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Posso vendere un’auto ereditata?

Sì, un’auto ricevuta in eredità può essere venduta, purché l’accettazione dell’eredità sia formalizzata e registrata al PRA. Gli eredi hanno due possibilità: effettuare prima la trascrizione dell’accettazione dell’eredità e procedere successivamente alla vendita, oppure riunire accettazione e trasferimento del veicolo in un solo atto da presentare allo STA. L’aggiornamento dei registri va richiesto entro 60 giorni dall’autentica della firma sull’atto di accettazione dell’eredità. Per il trasferimento di proprietà, il termine decorre invece dall’autentica della sottoscrizione dell’atto. In caso di ritardo sono previste sanzioni e interessi limitatamente all’IPT. Tra i documenti generalmente necessari rientrano i documenti d’identità e i codici fiscali degli eredi, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la qualità di erede. Se la successione è regolata da testamento, occorre presentare una copia conforme all’originale del testamento oppure un suo estratto rilasciato dal notaio, in bollo. Per il veicolo servono il Documento Unico oppure, per le pratiche in cui i documenti risultano ancora distinti, il Certificato di Proprietà cartaceo e la carta di circolazione. La presenza di un fermo amministrativo non impedisce in assoluto la trascrizione del passaggio di proprietà al PRA. Tuttavia, il trasferimento non è opponibile al concessionario e il mezzo può essere sottoposto a vendita forzata finché il debito collegato al fermo non viene definito. La pratica comporta il pagamento dell’imposta di bollo, degli emolumenti ACI e dell’Imposta Provinciale di Trascrizione. L’IPT cambia in base alla provincia e alle caratteristiche del veicolo. Nel caso di un figlio unico erede, è possibile sottoscrivere presso uno STA un atto unico di accettazione dell’eredità e vendita. Dopo la registrazione, il nuovo Documento Unico viene rilasciato all’acquirente.
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