Assicurazione

Subrogazione assicurativa

La subrogazione assicurativa è la facoltà riconosciuta all’assicuratore che ha versato un’indennità di esercitare, entro il limite di quanto pagato, i diritti dell’assicurato nei confronti dei terzi responsabili del danno. La materia è disciplinata dall’art. 1916 del Codice civile. Nel settore auto, per esempio, dopo il pagamento di un danno coperto da Kasko e causato da un terzo, la compagnia può chiedere a quest’ultimo il rimborso della somma erogata. Quando l’assicuratore si avvale della surroga, l’assicurato non può domandare al responsabile il risarcimento della parte già indennizzata; resta inoltre tenuto a non pregiudicare il diritto di surrogazione dell’impresa. Diverso è il caso della RCA, nella quale il danneggiato può agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile, come previsto dall’art. 144 del Codice delle assicurazioni private.

Esempio

Dopo aver ritirato un’auto usata, un automobilista la trova danneggiata nel parcheggio condominiale da un furgone in manovra. La sua polizza Kasko copre la riparazione e la compagnia liquida il danno all’officina. In seguito sarà l’assicurazione a rivalersi sul conducente del furgone o sulla sua compagnia, senza che l’automobilista chieda di nuovo la stessa somma.

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