Noleggio a lungo termine
Cosa succede in caso di guasto?
In caso di guasto, occorre distinguere tra gli obblighi generali del locatore e i servizi effettivamente inclusi nel contratto di noleggio a lungo termine.
Gli artt. 1575 e 1576 del Codice civile prevedono che il locatore mantenga il bene idoneo all’uso pattuito e provveda alle riparazioni necessarie, con esclusione della piccola manutenzione. Non stabiliscono però in modo specifico prestazioni quali soccorso stradale, traino, intervento presso una rete indicata o veicolo sostitutivo: questi aspetti sono regolati dalle condizioni contrattuali.
Anche l’eventuale quota a carico del cliente non segue una regola identica per ogni guasto. La franchigia è la parte del costo di un sinistro prevista dal contratto; per assistenza, riparazioni e guasti occorre quindi verificare garanzie, limiti ed esclusioni applicabili al singolo rapporto.
Se è previsto un veicolo sostitutivo, disponibilità, categoria, chilometraggio e durata dipendono dalle clausole sottoscritte e dal tempo necessario per la riparazione.
Per i contratti conclusi con consumatori, gli obblighi informativi precontrattuali sono disciplinati dal Codice del consumo: dall’art. 48 per i contratti diversi da quelli conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali e dall’art. 49 per quelli a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali.
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