Vendita
Quali metodi di pagamento accettate?
Le modalità di pagamento effettivamente disponibili dipendono dalle condizioni indicate nella proposta d’acquisto e dagli accordi con il venditore. In ogni caso, i soggetti che vendono beni o servizi, concessionari compresi, sono tenuti ad accettare carte di debito e di credito ai sensi dell’art. 15 del D.L. 179/2012, salvo oggettiva impossibilità tecnica.
Il pagamento può inoltre essere disciplinato tramite bonifico, assegno circolare, finanziamento o permuta, secondo quanto previsto dal contratto. Per l’assegno circolare, la normativa richiede l’indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; sotto 1.000 euro il richiedente può domandarne l’emissione senza questa clausola. Il venditore può comunque adottare regole interne più restrittive.
Il finanziamento al consumo rientra nella disciplina del Testo Unico Bancario, D.Lgs. 385/1993, come modificato dal D.Lgs. 141/2010. Le informazioni precontrattuali mediante SECCI devono essere consegnate dal finanziatore o dall’intermediario del credito; il venditore vi provvede soltanto quando opera in una di tali qualità.
L’eventuale permuta dell’usato può concorrere alla formazione del prezzo. Il relativo passaggio di proprietà deve essere regolarizzato tramite STA, mentre la ripartizione dei costi va definita nell’accordo tra le parti.
Per il contante, alla data di verifica il limite ordinario per i trasferimenti è di 5.000 euro; non è ammesso suddividere artificialmente un pagamento per aggirare la soglia. Se è prevista una caparra confirmatoria, condizioni e importo devono essere riportati nella proposta: la materia è regolata dall’art. 1385 del codice civile.
Cerca la tua auto usata