La Zona a Traffico Limitato, o ZTL, è una porzione di area urbana nella quale accesso e circolazione dei veicoli sono soggetti a restrizioni in specifiche fasce orarie oppure per determinate categorie di utenti e mezzi. Le limitazioni possono essere adottate per prevenire l’inquinamento e proteggere il patrimonio artistico, ambientale e naturale, valutando anche gli effetti del traffico su sicurezza, salute, ordine pubblico e territorio. La delimitazione è stabilita dal Comune con deliberazione della giunta, mentre l’ordinanza del sindaco è prevista in caso di urgenza; l’area deve essere riconoscibile attraverso apposita segnaletica. Regole, deroghe, eventuali permessi, pagamenti di accesso e limiti temporali sono definiti localmente: non esiste una soglia nazionale unica legata alle classi Euro 5 o Euro 6. Nelle ZTL istituite ai sensi dell’art. 7, comma 9, è previsto il libero accesso per i veicoli elettrici e ibridi. I sistemi di controllo possono rilevare o fotografare le targhe e verificare le autorizzazioni; se il transito avviene senza titolo, la contestazione spetta all’autorità competente e riguarda il proprietario del veicolo. I dati raccolti devono essere trattati nel rispetto del GDPR, con conservazione limitata e informazioni chiare agli interessati. La violazione del divieto di circolazione in ZTL comporta una sanzione amministrativa da 83 a 332 euro e non determina, da sola, la decurtazione di punti dalla patente. Prima di entrare, è quindi necessario controllare giorni, orari e condizioni di accesso previste nella singola area.
Normativa ambientale e ZTL
ZTL
Esempio
Chi acquista un’auto usata per accompagnare ogni mattina un figlio a scuola in centro scopre che l’ultimo tratto del percorso passa sotto un varco con telecamera. Anche se l’auto è adatta ai tragitti cittadini, prima di imboccare quella strada verifica sul sito del Comune gli orari attivi e se la targa può transitare: cambiare percorso può evitare una contestazione ricevuta in seguito dal proprietario del veicolo.
