Noleggio a lungo termine

Il canone mensile è fisso?

In linea generale, il canone mensile del noleggio a lungo termine è determinato al momento della firma ed è destinato a rimanere stabile per tutta la durata contrattuale. Tuttavia, la sua effettiva ‘fissità’ dipende dalle clausole economiche previste nel singolo contratto. Ai sensi dell’art. 49 del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005, come modificato dal D.Lgs 21/2014), il professionista deve indicare in modo chiaro il prezzo totale e le condizioni di eventuali adeguamenti. Clausole che attribuiscono al professionista il potere di modificare unilateralmente il prezzo sono ammesse solo se specificano ragioni oggettive e criteri trasparenti, altrimenti possono essere considerate vessatorie (art. 33 Codice del Consumo). In pratica, il canone può variare solo nei casi previsti e accettati nel contratto, tra cui di norma: - modifiche richieste dal cliente (es. aumento/diminuzione chilometraggio, durata, servizi opzionali: vettura sostitutiva, pneumatici invernali, ecc.), con ricalcolo del canone; - eventuale indicizzazione all’indice ISTAT FOI, se espressamente pattuita e secondo la formula indicata nel contratto; - adeguamenti per variazioni di legge su imposte/aliquote (es. IVA) o oneri regolatori, se la clausola di ‘ribaltamento’ è presente e documentata; - addebiti extra non compresi nel canone (che non lo modificano, ma si sommano a parte), come eccedenza chilometrica, danni, mancata manutenzione, ritiro multe e spese amministrative. Esempi concreti: - Se il cliente richiede a metà contratto di aumentare il pacchetto chilometrico da 15.000 a 20.000 km/anno, il canone verrà ricalcolato in base al nuovo profilo di utilizzo e alle condizioni economiche contrattuali. - Se il contratto prevede indicizzazione ISTAT FOI annuale, al 13° mese il canone potrà adeguarsi dell’1,2% (a titolo esemplificativo) secondo la formula prevista. Analogamente, in caso di variazione dell’aliquota IVA per legge, l’importo lordo in fattura potrà variare in misura corrispondente, se previsto. Per le pratiche gestite dal concessionario, tutte le eventuali cause di revisione del canone e gli oneri extra sono riportati in modo dettagliato nelle condizioni economiche e nella documentazione precontrattuale su supporto durevole (art. 51 Codice del Consumo). Poiché le clausole possono differire tra operatori e nel tempo, è opportuno verificare gli aggiornamenti normativi e controllare i dettagli attuali del proprio contratto.
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