Tasse e costi di possesso

Regime IVA ordinario vs margine

Nel mercato automobilistico, l’IVA può essere applicata secondo il regime ordinario oppure mediante il regime speciale del margine. Nel primo caso, l’imposta si calcola sull’intero corrispettivo della vendita ed è esposta distintamente in fattura; chi acquista il veicolo per l’attività d’impresa può detrarla nei limiti previsti dalla legge. Il regime del margine riguarda invece le cessioni di beni usati effettuate da soggetti passivi-rivenditori, quando il veicolo proviene, tra gli altri casi, da un privato, da un soggetto passivo che lo ha ceduto in esenzione, da una piccola impresa per un bene d’investimento o da un altro rivenditore che ha applicato il medesimo regime. In questa situazione l’imposta è calcolata sul margine del rivenditore e non viene indicata separatamente in fattura; per l’acquirente soggetto passivo, l’IVA compresa nel prezzo non è detraibile. L’applicazione del regime dipende quindi dall’origine del veicolo e dal trattamento IVA della cessione precedente. Per ogni vendita ammessa al regime del margine, il soggetto passivo-rivenditore può scegliere di applicare il regime IVA ordinario. La disciplina generale è contenuta nel DPR 633/1972, mentre il regime speciale è regolato, tra l’altro, dall’art. 36 del DL 41/1995, convertito dalla L. 85/1995.

Esempio

Una piccola impresa cerca una station wagon usata da inserire nella propria flotta e confronta due annunci con prezzo e chilometraggio simili. Nel primo, la fattura mostra l’IVA separata; nel secondo, il prezzo è indicato senza IVA esposta perché l’auto arriva da una precedente vendita con trattamento diverso. Per chi acquista per l’attività, la differenza può incidere sulla convenienza reale dell’operazione, nonostante i due prezzi iniziali sembrino comparabili.

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