Vendita
Quanto tempo richiede il passaggio di proprietà?
Il “passaggio di proprietà” comprende: (i) la sottoscrizione dell’atto di vendita con autentica della firma del venditore e (ii) la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) con il contestuale aggiornamento del documento di circolazione/Documento Unico (DU). Ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada, l’aggiornamento deve essere richiesto entro 60 giorni dalla data dell’atto.
Tempi operativi. Se la pratica è gestita tramite Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) – istituito dal D.P.R. 358/2000 – l’inoltro ai registri PRA e Motorizzazione avviene in tempo reale. Nella maggior parte dei casi:
- in giornata viene rilasciata una ricevuta/permesso provvisorio di circolazione che consente di circolare nell’attesa dei documenti definitivi;
- il Documento Unico (DU), introdotto dal D.Lgs. 98/2017, viene emesso in formato digitale entro pochi giorni lavorativi (di norma 1–3), con eventuale stampa/copia disponibile presso lo sportello.
Per le pratiche gestite dal concessionario tramite STA, in assenza di anomalie la ricevuta provvisoria è rilasciata nella stessa giornata; il DU è normalmente disponibile entro 1–3 giorni lavorativi. Tempistiche più lunghe (fino a 5–10 giorni) possono dipendere dai carichi degli uffici o da verifiche aggiuntive.
Fattori che possono allungare i tempi:
- fermi amministrativi o ipoteche/iscrizioni non cancellate sul veicolo (la trascrizione non può perfezionarsi finché non vengono risolti);
- veicoli di provenienza estera (nazionalizzazione/immatricolazione) o provenienti da successione ereditaria;
- cointestazioni che richiedono più firme autenticate;
- incongruenze anagrafiche/fiscali (es. codice fiscale errato) o documentazione incompleta.
Esempi pratici:
- Acquisto di usato in salone con documenti regolari: firmato l’atto e saldati gli oneri, in giornata viene rilasciata la ricevuta provvisoria per circolare; il DU digitale è emesso mediamente entro 1–3 giorni lavorativi.
- Veicolo con fermo amministrativo: la pratica resta sospesa sino alla cancellazione del fermo da parte dell’ente impositore; i tempi dipendono dall’ente e possono richiedere settimane.
Resta fermo il termine legale di 60 giorni per l’aggiornamento ex art. 94 CdS; in caso di ritardo sono previste sanzioni amministrative. La disciplina è nazionale, ma tempi e prassi operative possono variare. Per aggiornamenti normativi o per una stima relativa alla documentazione, è opportuno verificare con il concessionario o con il soggetto che gestisce la pratica, così da ottenere una previsione precisa.
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