Noleggio a breve termine

Come funziona il ritiro del veicolo?

Il ritiro di un’auto a noleggio segue le modalità previste dal contratto e dalle condizioni applicate dal singolo noleggiatore. Il noleggio rientra nella locazione di beni mobili, disciplinata dagli artt. 1571 e seguenti del Codice civile. Per guidare è necessario aver conseguito la patente, come previsto dall’art. 116 del Codice della strada. La validità e il rinnovo del documento sono invece regolati dall’art. 126. L’eventuale mancata consegna del veicolo in presenza di una patente non valida dipende anche dalle condizioni contrattuali applicate. La responsabilità civile auto (RCA) è obbligatoria. Le condizioni di noleggio definiscono normalmente aspetti quali prezzo, eventuali coperture aggiuntive, franchigie, carburante, percorrenza inclusa, ritardi e penali. Nei rapporti tra professionista e consumatore, gli artt. 33-35 del Codice del consumo regolano le clausole vessatorie; l’art. 35 richiede inoltre che le clausole scritte siano espresse in modo chiaro e comprensibile. Per le clausole predisposte unilateralmente, la specifica approvazione per iscritto è richiesta soltanto nei casi indicati dall’art. 1341, comma 2, del Codice civile, richiamato dagli artt. 1341-1342. Non si tratta quindi di un obbligo esteso indistintamente a ogni limitazione o penale prevista dal contratto. Quando la prenotazione avviene online o per telefono, trovano applicazione gli obblighi informativi previsti per i contratti a distanza. Il diritto di recesso può essere escluso per il noleggio di un’auto stabilito per una data o un periodo di esecuzione specifici. I dati personali, compresi quelli relativi alla patente, sono trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003, coordinato con il GDPR. L’informativa privacy deve essere fornita nel momento in cui i dati vengono raccolti: può quindi essere resa già durante la prenotazione o la stipula, e non necessariamente al ritiro dell’auto. Nei contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, nei casi previsti dal Codice del consumo, il professionista deve consegnare una copia o una conferma del contratto su supporto durevole.
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