Vendita
Quali metodi di pagamento accettate?
I venditori di beni e servizi, comprese le concessionarie, devono accettare pagamenti con carte di debito e di credito, salvo un’oggettiva impossibilità tecnica, come previsto dall’art. 15 del D.L. 179/2012.
In caso di acquisto con finanziamento, trova applicazione la disciplina del credito al consumo contenuta nel Testo Unico Bancario, D.Lgs. 385/1993, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 141/2010. Le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori previste dall’art. 124 TUB devono essere rese disponibili dal finanziatore o dall’intermediario del credito. Quando il fornitore agisce come intermediario del credito a titolo accessorio, è esentato dagli obblighi di informativa precontrattuale: spetta comunque al finanziatore assicurare la consegna delle informazioni al consumatore.
Per un veicolo usato, il trasferimento di proprietà deve essere perfezionato attraverso lo STA.
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