La revisione periodica, regolata dall’art. 80 del D.Lgs. 285/1992, per le autovetture nuove va effettuata per la prima volta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni. La scadenza si calcola entro la fine del mese: per un’auto immatricolata il 15/03/2022, la prima revisione deve quindi essere eseguita entro il 31/03/2026. Se viene effettuata nel marzo 2026, quella seguente scade entro il 31/03/2028.
Per gli autocarri leggeri (N1), normalmente compresi tra gli autoveicoli destinati al trasporto di cose fino a 3.500 kg, resta valida la cadenza di 4 anni e poi di 2 anni. La revisione annuale riguarda invece i veicoli oltre 3.500 kg. Anche per le auto in noleggio a lungo termine si applica di norma lo schema 4 anni più 2 anni; i veicoli adibiti a NCC sono invece soggetti a revisione annuale.
L’esito positivo della revisione è attestato da un adesivo da applicare alla carta di circolazione. Dal 1° ottobre 2021, per le nuove operazioni, il Documento Unico ha sostituito la carta di circolazione, i tagliandi di aggiornamento e il certificato di proprietà.
Chi circola senza revisione valida rischia una sanzione amministrativa da 173 a 694 euro, raddoppiabile quando l’omissione supera una scadenza prevista. L’organo accertatore annota inoltre sul documento di circolazione la sospensione del veicolo dalla circolazione fino all’esecuzione della revisione. Se si guida nonostante la sospensione, può essere applicato il fermo amministrativo di 90 giorni.
In caso di sinistro con revisione scaduta, l’impresa RCA risarcisce il danneggiato e può esercitare rivalsa sull’assicurato per le somme corrisposte. Il costo della revisione presso un’officina privata autorizzata, per i veicoli di classe A, è di 79,02 euro complessivi; presso un UMC la tariffa è 45,00 euro.
Non è previsto un periodo di tolleranza generalizzato dopo il mese di scadenza. Tuttavia, se la prenotazione viene effettuata entro il termine previsto, il veicolo può circolare fino alla data della visita senza l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 80.
