Vendita
È previsto supporto post-vendita?
Il supporto successivo all’acquisto può comprendere officina, manutenzione, ricambi e gestione di eventuali richiami, ma la concreta disponibilità di questi servizi dipende dagli accordi previsti dal singolo venditore. Tale disponibilità non può comunque limitare i diritti riconosciuti dalla garanzia legale quando trova applicazione.
Per chi acquista come consumatore, la garanzia legale di conformità è regolata dagli artt. 128-135-septies del Codice del consumo, aggiornati dal D.Lgs. 170/2021. Il venditore è responsabile dei difetti di conformità ai sensi dell’art. 133.
La tutela opera per 24 mesi dalla consegna. Nel caso di un’auto usata, venditore e acquirente possono ridurre sia il periodo di responsabilità del venditore sia il termine di prescrizione, ma non al di sotto di 12 mesi. Se il difetto si manifesta entro 12 mesi dalla consegna, si presume che esistesse già al momento della consegna, salvo prova contraria.
In caso di non conformità, il consumatore può ottenere gratuitamente la riparazione oppure la sostituzione. Se queste soluzioni non sono possibili o comportano costi sproporzionati, la legge può consentire la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Non è previsto un autonomo termine di denuncia qualificato dalla legge come «ragionevole». Per i difetti non occultati dolosamente, l’azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna.
La garanzia del costruttore e le eventuali coperture commerciali aggiuntive non sostituiscono né riducono la garanzia legale. Condizioni, limiti e procedure di tali coperture sono riportati nel relativo certificato di garanzia.
L’intestazione dell’acquisto a una partita IVA non fa venir meno automaticamente lo status di consumatore: rileva che l’acquirente sia una persona fisica e acquisti per finalità estranee alla propria attività. Quando l’acquisto avviene invece nell’esercizio di un’attività professionale o d’impresa, si applicano le disposizioni civilistiche. Salvo termini diversi previsti dalle parti o dalla legge, l’art. 1495 del Codice civile stabilisce che i vizi siano denunciati entro 8 giorni dalla scoperta e che l’azione si prescriva in 1 anno dalla consegna. Se il venditore riconosce il vizio o lo ha occultato dolosamente, la denuncia non è necessaria, mentre resta il termine annuale di prescrizione dell’azione.
Nelle vendite concluse a distanza o fuori dai locali commerciali, il consumatore dispone di 14 giorni per esercitare il recesso, secondo il D.Lgs. 21/2014. Il costo diretto della restituzione resta a suo carico soltanto se il professionista ha fornito correttamente l’informazione e non ha scelto di sostenerlo. L’eventuale diminuzione di valore è imputabile al consumatore esclusivamente quando l’uso del veicolo supera quanto necessario per verificarne natura, caratteristiche e funzionamento.
Un problema al cambio automatico emerso dopo 8 mesi in un acquisto consumer può quindi dare diritto alla riparazione o alla sostituzione senza costi e, quando ne ricorrono le condizioni, anche alla riduzione del prezzo o alla risoluzione. Allo stesso modo, una batteria di avviamento non usurata che manifesti un difetto dopo 10 mesi può rientrare nella garanzia di un’auto usata, se la durata della tutela è stata validamente limitata a 12 mesi e viene accertata la non conformità.
Cerca la tua auto usata