Sì. Il tagliando eseguito da un’officina indipendente non comporta automaticamente la perdita della garanzia del costruttore. Il quadro di riferimento è il Regolamento (UE) n. 461/2010, applicabile fino al 31 maggio 2028: le regole europee guardano soprattutto al collegamento tra l’eventuale guasto e il lavoro svolto fuori dalla rete autorizzata.
È utile distinguere le tutele. La garanzia legale di conformità è a carico del venditore e riguarda i difetti presenti alla consegna che si manifestano entro 2 anni. La garanzia del costruttore, invece, è una garanzia commerciale e segue le condizioni previste dal relativo contratto.
Un costruttore può respingere una specifica richiesta se il problema è riconducibile a una manutenzione o a una riparazione eseguita in modo non corretto, oppure all’impiego di ricambi di qualità inadeguata. Se manca questo nesso causale, il solo fatto di aver scelto un riparatore indipendente non giustifica di per sé il rifiuto della copertura.
Attenzione: le eventuali garanzie commerciali estese possono prevedere condizioni contrattuali proprie. Tuttavia, vincolare in modo generalizzato la copertura del costruttore all’uso esclusivo della rete autorizzata per manutenzioni e riparazioni non coperte dalla garanzia può risultare problematico alla luce delle regole europee. Per questo è opportuno esaminare le condizioni applicabili al singolo veicolo.
