale deve verificare se l’operazione rientri tra gli atti che richiedono l’autorizzazione del Giudice Tutelare ai sensi dell’art. 320 Codice Civile.
- Vendita di un bene del minore: l’autorizzazione è normalmente necessaria.
- Acquisto: non esiste una regola automatica valida per qualunque operazione; la qualificazione va esaminata caso per caso.
- Documentazione: gli atti da presentare dipendono dalla situazione concreta e dal ruolo del rappresentante legale.
Errori da evitare
- Lasciare decorrere i 60 giorni dall’autentica della firma del venditore.
- Omettere i controlli sui vincoli: fermi amministrativi, ipoteche, sequestri e pignoramenti possono incidere sulla valutazione dell’acquisto e sull’uso del veicolo.
- Ritenere che un fermo impedisca sempre il passaggio: il trasferimento può essere formalizzato, ma il fermo continua a gravare sull’auto e ne vieta la circolazione finché non sia sospeso o cancellato.
- Presentare documenti incompleti o dati non coerenti tra atto e documentazione del veicolo.
- Dimenticare le firme dei cointestatari in caso di vendita di un veicolo intestato a più soggetti.
- Trattare un atto relativo a un minore come ordinario senza valutare l’eventuale necessità dell’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Il passaggio di proprietà richiede l’atto con firma autenticata, la presentazione della formalità entro il termine previsto e il pagamento degli oneri applicabili.
Riferimenti normativi
- Art. 94 Codice della Strada: disciplina il termine di 60 giorni per l’aggiornamento e le conseguenze dell’inadempimento.
- D.Lgs 98/2017: ha istituito il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà.
- Art. 56 D.Lgs 446/1997: disciplina l’Imposta Provinciale di Trascrizione e la possibilità di maggiorazione provinciale.
- Art. 320 Codice Civile: regola gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione relativi ai beni del minore e l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Conclusioni
Un passaggio di proprietà corretto richiede la firma autenticata del venditore, i documenti delle parti e del veicolo, il calcolo degli oneri e la presentazione della pratica entro 60 giorni.
La verifica preventiva di cointestazioni, vincoli e dati identificativi del veicolo riduce il rischio di irregolarità. Particolare attenzione è necessaria quando il mezzo è gravato da fermo amministrativo oppure quando l’operazione riguarda un minore.






