Vendita
Posso permutare il mio veicolo usato?
Sì. La permuta di un veicolo usato è prevista dall’art. 1552 del Codice civile e, nell’acquisto di un’auto, può tradursi nella vendita del proprio mezzo al concessionario, con il relativo valore economico considerato nell’operazione.
Il trasferimento di proprietà deve essere regolarizzato presso il PRA e l’Archivio Nazionale Veicoli, presentando la pratica a uno Sportello Telematico dell’Automobilista, disponibile presso PRA, Motorizzazione e soggetti abilitati. L’aggiornamento dell’intestazione va richiesto entro 60 giorni dall’autentica della firma del venditore, come previsto dall’art. 94 del Codice della strada. Con la trascrizione al PRA, il precedente intestatario non risponde più civilmente e amministrativamente del veicolo.
Per il passaggio di proprietà sono necessari il documento d’identità e il codice fiscale dell’acquirente, oltre alla carta di circolazione e al certificato di proprietà o foglio complementare; in alternativa, occorre il Documento Unico. Chiavi aggiuntive e documentazione degli interventi di manutenzione non sono richieste per la trascrizione, ma possono avere rilievo nella trattativa.
Un eventuale fermo amministrativo non blocca la vendita né il trasferimento dell’auto. Rimane però iscritto sul veicolo fino al pagamento integrale del debito e, finché il fermo è in vigore, il mezzo non può circolare.
La disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta è regolata dagli artt. 1490-1495 del Codice civile. Per situazioni quali co-intestazioni, successioni e altri casi particolari, è opportuna una verifica preventiva della documentazione.
L’IPT dovuta per il passaggio di proprietà è a carico dell’acquirente.
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