Vendita

Quanto tempo passa dalla firma alla consegna?

Il momento della consegna dipende innanzitutto da quanto stabilito nel contratto e dalle formalità necessarie affinché il veicolo possa circolare regolarmente. Per un’auto nuova occorre completare l’immatricolazione. Il veicolo deve essere immatricolato e dotato del documento di circolazione; nelle procedure ordinarie viene rilasciato il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, il DU. L’art. 93 del Codice della strada stabilisce che autoveicoli, motoveicoli e rimorchi possano circolare solo dopo l’immatricolazione e con la carta di circolazione. Per un’auto usata, invece, è necessario registrare il trasferimento di proprietà. L’acquirente deve richiedere entro 60 giorni dalla formazione dell’atto la registrazione del passaggio di proprietà presso lo STA: viene quindi rilasciato il DU, che riporta il cambiamento di intestatario. Nei rapporti tra professionista e consumatore, se non è stato concordato un termine differente, la consegna deve avvenire senza ritardi ingiustificati e comunque entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. Questa previsione si applica in generale alle vendite, comprese quelle effettuate in salone; resta centrale la data o il periodo eventualmente indicato nell’accordo sottoscritto. Se la consegna non avviene nel termine pattuito oppure, in assenza di un accordo specifico, entro 30 giorni, il consumatore deve normalmente concedere un ulteriore termine adeguato. Se anche questo scade senza consegna, può risolvere il contratto e ottenere la restituzione, senza indebito ritardo, delle somme già versate. Il termine supplementare non è richiesto quando il venditore rifiuta di consegnare il veicolo oppure quando la consegna entro una data o un periodo concordato riveste carattere essenziale. In pratica, la data effettiva va verificata nelle condizioni contrattuali, considerando anche l’avanzamento dell’immatricolazione per il nuovo o del passaggio di proprietà per l’usato.
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