Nel mercato automobilistico, l’IVA può essere applicata secondo il regime ordinario oppure mediante il regime speciale del margine. Nel primo caso, l’imposta si calcola sull’intero corrispettivo della vendita ed è esposta distintamente in fattura; chi acquista il veicolo per l’attività d’impresa può detrarla nei limiti previsti dalla legge. Il regime del margine riguarda invece le cessioni di beni usati effettuate da soggetti passivi-rivenditori, quando il veicolo proviene, tra gli altri casi, da un privato, da un soggetto passivo che lo ha ceduto in esenzione, da una piccola impresa per un bene d’investimento o da un altro rivenditore che ha applicato il medesimo regime. In questa situazione l’imposta è calcolata sul margine del rivenditore e non viene indicata separatamente in fattura; per l’acquirente soggetto passivo, l’IVA compresa nel prezzo non è detraibile. L’applicazione del regime dipende quindi dall’origine del veicolo e dal trattamento IVA della cessione precedente. Per ogni vendita ammessa al regime del margine, il soggetto passivo-rivenditore può scegliere di applicare il regime IVA ordinario. La disciplina generale è contenuta nel DPR 633/1972, mentre il regime speciale è regolato, tra l’altro, dall’art. 36 del DL 41/1995, convertito dalla L. 85/1995.
Tasse e costi di possesso
Regime IVA ordinario vs margine
Esempio
Una piccola impresa cerca una station wagon usata da inserire nella propria flotta e confronta due annunci con prezzo e chilometraggio simili. Nel primo, la fattura mostra l’IVA separata; nel secondo, il prezzo è indicato senza IVA esposta perché l’auto arriva da una precedente vendita con trattamento diverso. Per chi acquista per l’attività, la differenza può incidere sulla convenienza reale dell’operazione, nonostante i due prezzi iniziali sembrino comparabili.
