Noleggio a breve termine

Cosa succede se riconsegno l’auto in ritardo?

La consegna dell’auto oltre il termine previsto nel contratto configura una restituzione tardiva. Nei rapporti di noleggio o locazione, gli artt. 1590 e 1591 del codice civile prevedono l’obbligo di restituire il veicolo: fino alla riconsegna effettiva, il locatore può richiedere il corrispettivo concordato e, se dimostrato, anche il maggior danno subito. Le eventuali penali, tariffe supplementari e altre conseguenze pratiche dipendono dalle condizioni del singolo contratto. Per questo è importante verificare le clausole che regolano orari, modalità di restituzione e costi applicabili in caso di ritardo. Il ritardo può inoltre integrare un inadempimento ai sensi dell’art. 1218 del codice civile. Un imprevisto non esclude automaticamente la responsabilità: chi deve riconsegnare l’auto deve provare che l’adempimento è diventato impossibile per una causa non imputabile. Prima che il consumatore sia vincolato, devono essere fornite le informazioni previste dalla legge, incluse prezzo totale, spese e, quando applicabili, assistenza e garanzie. L’art. 48 del Codice del consumo disciplina i contratti diversi da quelli conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, quando tali informazioni non risultino già evidenti dal contesto; l’art. 49 riguarda invece i contratti a distanza e quelli negoziati fuori dai locali commerciali. Per il noleggio di un’auto fissato per una data o un periodo specifici, nei contratti a distanza o conclusi fuori dai locali commerciali non si applica il diritto di recesso previsto dagli artt. 52-58 del Codice del consumo.
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