Noleggio a breve termine
Sono previste franchigie assicurative?
Sì. Nei contratti di noleggio possono essere previste franchigie assicurative, cioè la parte del costo di un sinistro che rimane a carico del contraente in base alle condizioni stabilite nel contratto.
La RCA è la copertura obbligatoria del veicolo per i danni provocati a terzi. I massimali minimi previsti dalla legge sono pari a 6.450.000 euro per i danni alle persone e 1.300.000 euro per i danni alle cose, per ciascun sinistro. Se la polizza RCA contempla una franchigia, il contraente assicurativo può essere tenuto a rimborsare alla compagnia una quota di quanto liquidato al terzo. Nel noleggio, l’eventuale addebito al cliente dipende dalle clausole applicabili.
Furto, incendio, kasko e atti vandalici sono garanzie aggiuntive rispetto alla RCA. Anche queste coperture possono includere franchigie, esclusioni o limiti specifici: è quindi importante leggere con attenzione le condizioni contrattuali.
L’assenza di una patente valida, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti possono determinare l’esclusione della copertura o l’esercizio della rivalsa da parte dell’assicurazione RCA.
Nei contratti a distanza tra professionista e consumatore, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o da un’offerta corrispondente, l’art. 49 del Codice del consumo richiede informazioni chiare e comprensibili sulle caratteristiche principali del servizio, sul prezzo totale e, quando previsti, sui costi aggiuntivi e sulle altre condizioni applicabili. Franchigie e coperture assicurative vanno quindi considerate tra gli elementi da verificare quando incidono sul servizio, sul prezzo o sugli obblighi contrattuali.
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