Vendita

Posso richiedere una diagnosi pre-acquisto?

Sì. È possibile richiedere una diagnosi/pre‑acquisto su un veicolo usato prima di concludere l’acquisto. Sono ammesse sia verifiche effettuate presso le strutture del concessionario o officine partner, sia controlli a cura di un meccanico di fiducia dell’acquirente, nel rispetto di alcune regole operative per sicurezza e coperture assicurative. Modalità e condizioni principali: - Dove: la verifica può svolgersi presso l’officina del concessionario o una struttura partner; in alternativa, il concessionario può autorizzare il trasferimento temporaneo del veicolo presso un’officina esterna indicata dal cliente, con accompagnamento del concessionario o altra misura idonea, previo accordo scritto. - Costi: salvo diverso accordo, i costi della perizia pre‑acquisto sono a carico del richiedente. Il perito/terzo incaricato deve essere abilitato e coperto da idonea polizza RC professionale. - Limiti tecnici: sono consentite ispezioni visive, prova su strada (con personale/assicurazione del concessionario) e lettura diagnosi OBD. Smontaggi o interventi invasivi sono possibili solo con autorizzazione scritta; non è ammesso alcun intervento che possa alterare lo stato del veicolo senza il consenso del concessionario. - Responsabilità e dati: eventuali danni causati durante la perizia presso terzi sono a carico dell’operatore che esegue il controllo. Qualsiasi accesso ai sistemi del veicolo avverrà nel rispetto della normativa privacy applicabile (GDPR e D.Lgs 196/2003 aggiornato), limitando i dati trattati a quanto strettamente necessario. Resta inteso che un controllo pre‑acquisto non limita né esclude i diritti del consumatore sulla garanzia legale di conformità prevista dagli artt. 128–135 del Codice del Consumo: in caso di acquisto da professionista, il bene è coperto per 24 mesi (per l’usato la durata può essere ridotta fino a 12 mesi solo con accordo espresso). Se l’acquisto avviene a distanza o fuori dai locali commerciali, possono inoltre applicarsi i diritti di recesso del D.Lgs 21/2014; è opportuno verificare gli aggiornamenti normativi e i dettagli attuali applicati dal venditore. Esempi pratici: - Meccanico del cliente in salone: effettua ispezione visiva, prova su strada con un incaricato del concessionario e diagnosi OBD in sede; il richiedente sostiene solo i costi della perizia. - Officina esterna: il concessionario autorizza l’uscita del veicolo con proprio personale; dall’esito emergono freni usurati e viene concordato l’intervento prima della consegna. Tempi, costi e modalità operative della diagnosi vengono definiti in base al caso specifico, con la relativa documentazione necessaria.
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