Noleggio a lungo termine

Posso chiudere anticipatamente il contratto?

In linea generale, la chiusura anticipata di un contratto di noleggio a lungo termine è possibile se e nei limiti previsti dalle condizioni generali di contratto. Per i contratti di durata determinata, il recesso unilaterale non è libero: è ammesso solo se pattuito o nei casi previsti dalla legge (art. 1373 c.c.). Se il contratto è stato concluso a distanza o fuori dai locali commerciali, può applicarsi il diritto di recesso di 14 giorni previsto dagli artt. 52-59 del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005). Attenzione però: l’art. 59 prevede eccezioni, che comprendono anche i contratti di noleggio di autoveicoli quando è stabilita una data o un periodo specifico di esecuzione, oppure i casi in cui il servizio sia già iniziato con il consenso espresso del consumatore. Quando il recesso entro 14 giorni è ammesso e l’esecuzione è già iniziata su richiesta del cliente, il consumatore deve corrispondere un importo proporzionato a quanto già fruito (art. 57 e 56 Codice del Consumo). Poiché l’applicabilità pratica di tali regole dipende da come è strutturato il contratto e dalla data di avvio del servizio, il cliente può verificare gli aggiornamenti normativi; per i dettagli attuali occorre fare riferimento al concessionario. Oltre il termine di 14 giorni (o per contratti conclusi in sede), l’eventuale chiusura anticipata segue le pattuizioni contrattuali. Normalmente sono previsti: - un indennizzo di recesso/penale calcolato secondo formule indicate nelle condizioni (ad es., percentuale dei canoni residui, con un minimo non inferiore a un certo numero di mensilità); - la restituzione del veicolo entro un termine e con eventuali costi di ripristino danni/uso anomalo; - l’allineamento economico di servizi accessori (manutenzioni, pneumatici, assicurazioni) e di eventuali km eccedenti/insufficienti; - costi amministrativi di chiusura. In alternativa, alcuni contratti consentono il subentro di un terzo, previa approvazione del locatore. Esempi pratici: - Un cliente con contratto di 36 mesi chiede la chiusura al mese 20. Il contratto può prevedere un indennizzo pari, ad esempio, al 30% dei canoni residui, oltre ai costi di chiusura e a eventuali ripristini. - Contratto concluso online da 5 giorni, veicolo non ancora consegnato: potrebbe applicarsi il recesso di 14 giorni. Se il servizio fosse già iniziato su richiesta del cliente, si dovrà corrispondere un importo proporzionato alla fruizione. Per verificare condizioni, eventuali penali, termini di preavviso e opzioni di subentro, occorre consultare il testo contrattuale e fare riferimento direttamente al venditore, che potrà valutare il singolo caso e proporre la soluzione più conveniente.
Cerca la tua auto usata