Noleggio

Rinnovo tacito contratto noleggio

Nel noleggio, l’eventuale rinnovo alla scadenza dipende dalle previsioni contenute nel contratto e dalla natura del rapporto. Quando il contratto è concluso tra un professionista e un consumatore, le condizioni predisposte per iscritto devono risultare chiare e comprensibili. Gli artt. 33–36 del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) considerano presunta vessatoria, salvo prova contraria, una clausola che richieda una disdetta con un anticipo eccessivo per evitare la proroga o il rinnovo. Possono inoltre essere vessatorie le pattuizioni che determinano un rilevante squilibrio a danno del consumatore: in tal caso la clausola è nulla, senza compromettere l’efficacia delle altre parti del contratto. È inoltre presunta vessatoria, fino a prova contraria, la previsione che permetta al professionista di cambiare unilateralmente clausole o caratteristiche del servizio senza un giustificato motivo indicato nel contratto.

Esempio

Una persona noleggia un’auto per sei mesi e, avvicinandosi alla scadenza, scopre che il contratto prevede una comunicazione da inviare entro una certa data per interrompere il rapporto. Non avendola inviata in tempo, si ritrova l’auto ancora disponibile e nuovi addebiti per il periodo successivo. Prima della firma, quindi, è utile controllare con attenzione cosa accade alla scadenza e quali sono le modalità indicate per comunicare la propria scelta.

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