Noleggio a lungo termine

L’anticipo viene restituito?

Nel noleggio a lungo termine, l’“anticipo” (detto anche maxi canone iniziale) è una quota del corrispettivo complessivo pagata all’inizio per ridurre il canone mensile. Non è una cauzione: a differenza del deposito cauzionale, che di norma è rimborsabile alla fine del contratto salvo conguagli per importi dovuti o danni, l’anticipo è parte del prezzo del servizio. Regola generale: una volta avviato il contratto, l’anticipo non è rimborsabile, perché costituisce un canone già maturato in virtù dell’accordo vincolante tra le parti (artt. 1322 e 1372 c.c.). Tuttavia, vi sono eccezioni previste dalla legge o dal contratto: - Contratti a distanza o fuori dei locali commerciali con consumatore: il cliente-consumatore ha diritto di recesso entro 14 giorni (art. 52 D.Lgs 206/2005, come modificato dal D.Lgs 21/2014), salvo eccezioni. Se il recesso è esercitato prima della consegna/avvio del servizio, il professionista deve rimborsare tutte le somme incassate (art. 56). Se il consumatore ha chiesto l’avvio del servizio durante il periodo di recesso, potrà essere trattenuto l’importo proporzionale alla prestazione già eseguita (art. 57, comma 3); il diritto di recesso è escluso se il servizio è stato completamente eseguito con consenso espresso e accettazione della perdita del recesso (art. 59, lett. a). - Contratti conclusi in sede (nei locali del professionista) o con clienti business: non opera il recesso di cui al D.Lgs 21/2014; l’eventuale rimborso è regolato solo dal contratto. - Mancata consegna o inadempimento del locatore: se il contratto non può avere esecuzione per causa imputabile al professionista, il cliente ha diritto alla restituzione delle somme versate e, se del caso, al risarcimento (artt. 1218 e 1453 c.c.). Esempi pratici: - Un consumatore sottoscrive online un NLT e versa l’anticipo. Recede entro 14 giorni prima della consegna: l’anticipo va rimborsato integralmente, salvo i casi in cui abbia chiesto l’avvio del servizio nel periodo di recesso con accettazione degli effetti previsti dalla legge. - Un’azienda firma in salone e, dopo 12 mesi, chiede di chiudere anticipatamente: l’anticipo non viene restituito e possono applicarsi penali di recesso/chiusura come da condizioni contrattuali. Per le pratiche gestite dal concessionario, i termini su anticipo, eventuale deposito cauzionale, recesso e chiusura anticipata sono specificati nelle condizioni particolari e generali di contratto. Poiché le regole operative possono variare tra operatori e aggiornarsi nel tempo, è opportuno verificare gli aggiornamenti normativi e le condizioni contrattuali applicabili per valutare il caso specifico.
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